Alle SS.UU. la questione concernente l'interpretazione dell'art. 2, comma 105, L. n. 244/2007.
La Corte d'Appello di Genova confermava la decisione di prime cure con la quale veniva accolta la domanda degli attuali controricorrenti, figli superstiti di un dipendente militare del Ministero della Difesa deceduto e riconosciuto vittima del dovere, volta ad ottenere gli assegni vitalizi di cui agli
Svolgimento del processo
1.Con sentenza nr. 76/2019 del 22 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda degli odierni controricorrenti, figli superstiti di dipendente militare del Ministero della Difesa, deceduto e riconosciuto vittima del dovere, volta ad ottenere gli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 della legge nr. 407 del 1998 ("assegno vitalizio" mensile, rivalutato, all'attualità, ad euro 500,00 mensili) e 5, comma 3, della legge nr. 206 del 2004 ("speciale assegno vitalizio" di euro 1033,00 mensili).
2. Controverso il diritto dei figli maggiorenni, se non fiscalmente a carico delle vittime del dovere e soggetti equiparati, in presenza del coniuge superstite, la Corte di appello di Genova ha disatteso la tesi del Ministero e ritenuto che non fosse necessaria la vivenza a carico dei figli maggiorenni per il riconoscimento dei benefici in oggetto.
3. La Corte territoriale, partendo dalla disciplina stabilita per i figli superstiti delle vittime del terrorismo, ha osservato come la stessa, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge nr. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 105 e 106, avesse attribuito anche ai figli non conviventi (e quindi economicamente autonomi) gli assegni in discussione.
4. Ha, poi, ritenuto che la contestuale estensione delle provvidenze, ai sensi del citato art. 2, comma 105, alle vittime del dovere e ai familiari superstiti, determinasse l'integrale applicazione della disciplina stabilita per le vittime del terrorismo, anche per ciò che riguardava la platea dei familiari beneficiari.
5. La conclusione era avvalorata tanto dalla lettera della legge quanto da un'interpretazione teleologica della normativa di riferimento finalizzata a realizzare la progressiva estensione a tutte le vittime del dovere - e ai superstiti delle stesse- del sistema di tutela destinato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
6.Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, affidato a due motivi, al quale hanno resistito le parti in epigrafe con controricorso.
7. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
8. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della legge nr. 407 del 1998, degli artt. 5 e 6 della legge nr. 206 del 2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007, dell'art. 6 della legge nr. 466 del 1980.
9.Il Ministero assume l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, sulla base di un'errata esegesi delle norme in rubrica, che i benefici degli assegni vitalizi spettassero anche ai figli maggiorenni superstiti non a carico, al momento del decesso, della persona titolare dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato e in presenza del coniuge superstite.
10. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni (artt. 12 e 14 preleggi, art. 81 Cost., art. 2 della legge nr. 407 del 1998, artt. 5 e 6 della legge nr. 206 del 2004, art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007, art. 6 della legge nr. 466 del 1980).
11. Il Ministero assume l'erroneità della decisione della Corte di appello anche a voler ritenere che l'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 operi, come sostenuto nella sentenza impugnata, un rinvio complessivo alla disciplina delle vittime del terrorismo, comprensivo cioè anche del suo ambito di applicazione "soggettivo".
12. Deduce il Ministero, infatti, che la nozione di "figli maggiorenni non conviventi" non sarebbe assimilabile a quella di "figli non a carico", perché la convivenza e la vivenza a carico riflettono ambiti materiali differenti.
13. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, devolvono alla Corte nuovamente la questione dell'individuazione dei familiari superstiti delle vittime del dovere e soggetti equiparati, destinatari degli assegni vitalizi stabiliti dall'art. 2 della legge nr. 407 del 1998 (assegno mensile nella misura rivalutata di euro 500,00 mensili) e dall'art. 5, comma 3, della legge nr. 206 del 2004 (assegno mensile nella misura di euro 1033,00 mensili).
14. Si tratta, in particolare, di stabilire se, tra i familiari superstiti, debbano o meno includersi i figli maggiorenni non a carico della vittima, in presenza del coniuge superstite.
15. Costituisce presupposto di fatto della decisione impugnata -incontestato tra le parti- che gli odierni controricorrenti, figli superstiti di vittima del dovere, unitamente al coniuge, non erano a carico del dante causa al momento del decesso.
16. Il tema è stato affrontato dalla Corte che, con la pronuncia nr. 11181 del 2022, ha dato risposta negativa al quesito, affermando il seguente principio di diritto : "I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, - al beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, come modificato dal citato art. 2, comma 106, sono quelli individuati dalla L. n. 466 del 1980, art. 6, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita".
17. Per la Corte, la legge nr. 244 del 2007, art. 2, comma 105, è intervenuta solo ad estendere determinate prestazioni alle vittime del dovere -e ai superstiti delle stesse-senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto, come tracciato dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980.
18. Nella materia, l'art. 6 cit. detterebbe una regola di carattere generale quando i benefici spettano "alle famiglie", stabilendo, secondo il preciso ordine che segue, la categoria dei beneficiari:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
19. La norma, secondo l'indicata pronuncia della Corte, "disegna i confini del rapporto di familiarità con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa" e rappresenta l'unico dato normativo per individuare i familiari, destinatari delle provvidenze riconosciute alle vittime del dovere o soggetti equiparati.
20. È stata, dunque, accreditata la tesi del Ministero, riproposta anche con l'odierno ricorso, in base alla quale l'ampliamento di tutela, per i familiari delle vittime del dovere, realizzato dalla legge nr. 244 del 2007 (di cui si dirà infra) in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, avrebbe riguardato esclusivamente determinati "benefici" e non anche la platea dei beneficiari.
21. In questo senso, la Corte ha concordato con la definizione della parte pubblica di un rinvio meramente "oggettivo" (cioè circoscritto ai benefici) e non anche "soggettivo" (vale a dire comprensivo altresì dei familiari destinatari della disciplina, ove diversamente individuati con riferimento ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche).
22. I principi espressi da Cass. nr. 11181 del 2022 sono stati ribaditi in numerose pronunce successive della Corte (tra le tante, Cass. nn. 36514, 35529, 6424 del 2023).
23. In queste ultime, si è anche osservato come "L'interpretazione del (mero) rinvio oggettivo" fosse coerente con i principi di Cass., sez. un., nr. 22753 del 2018.
24. Effettivamente le sezioni unite, con la indicata pronuncia, hanno affermato che "i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980, art. 6" (v. in motivazione, Par.. 22).
25. Tuttavia, la pronuncia nr. 22753 cit. ha riguardato la diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, e si è occupata, in particolare, di valutare la portata applicativa dell'art. 82, comma 4, della legge nr. 388 del 2000. Nel pervenire all'evidenziata conclusione, ha osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal legislatore, di uniformare i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente escludesse "una modulazione differenziata (...) della sfera dei superstiti beneficiari".
26. Osserva il Collegio come quest'ultima affermazione sia, in via di principio, condivisibile. Il processo di assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non postula necessariamente la piena omogeneità di regolazione.
27. Se è vero, infatti, che le diverse provvidenze si fondano tutte sul principio di solidarietà sociale -in presenza di eventi che, nel colpire i diretti interessati, offendono la collettività sociale- è altrettanto vero che le situazioni protette non sono perfettamente coincidenti. Nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni (in motivazione, Cass., sez.un., cit., par. 15).
28. E tuttavia, il Collegio, con specifico riferimento alla disciplina che qui viene in rilievo, ha dubbi sulla solidità ermeneutica degli approdi giurisprudenziali fino ad oggi raggiunti.
29. Il dubbio che si andrà ad evidenziare -e che attiene alla difficoltà di differenziare, alla stregua del dato normativo, la platea dei familiari beneficiari, in specie i figli, a seconda che si tratti di vittime del dovere piuttosto che di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata- ha ricadute non solo in termini di contrasto giurisprudenziale ma, più in generale, in un settore di notevole impatto economico e sociale. Per tale ragione, si ritiene che la soluzione da adottare rivesta particolare importanza e debba essere resa da parte della Corte di legittimità nella sua più alta espressione della nomofilachia.
30. Va, dunque, ripercorso, nei punti essenziali, il quadro normativo di riferimento.
31. La legge nr. 466 del 1980 (recante "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") stabiliva (art. 2) per le "vittime del dovere" (in cui rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità), il beneficio della "speciale elargizione" da corrispondersi, a norma del successivo art. 6, "(...)nei casi in cui compete alle famiglie", secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
32. In base all'art. 6, tuttora vigente, dunque, il diritto dei figli presuppone che essi, all'epoca del decesso, siano a carico fiscale del deceduto. L'espansione del beneficio, in favore dei figli non conviventi, richiede, infatti, l'assenza del coniuge superstite o il mancato godimento della pensione da parte di quest'ultimo.
33. Con la legge successiva nr. 407 del 1998, il Legislatore attribuisce alle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata, oltre alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990 (nelle more intervenuta a disciplinare specificamente le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) il beneficio di "un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni" (art. 2).
34. Si tratta dell'assegno che, all'attualità, è rivalutato nella misura di euro 500 mensili, anche per le vittime del dovere, secondo le indicazioni di Cass. sez.un. nr. 7761 del 2017.
35. Detto assegno, nell'impianto normativo originario della legge (prima cioè delle modifiche apportate dalla legge nr. 388 del 2000: v., infra, Par. 37), era riconosciuto alle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e ai "superstiti delle vittime di azioni terroristiche" non anche ai superstiti delle vittime di criminalità organizzata.
36. Per "superstiti", a norma dell'art. 2, comma 2, della legge nr. 407 del 1998 istitutiva dell'assegno vitalizio, continuano ad intendersi i familiari indicati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980 di cui si è detto, nell'ordine ivi precisato.
37. L'estensione dell'assegno vitalizio in oggetto ai familiari "superstiti" delle vittime della criminalità organizzata si realizza, poi, con l'art. 82, comma 9, lett. a), della legge nr. 388 del 2000.
38. Successivamente il Legislatore introduce un altro assegno vitalizio.
39. È lo "speciale assegno vitalizio" di euro 1033 mensili.
40. La legge nr. 206 del 2004 attribuisce, infatti, alle vittime del terrorismo nonché "ai superstiti (...) compresi i figli maggiorenni", con decorrenza dalla sua entrata in vigore (26.08.04), uno "speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni" (art. 5, comma 3).
41. Questa volta, nel novero dei superstiti, compaiono "i figli maggiorenni".
42. Riassumendo, all'indomani della legge nr. 206 del 2004 i benefici di cui si discute risultano così attribuiti ai familiari superstiti:
- l'assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili (rivalutato, oggi, nella misura di euro 500 mensili) spetta ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo le indicazioni dell'art. 6 della legge nr. 466 del 1980. In particolare, quanto alla categoria che qui interessa, è attribuito ai "figli a carico", in presenza del coniuge superstite;
- lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili spetta ai superstiti delle (sole) vittime del terrorismo ed è attribuito ai "figli maggiorenni".
43. Il sistema così delineato è oggetto di ulteriori interventi normativi.
44. Il DPR nr. 243 del 2006 (art. 4 lett.b), in attuazione della dichiarata volontà legislativa di "progressiva estensione" dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere, riconosce, a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate nonché ai "familiari superstiti" l'assegno vitalizio di cui alla legge nr. 407 del 1998 (quello, per intenderci, stabilito nella misura originaria di 500 mila lire).
45. All'esito di tale ultimo intervento, l'assegno vitalizio di lire 500 mila lire mensili, sia pure con diverse decorrenze, è, dunque, attribuito alle vittime di tutte le categorie e ai medesimi familiari superstiti; questi ultimi, in relazione a detta provvidenza, restano individuati nelle persone indicate dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980 e, quindi, per quanto qui rileva, nei "figli a carico".
46. Si giunge, così, all'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007 (finanziaria del 2008), la cui interpretazione costituisce il punto più delicato della questione.
47. Il comma 105, stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti (...) sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"), come modificato dal comma 106".
48. Il successivo comma 106 aggiunge, alla parte finale dell'art. 5, comma 3, il seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
49. Il testo dell'art. 5 della legge nr. 204 del 2006, all'esito dell'intervento di modifica è, dunque, il seguente:
"A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità (...) nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili (...) Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
50. In sintesi, il comma 105 richiama ed estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004 "come modificato dal comma 106". I benefici riguardano (oltre all'attribuzione di due annualità del trattamento pensionistico del de cuius, non rilevante nella presente fattispecie: art. 5 comma 4) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili e l'assegno, non reversibile, di 500 mila lire mensile (art. 5 comma 3).
51. Il comma 106 innova l'art. 5 comma 3. La disposizione si riferisce alle vittime degli atti terroristici e ai relativi superstiti. La modifica concerne il perimetro degli aventi diritto. Viene, infatti, ampliata la platea dei beneficiari. Anche per l'assegno di lire 500 mila lire mensili, a decorrere dal 26 agosto 2004, è prevista l'erogazione "altresì" in favore dei "figli maggiorenni ancorché non conviventi".
52. La norma (art. 2, comma, 106) -per la categoria delle vittime di atti terroristici- uniforma, quanto al piano degli aventi diritto, la disciplina dell'assegno vitalizio di lire 500 mila lire mensili a quella dello speciale assegno vitalizio di euro 1033 mensili che, con la medesima decorrenza (26 agosto 2004), già prevedeva l'erogazione della provvidenza ai figli maggiorenni.
53. Ora, sebbene la formulazione dell'art. 2, commi 105 e 106, non brilli per estrema chiarezza, a giudizio del Collegio, il richiamo, nel comma 105, ai "benefici" dell'art. 5 "come modificato dal comma 106" ha il significato, già sul piano letterale, di estendere, a decorrere dal 2008, alle categorie delle vittime del dovere e della criminalità organizzata la disciplina delle vittime degli atti terroristici, così come innovata, e quindi nella sua complessiva portata, tanto oggettiva (riferita ai benefici) quanto soggettiva (riferita alla platea degli aventi diritto).
54. Viceversa, pronunciandosi in merito all'art. 2, comma 105, cit., l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nr. 11181 del 2022 -e dalle successive pronunce che ad essa si sono conformate- ritiene che la predetta disposizione estenda, ai superstiti delle vittime del dovere, esclusivamente "i benefici" richiamati, senza interferire con la platea dei destinatari; questi resterebbero fissati nelle categorie di familiari stabilita dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980.
55. Alla stregua di quanto sin qui riportato, il Collegio non ritiene di poter condividere tale interpretazione. Tanto la lettera della legge quanto la sua finalità suggeriscono una diversa conclusione, conforme a quella prescelta dai Giudici di merito.
56. Giova ripetere che l'art. 5 della legge nr. 206 del 2004, come risultante dalle modifiche apportate dal legislatore del 2007, prevede entrambi gli assegni vitalizi: quello di euro 1033 mensili e quello originariamente stabilito nella misura di 500 mila lire mensili.
57. L'approdo esegetico offerto, sino ad ora, dalla Corte finisce per svilire la portata innovativa della disposizione.
58. L'assegno vitalizio ex art. 2 della legge nr. 407 del 1989 (quello di 500 mila lire) già era riconosciuto alla platea dei soggetti che qui interessano. In particolare, il beneficio era stato esteso ai "superstiti" delle vittime della criminalità organizzata, per effetto dell'art. 82 della legge nr. 388 del 2000 e ai "superstiti" delle vittime del dovere, per effetto dell'art. 4 (lett.b) del DPR nr. 243 del 2006, a decorrere dal 2006.
59. Alcun senso avrebbe dunque la novella del 2007 nella parte in cui eroga "a decorrere dal 2008 (...) alle vittime della criminalità organizzata (...) e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere (...) e ai loro familiari superstiti (...) i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004" (tutti e non alcuni soltanto) se ad essa non si attribuisse la funzione di ampliare, per il futuro, non solo le provvidenze (nello specifico, lo "speciale assegno vitalizio di euro 1033 mensili") ma, altresì, il perimetro dei beneficiari, inglobando, tra gli aventi diritto, anche i "figli maggiorenni ancorché non conviventi".
60. Vi è di più. Seguendo l'interpretazione di Cass. nr. 11181 cit. e successive , l'art. 2 della legge nr. 244 del 2007, piuttosto che rispondere ad una logica estensiva nonché di semplificazione e tendenziale unificazione della materia, realizzerebbe l'effetto opposto, ovvero quello di una maggiore diversificazione dei regimi giuridici: l'assegno vitalizio di lire 500 mila lire mensile, infatti, che, fino al 2007, era destinato agli stessi familiari superstiti, qualunque fosse la vittima (v. supra par. 45), all'indomani dell'intervento normativo, vedrebbe differenziata la platea degli aventi diritto, in rapporto alla diversa natura delle vittime, se decedute per effetto di atti
terroristici o, invece, in conseguenza di reati connessi alla criminalità organizzata o per attività di servizio.
61. In ultimo, non è condivisibile quanto sostenuto dal Ministero ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso e cioè che la nozione di "figli maggiorenni" non sarebbe comunque identificabile con quella di "figli non a carico".
62. Va rammentato che, alla stregua dell'indicazione ricavabile dall'art. 13, comma 3, DPR nr. 510 del 1999, per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.
63. Nel caso in esame, il riferimento ai "figli maggiorenni", contenuta nell'art. 5 della legge nr. 206 del 2004, sin dalla sua iniziale formulazione, e ai "figli maggiorenni ancorché non conviventi", poi introdotta, più incisivamente, dall'art. 2, comma 106, della legge nr. 244 del 2007, non può che avere il significato di individuare i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico.
64. Diversamente, l'inclusione nel novero dei beneficiari dei "figli maggiorenni" -con l'ulteriore e successiva precisazione, "ancorché non conviventi"- risulterebbe inutiliter data, a fronte di una espressione "figli a carico" contenuta nell'art. 6 della legge nr. del 1980 che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall'età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi.
65. Pertanto, avendo la Corte pronunciato in modo difforme alle conclusioni che qui si propongono, va rimessa alle Sezioni Unite l'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 che, per le ragioni sopra esposte, configura anche questione di massima di particolare importanza. Dovrà stabilirsi se la norma là dove prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti (...) sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106" debba essere interpretata come disposizione che estende alle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina concernente i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda l'individuazione dei familiari beneficiari, o se, viceversa, debba interpretarsi, come già ritenuto da questa Corte, come disposizione che estende determinate prestazioni alle vittime della criminalità organizzata e del dovere -e ai superstiti delle stesse- senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto, che resta quello tracciato dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod.proc.civ.