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4 aprile 2024
Anche il patto di convivenza con cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno va registrato all’anagrafe

Peculiare la vicenda oggetto dell'ordinanza in esame che ha visto il rifiuto del Comune di iscrivere all'anagrafe il contratto di convivenza stipulato tra un cittadino italiano e una cittadina brasiliana in ragione del possesso di un permesso solo provvisorio di quest'ultima. Con la Legge Cirinnà, infatti, il Legislatore ha inteso equiparare le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate.

di La Redazione

La registrazione anagrafica dei contratti di convivenza

Protagonisti della vicenda in esame sono due innamorati conosciutisi sui social network, un cittadino italiano e una cittadina brasiliana, che hanno deciso di convivere a Bologna. Una volta giunta in Italia, la giovane intraprendeva un corso online di preparazione per conseguire la parificazione in Europa del suo diploma in meccanica di aerei ottenuto in Brasile, e nel frattempo sottoscriveva con il compagno un contratto di convivenza dinanzi all'avvocato, il quale provvedeva a trasmettere l'atto all'Ufficiale di stato civile del Comune per la sua registrazione all'anagrafe e il conseguente inserimento della donna nello stato di famiglia dell'uomo.
Peccato, però, che il Comune si rifiutava di adottare tale adempimento poiché contrario alla circolare del Ministero dell'Interno n. 78 del 21 dicembre 2021 avente ad oggetto la “Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza” che prevedeva la preliminare regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario, documento di cui era sprovvista la cittadina brasiliana.
La circolare prevede infatti che in mancanza di iscrizione anagrafica del cittadino straniero non sia possibile procedere alla registrazione del contratto di convivenza.
Stando così le cose, i due ricorrenti chiedono, a tutela del diritto all'unità familiare, al Tribunale di Bologna in via d'urgenza di ordinare al Sindaco del Comune l'iscrizione anagrafica della donna nel registro della popolazione residente e poi il suo inserimento nello stato di famiglia dell'uomo con contestuale annotazione del contratto di convivenza.

Il diritto all’unità familiare ai sensi della CEDU

Vero è che il visto di ingresso sul territorio italiano per uso turismo non basta ai fini della legge anagrafica che prevede invece l'iscrizione di residenza, requisito che assurge a presupposto della registrazione del contratto di convivenza e che non può essere surrogato con l'autentica dell'avvocato.
Tuttavia, è anche vero che le norme che regolano la fattispecie vanno interpretate conformemente alla CEDU e, in particolare, all'art. 8, nonché alla direttiva 2004/38/CE recepita con D. Lgs. n. 30/2007, che riconoscono il diritto alla coesione familiare esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio.
Alla luce di ciò, i Giudici hanno accertato che

  • La giovane aveva stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi proprio nel Comune parte del processo;
  • La stessa, sia al momento dell'iscrizione anagrafica, sia al momento del giudizio, aveva ed ha in corso un procedimento finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • Il contratto di convivenza è allo stato valido ed efficace.

ildiritto

Aderendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, il Tribunale di Bologna afferma la possibilità, anche in caso di convivenza, di iscrizione al registro delle coppie da parte di un cittadino che provi, come nel caso di specie, una convivenza effettiva con altro soggetto residente in territorio extra UE.

In tal senso, prosegue il Tribunale, la Legge Cirinnà non richiede quale requisito il possesso del permesso di soggiorno, appalesandosi l'iscrizione un prius per il conseguimento del permesso, come avviene in caso di matrimonio, ritenendo che di fatto il Legislatore abbia voluto equiparare le coppie registrate a quelle coniugate.

Ok all’iscrizione cautelare in via di urgenza

In definitiva, il Tribunale ritiene sussistente il requisito del fumus boni iuris per la concessione del provvedimento richiesto, ed altresì del periculum in mora dato dalla scadenza del permesso provvisorio della ricorrente.
Segue l'ordine di iscrizione del patto di convivenza nel relativo registro e la compensazione delle spese di lite.

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