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5 aprile 2024
Realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole della Regione Marche
L'obiettivo è fornire agli operatori del settore una disciplina di riferimento chiara e adeguata a cui far riferimento nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori degli impianti fotovoltaici.
di La Redazione
La Regione Marche con provvedimento del 21 marzo 2024, n. 4 (B.U. R. Marche Ord. 28/03/2024, n. 28) approva le norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

precisazione

La Regione, consapevole che il territorio regionale è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale, per garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Costituiscono indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative infrastrutture di connessione alla rete, nonché di sistemi di accumulo le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:
  • siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
  • aree, immobili e beni di notevole interesse culturale e pubblico;
  • zone in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
  • zone situate in prossimità di parchi archeologici, di aree soggette a scavi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; ecc.
Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici sono valutate dagli enti competenti con riferimento alla tipologia degli stessi impianti, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia. Costituisce altresì parametro per l'insediamento nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra o agrivoltaici con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, l'obbligo di asservire all'impianto medesimo altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte l'area occupata dall'impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.
Asservimento Per asservimento si intende il vincolopertinenziale, in regime di esclusività, tra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Relazione agronomica Per relazione agronomica si intende la relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue e la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto nonché il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.
Aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici Trattasi di: aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse; terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno dieci annate agrarie; superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità e a cui possono essere collegati incentivi premiali da parte della Regione; aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona; ecc.
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti prodotti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima, nonché dell'obiettivo di preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.
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