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8 aprile 2024
Architetti e ingegneri esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS nel periodo precedente l’obbligo

Così la Corte costituzionale con la sentenza n. 55/2024 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv., con modificazioni, in L. n. 111/2011.

di La Redazione

Con la sentenza n. 55 dell'8 aprile 2024, la Corte costituzionale si è espressa sul sistema previdenziale di architetti e ingegneri e, nello specifico, in tema di sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'obbligo.
Ebbene, la pronuncia in commento ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 111/2011, nella parte ove non prevede che ingegneri ed architetti non iscritti alla Inarcassa, in quanto già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria perché tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento in favore dell'Ente delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore della disposizione.

Sulla scia della sentenza n. 104/2022 per la categoria forense, la Consulta ha quindi ribadito che l'affidamento dell'ingegnere e dell'architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della norma oggetto di censura, nella certezza delle situazioni giuridiche relative alla sua posizione previdenziale, quali risultanti dagli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati circa la delimitazione dell'ambito applicativo della norma interpretata, prima dell'entrata in vigore della disposizione interpretativa, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza».

novita

Con il messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024, l'INPS ha fornito precisazioni in seguito alla pronuncia in esame, facendo riferimento alla circolare n. 107/2022.

Inoltre, l'Istituto chiarisce che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio adottati ex art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 241/1997, applicabili ratione temporis.

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