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7 agosto 2024
Può essere aggiunto al cognome materno quello del padre che riconosce la figlia solo successivamente?

Criterio guida è unicamente l'interesse del minore. Così si esprime il Tribunale di Verona nel caso in esame, osservando che vista la tenerissima età della minore al momento della richiesta, ella non aveva ancora consolidato la sua identità personale in ambito sociale, per cui nulla osta all'aggiunta del cognome paterno.

di La Redazione

L'attrice è una madre che dichiara di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale era nata la figlia, riconosciuta solo da lei. Per questa ragione, ella chiede al Tribunale di Verona di accertare che il convenuto sia il padre biologico della minore e di conseguenza di procedere alla trascrizione della sentenza con aggiunta del cognome paterno a quello materno. Inoltre, la madre chiede l'affidamento esclusivo della figlia con riserva e di modulare le visite con il padre conformemente alle sue esigenze e previo intervento degli operatori socio sanitari, oltre a chiedere il versamento di un contributo di mantenimento.
L'uomo si è costituito in giudizio manifestando i suoi dubbi circa il legame biologico con la minore e chiedendo dunque l'accertamento della sua paternità mediante CTU genetica, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso l'attrice e la riduzione del mantenimento rispetto alla cifra richiesta dalla donna.

Con la sentenza n. 1403 del 14 giugno 2024, il Tribunale dichiara fondata la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità avanzata dalla donna.
Una volta esperita la CTU, dalla stessa era emerso che il convenuto era effettivamente il padre biologico della minore, quindi richiama alcuni principi in tema di attribuzione del cognome.
Premettendo che nel caso di specie il cognome del padre può essere aggiunto a quello della madre come da lei richiesto, il Tribunale ricorda che in materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale che non è stato riconosciuto contestualmente dai genitori, l'art. 262, commi 2 e 3, c.c. prevede che sia il giudice a decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione, facendo riferimento unicamente al criterio dell'interesse del minore e con esclusione di qualsivoglia automaticità, con riferimento sia alla prima attribuzione del cognome, sia all'attribuzione del patronimico.
Infatti, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo a patto che ciò non pregiudichi l'interesse del minore per via della cattiva reputazione del secondo genitore e sempre che ciò non leda la sua identità personale, laddove essa si sia già consolidata con l'utilizzo del solo primo cognome.

Con riferimento al caso in esame, non sussistono pregiudizi in vista dell'aggiunta del cognome del padre, escludendo che la tenerissima età della minore possa aver comportato già un consolidamento della sua identità in ambito sociale con il solo cognome della madre.
Quanto alle condizioni dell'affidamento, invece, nel corso del giudizio è stata evidenziata la distanza chilometrica tra padre e figlia, oltre al fatto che essi non si erano mai visti, quindi il Tribunale opta per l'affido super esclusivo, evidenziando la necessità che la madre assuma da sola anche le decisioni di maggiore importanza per la figlia. Diversamente, si pregiudicherebbe l'interesse della piccola.
Con riferimento invece alle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, il Tribunale ritiene che allo stato non vi siano le condizioni per una regolamentazione del diritto di visita, vista l'età della minore e la condotta del padre che non aveva mostrato alcun interesse ai fini dell'instaurazione di un rapporto con la figlia. La regolamentazione delle visite va quindi rimessa alle parti, che potranno raggiungere un accordo tra di loro oppure rivolgersi ai servizi sociali.

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