Con la sentenza n. 131/2022, la Consulta ha contribuito al superamento della concezione patriarcale della famiglia, per cui, in presenza dell'esigenza della minore di conservare quel nucleo identitario ove si è riconosciuta finora, non c'è ragione per anteporre il cognome paterno a quello materno.
Un uomo si rivolge al Tribunale per chiedere il riconoscimento della figlia e per anteporre il suo cognome a quello della madre. Quest'ultima si costituisce in giudizio opponendosi al riconoscimento, senza negare la paternità biologica del ricorrente ma chiedendo l'affidamento super esclusivo della piccola.
Una volta ravvisato un
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 250 comma 4 c.p.c., B. P. L. C. B. chiedeva di riconoscere come sua figlia I. C., nata a (omissis) (BS) il (omissis) 2019 dalla relazione con V. C., e di anteporre il proprio cognome a quello materno. Chiedeva altresì di regolamentarne affidamento, collocamento, mantenimento, e di disciplinare gli incontri padre-figlia. V. C. si costituiva opponendosi al riconoscimento della figlia, senza negare la paternità biologica del ricorrente, e chiedendo l’affidamento super esclusivo della minore. Con decreto del 21.2.2020, il collegio, rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi tra le parti in causa, nominava nell’interesse della minore un curatore speciale, nella persona dell’avv.to C. La causa veniva istruita mediante incarico ai Servizi Sociali. Grazie all’attività dei Servizi, le parti addivenivano a un accordo, trascritto successivamente nelle conclusioni congiunte depositate in data 10.2.2023. Con decreto del 16.2.2023, reso all’esito di udienza trattata in modalità scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Ciò premesso, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti non contrastante con l’interesse di I., non vi sono ragioni per non provvedere in senso conforme. La conflittualità tra le parti permane tuttavia in relazione all’apposizione del cognome paterno ed alla sua collocazione, in quanto il ricorrente chiede che il suo cognome venga anteposto a quello materno, la resistente, invece, chiede che la minore continui a portare soltanto il nome materno, o in subordine, che quello paterno venga apposto dopo il proprio. Il curatore speciale, invocando il superiore interesse della minore a costruirsi un’identità completa, chiede che venga riconosciuta come legittima l’apposizione anche del cognome paterno. Al fine di dirimere la controversia, occorre affermare che il cognome svolge una funzione specifica, ovverosia quella di rappresentare, insieme con il prenome, il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità e incarnando la rappresentazione sintetica della personalità individuale. Nel caso di specie, la minore, di anni cinque, si è finora identificata unicamente con il cognome della madre che l’ha riconosciuta alla nascita. Tale identificazione, tuttavia, si ritiene debba arricchirsi anche del cognome paterno, stante il recupero del rapporto con la figura genitoriale, come accertato dalle relazioni dei Servizi Sociali e come testimoniato anche dall’accordo raggiunto dalle parti. Un simile traguardo dimostra che I. è pronta a identificarsi serenamente anche mediante il cognome paterno. Peraltro, il curatore speciale della minore si è espresso in senso favorevole all’apposizione del cognome paterno, essendo esso sintomo di una identità che contempla anche la relazione padre-figlia. Secondo Cass. Civ., sez VI, 16.01.20 n. 772, infatti, “In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”. Per quanto riguarda l’ordine di apposizione dei cognomi, occorre sempre avere riguardo all’interesse della minore. Secondo Cass. Civ. Sez. I 5.07.2019, n. 18161 “In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo pagina 7 di 9 inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)” A ben vedere, non sussistono ragioni legate al superiore interesse di I. per anteporre il cognome paterno al cognome della madre. Oltre a essere ingiustificata per i motivi di seguito illustrati, una simile decisione contrasterebbe con il contenuto valoriale della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 131 del 2022, con la quale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, c.c. "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, la Consulta ha previsto la soppressione della regola della prevalenza del cognome paterno (cd. patronimico) sul cognome materno. Sebbene la Consulta si riferisca al caso dell’automatica apposizione del solo cognome paterno, dalla pronuncia si ricava un principio fondamentale, ovverosia che deve ritenersi superata la vecchia concezione patriarcale della famiglia, distante oggi dalle istanze di un nuovo contesto culturale. Di conseguenza, appare maggiormente rispondente all’interesse della minore, e armonico rispetto al suo vissuto, posporre il nome paterno a quello della madre, non ravvisandosi ragioni per anteporlo, se non quella di aderire a quella concezione patriarcale che la stessa Corte Costituzionale ritiene superata. Dall’altro lato, la priorità del cognome materno su quello paterno risponde ad un’esigenza di conservazione di quel nucleo identitario nel quale la bambina si è finora riconosciuta, la cui messa in discussione sarebbe di inutile pregiudizio per la minore. Senonché, si ritiene doversi posporre il cognome paterno al cognome della madre. Sulle spese di lite Stante il raggiungimento di un accordo su tutte le questioni, con esclusione dell’apposizione del cognome, si ritiene di dover compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Autorizza il riconoscimento della minore I. C., nata a (omissis) (BS) il (omissis)- 2019 - C.F., da parte del signor B. C. B. P.; 2) Stabilisce l’aggiunta del cognome paterno B., posponendolo al cognome della madre;
3) Ordina all’Ufficiale di Stato civile competente l’annotazione sull'atto di nascita della minore;
4) dispone l’affidamento condiviso della figlia minore I. ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
5) Stabilisce che I. potrà trascorrere presso l'abitazione paterna alternativamente il sabato o la domenica, con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale (senza pernottamento), compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori;
6) Stabilisce che il signor B. C. verserà alla signora C., a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte della figlia. Detto importo verrà versato entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora C., da lei previamente comunicato;
7) Dispone che i genitori concorreranno alle spese straordinarie, indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese dovranno essere: a) documentate; b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta; 8) Dispone che l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore; 9) Si prende atto che, una volta fornite le richieste coordinate bancarie, a partire dal mese di agosto 2021, il signor B. C. ha versato mensilmente alla signora C. la somma di euro 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore. Si prende atto che a titolo di arretrati nel contributo al mantenimento della minore, non versati dal signor B. C. dalla nascita di I. a luglio 2021, è dovuta alla signora C. la somma di euro 8.750,00; che il signor B. C. ha prima d'ora versato alla signora C. la somma di euro 5.550,00 in acconto sul maggior importo dovuto; che il signor B. C. si impegna a versare, mensilmente secondo una quota variabile a sua discrezione e sino a saldo, alla signora C. la somma residua dovuta di euro 3.200,00 (tremiladuecento/00); 10) Si dà atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per la figlia; 11) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.