Criterio guida è unicamente l'interesse del minore. Così si esprime il Tribunale di Verona nel caso in esame, osservando che vista la tenerissima età della minore al momento della richiesta, ella non aveva ancora consolidato la sua identità personale in ambito sociale, per cui nulla osta all'aggiunta del cognome paterno.
L'attrice è una madre che dichiara di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dalla quale era nata la figlia, riconosciuta solo da lei. Per questa ragione, ella chiede al Tribunale di Verona di accertare che il convenuto sia il padre biologico della minore e di conseguenza di procedere alla trascrizione della sentenza con aggiunta del cognome paterno a quello materno. Inoltre, la madre chiede l'affidamento esclusivo della figlia con riserva e di modulare le visite con il padre conformemente alle sue esigenze e previo intervento degli operatori socio sanitari, oltre a chiedere il versamento di un contributo di mantenimento.
L'uomo si è costituito in giudizio manifestando i suoi dubbi circa il legame biologico con la minore e chiedendo dunque l'accertamento della sua paternità mediante CTU genetica, l'
Con la sentenza n. 1403 del 14 giugno 2024, il Tribunale dichiara fondata la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità avanzata dalla donna.
Una volta esperita la CTU, dalla stessa era emerso che il convenuto era effettivamente il padre biologico della minore, quindi richiama alcuni principi in tema di attribuzione del cognome.
Premettendo che nel caso di specie il cognome del padre può essere aggiunto a quello della madre come da lei richiesto, il Tribunale ricorda che in materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale che non è stato riconosciuto contestualmente dai genitori, l'
Infatti, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo a patto che ciò non pregiudichi l'interesse del minore per via della cattiva reputazione del secondo genitore e sempre che ciò non leda la sua identità personale, laddove essa si sia già consolidata con l'utilizzo del solo primo cognome.
Con riferimento al caso in esame, non sussistono pregiudizi in vista dell'aggiunta del cognome del padre, escludendo che la tenerissima età della minore possa aver comportato già un consolidamento della sua identità in ambito sociale con il solo cognome della madre.
Quanto alle condizioni dell'affidamento, invece, nel corso del giudizio è stata evidenziata la distanza chilometrica tra padre e figlia, oltre al fatto che essi non si erano mai visti, quindi il Tribunale opta per l'affido super esclusivo, evidenziando la necessità che la madre assuma da sola anche le decisioni di maggiore importanza per la figlia. Diversamente, si pregiudicherebbe l'interesse della piccola.
Con riferimento invece alle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, il Tribunale ritiene che allo stato non vi siano le condizioni per una regolamentazione del diritto di visita, vista l'età della minore e la condotta del padre che non aveva mostrato alcun interesse ai fini dell'instaurazione di un rapporto con la figlia. La regolamentazione delle visite va quindi rimessa alle parti, che potranno raggiungere un accordo tra di loro oppure rivolgersi ai servizi sociali.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 3.8.2023 TULLIA, esponendo di aver intrattenuto una relazione affettiva con CORNELIO e che dalla relazione con lo stesso il 27.2.2023 è nata la minore BERENICE, riconosciuta solo dalla madre, ha chiesto che venga accertato che CORNELIO è il padre biologico della minore BERENICE, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza e con aggiunta del cognome paterno a quello materno. Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo della minore con riserva, vista l'età della minore, di modulare un piano di visite conforme alle esigenze della stessa previo l'intervento degli operatori socio sanitari nonché la condanna del resistente a versare un contributo di mantenimento per la figlia di € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 27.10.2023 CORNELIO si è costituito esponendo i motivi che lo hanno portato a dubitare circa la sua paternità e chiedendo, previo accertamento della propria paternità mediante CTU genetica, l'affidamento condiviso e il collocazione prevalente della minore presso la madre con diritto di visita del padre una volta a settimana e weekend alterni e previsione di eventuali incrementi e indicando in € 150 oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo di mantenimento da lui sostenibile. Il resistente ha inoltre precisato che il proprio nome è CORNELIO e non CORNEIO e che il proprio cognome è solo ------- essendo il cognome della madre.
La curatrice speciale avv. ZZ, nominata con provvedimento del 21.12.2023, si è costituita in giudizio riservando le proprie conclusioni all'esito della CTU disposta con il medesimo provvedimento.
All'esito del deposito della CTU la causa è stata rimessa in decisione al collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. sulle conclusioni adottate come in premessa.
Nel merito, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata dalla attrice è fondata e deve essere accolta.
Sul punto deve rilevarsi che la attrice ha agito ai sensi dell'art. 269 c.c. affinchè venga dichiarata giudizialmente la paternità di CORNELIO della figlia BERENICE
La attrice è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 273 c.c. avendo ella agito quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore.
La consulenza espletata ha consentito di affermare che il CORNELIO è il padre biologico della figlia della attrice.
Il CTU ha infatti concluso che '“Confrontando il profilo genetico del Sig. CORNELIO con quello della minore BERENICE, si può affermare che la probabilità che il Sig. CORNELIO sia il padre biologico di BERENICE è del 99,99999999 %. L'indice di verosimiglianza LR (LikelihoodRatio), inoltre, è risultato pari a 12.963.426.850.000 (1,296342685*1013). Poiché il valore soglia dell'indice LR è nell'ordine di 104 (ovvero 10.000) (come determinato dalle raccomandazioni nazionali ed internazionali), si può quindi concludere che la compatibilità genetica osservata è 12.963.426.850.000 di volte più probabile assumendo l'ipotesi che il presunto padre CORNELIO sia il padre biologico della minore BERENICE, in confronto all'ipotesi alternativa che un altro soggetto preso a caso all'interno della popolazione sia il padre biologico della minore".
Pertanto, deve essere qui dichiarato giudizialmente che CORNELIO è il padre di BERENICE. Il cognome del padre può essere aggiunto a quello della madre come richiesto dalla ricorrente.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, ai sensi dell'art. 262 co. 2 e 3 c.c. il giudice è investito del potere - dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé) (cfr.Cass. 18161 del 2019).
La Corte ha ripetutamente affermato che è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali La decisione deve essere assunta "nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost.". (cfr. da ultimo Cass. n. 8762 del 2023, Cass. 18600 del 2021, Cass. 772 del 2020).
Nel caso di specie non vi sono pregiudizi all'aggiunta del cognome del padre e l'età tenerissima della bambina esclude un consolidamento nell'ambito sociale del solo cognome materno.
In relazione alla regolamentazione delle condizioni di affido della minore, nella comparsa di costituzione parte convenuta ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso della stessa e regolati i tempi di permanenza della minore presso il padre. Nel corso del giudizio si è invece associato alla domanda di affido esclusivo evidenziando a tal fine la distanza chilometrica tra padre e figlia e il fatto che il padre non ha mai visto la bambina.
Ritiene il Collegio che le ragioni addotte da entrambe le parti giustifichino l'affido della minore alla madre nella forma dell'affido "super esclusivo" ovvero attribuendo alla madre anche il potere di assumere da sola, nell'interesse della minore, anche le decisioni di maggiore importanza.
E, infatti, una diversa scelta si rivelerebbe contraria all'interesse della minore; il padre non ha mostrato alcun interesse per la figlia, nonostante avesse avuto, sin dall'inizio, quantomeno il dubbio sull'esistenza del rapporto di filiazione e anche dopo l'esito del giudizio non ha visto la bambina. Occorre quindi assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe la madre per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Quanto alle modalità di frequentazione del genitore non affidatario, il Collegio ritiene che al momento non vi siano le condizioni per una regolamentazione del diritto di visita, tenuto conto dell'età della bambina e della comportamento del padre che, allo stato, non ha mostrato interesse per l'instaurazione di un rapporto con la figlia. La regolamentazione viene quindi rimessa alle parti che potranno autonomamente raggiungere accordi nell'interesse della minore o rivolgersi ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinchè venga delineato un adeguato percorso di sostegno.
Quanto alle statuizioni di natura economica, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica. Anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono infatti obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente.
Nel caso in esame è incontestato che il resistente fosse regolarmente entrato nel mondo del lavoro. La ricorrente ha infatti allegato che lo stesso fosse tecnico commerciale presso un'azienda di F. e che si sia licenziato appena appreso dello stato di gravidanza. Il resistente non ha contestato di aver lavorato né di essersi licenziato, ma ha piuttosto rilevato che di aver risparmiato per molto tempo in modo da potere affrontare con maggior pagina serenità un corso di meccanico che sta ora frequentando e che terminerà ad agosto; ha quindi precisato di percepire attualmente la Naspi di € 882, di aiutare economicamente la madre malata terminale ed invalida al 100% e la sorella OLIMPIA residente all'estero, inviandole denaro attraverso l'applicazione Western Union.
Dalle dichiarazioni fiscali 2021 e 2022 del resistente risultano redditi mensili rispettivamente di circa € 1400 e € 1250 (a fronte di un reddito di circa € 1000 della ricorrente); successivamente il resistente si è licenziato dal lavoro e, ancorché non precisato, deve aver anche ricevuto TFR, è in grado di aiutare economicamente la madre e la sorella e ad agosto terminerà il corso di meccanico che, secondo le sue allegazioni, dovrebbe permettergli di trovare un lavoro.
Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene congruo l'importo già stabilito in via provvisoria di appare congrua la misura del € 350,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale quale contributo al mantenimento della figlia oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze di un minore dell'età della figlia e della necessità che anche il padre, che non è privo della capacità lavorativa, contribuisca al mantenimento della propria figlia.
Le spese del giudizio devono seguire il criterio della soccombenza che va individuata in capo al resistente che ha reso necessario l'istaurazione del presente procedimento per l'accertamento della propria paternità e che risulta soccombente anche con riferimento alle domande economiche. Le spese di lite vanno dunque poste a carico del resistente a favore della ricorrente relativamente alle fasi di studio e introduttiva con a maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14 e sono liquidate come in dispositivo.
Devono invece essere compensate le spese della curatrice speciale avendo la stessa preso atto dell'accordo delle parti in punto di affido.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TULLIA disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara che CORNELIO è il padre di BERENICE nata a L. il 26 MARZO 2023;
dispone che il cognome del padre venga aggiunto a quello della madre;
dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, attribuendo alla stessa anche il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza;
pone a carico di CORNELIO un contributo per il mantenimento della figlia di € 350 entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
condanna CORNELIO alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente. che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 3776,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna CORNELIO alla rifusione delle spese processuali in favore della curatrice speciale che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 0 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di CORNELIO.