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8 aprile 2024
Magistratura e riforma dell’ordinamento giudiziario: i provvedimenti in Gazzetta Ufficiale

Si tratta dei Decreti Legislativi nn. 44 e 45 del 28 marzo 2024, pubblicati in GU n. 81/2024.

di La Redazione

Tra i temi affrontati nel corso del Consiglio dei Ministri n. 75 del 26 marzo 2024, il Governo si è occupato anche di riforma dell'ordinamento giudiziario e riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.
Essi costituiscono oggetto di due Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 81/2024.

D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 recante «Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

Il provvedimento introduce test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati. Si tratta di “colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria”, che sarà condotto secondo le indicazioni che verranno date dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.
Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo, si terrà davanti alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale (art. 5).

Ferma la disciplina del fascicolo personale, viene istituito presso il Csm il fascicolo per la valutazione del magistrato, che sarà tenuto in modalità informatica (nuovo art 10-bis del D.Lgs. n. 160/2006 modificato dall'art. 5 del provvedimento in esame). Per ogni anno di attività conterrà tra l'altro:

i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato;

  • i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati;
  • gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione;
  • i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive.

Tutti i magistrati poi sono sottoposti a valutazione di professionalitàogni quadriennio dalla nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità (art. 11 D.Lgs. n. 160/2006). Tale valutazione riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.
Il giudizio è “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente; “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei parametri indicati; è “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione o il perdurare di carenze”. A sua volta il giudizio positivo è articolato in “discreto”, “buono” o “ottimo”. Mentre se è “non positivo”, il Csm procede a nuova valutazione dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio è “positivo”, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno (art. 11-tercit.).

D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45 recante «Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71».

I 17 articoli di cui si compone il provvedimento si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Tra questi, si segnala:

  • art. 2: incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo;
  • art. 4: requisiti per il collocamento fuori ruolo;
  • art. 7: criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo qualora il numero delle richieste di collocamento ecceda i posti disponibili;
  • art 8 e 9: procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato con allega la documentazione richiesta (relazione e parere del dirigente dell'Ufficio);
  • art 11: fissa a 7 anni complessivi il limite massimo di permanenza fuori ruolo;
  • art. 13: dispone il numero massimo dei magistrati fuori ruolo (ordinari 180 unità, amministrativi 25 unità e contabili 25 unità).
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