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9 aprile 2024
Non spetta al lavoratore che non ha usufruito delle pause provare il godimento del riposo compensativo nell’arco del mese

Tale onere è posto infatti a capo del datore di lavoro.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto dal lavoratore di reiezione delle domande di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme di denaro a titolo retributivo per il mancato godimento dei dieci minuti di pausa previsti dal CCNL di categoria. In tal senso, i Giudici ribadivano la natura compensativa e non retributiva del relativo emolumento ed escludevano la fondatezza della pretesa dei lavoratori, basandosi sul fatto che essi non avevano allegato la mancata fruizione del riposo compensativo previsto da contratto, come sarebbe invece spettato loro provare.
Contro tale pronuncia, il lavoratore propone ricorso per cassazione deducendo l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nell'invertire l'onere probatorio del mancato godimento della pausa retribuita della durata di dieci minuti, ponendolo a carico del lavoratore anziché del datore di lavoro che aveva affermato l'adempimento della sua obbligazione di “riposo compensativo” in favore del dipendente.

Con l'ordinanza n. 8626 del 2 aprile 2024, la Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso, riaffermando anzitutto il diritto del lavoratore che presta un'attività con orario giornaliero superiore a 6 ore di fila ad una pausa di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, ad un riposo compensativo di pari durata nei 30 giorni successivi per il recupero delle sue energie psicofisiche.
Come ricordano gli Ermellini, in materia di pagamento per mancato godimento del riposo compensativo, grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del suo diritto, cioè il mancato godimento della giornata di riposo, dunque, allo stesso modo, l'onere di allegazione e prova del lavoratore del fatto costitutivo del suo diritto alla pausa o, in mancanza, al riposo compensativo.
Le modalità alternative di fruizione della pausa investono la sfera organizzativa datoriale, perché correlate a particolari esigenze di settore, ecco perché l'impossibilità di godimento della pausa durante il turno impone la concessione di riposi compensativi di pari durata da godere entro 30 giorni.
Con riferimento al caso in esame, emerge agli atti che il lavoratore avesse “allegato” di non aver mai fruito delle pause previste dal CCNL, assolvendo a pieno il suo onere di allegazione e di prova. Non compete infatti al lavoratore anche l'allegazione e la prova del mancato godimento dei riposi compensativi di pari durata da godere nei 30 giorni successivi che si sostituiscono alle pause non godute, tenendo conto che integra il godimento del riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi lo eccepisce.
Segue l'accoglimento del motivo di ricorso e l'affermazione del seguente principio di diritto:

ildiritto

«Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata - l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro».

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