Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 aprile 2024
La suddivisione degli elettori a seconda del genere incide sul libero esercizio del diritto di voto delle persone non binarie?

Rigettato il ricorso dei ricorrenti che lamentavano disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita, dagli stessi non riconosciuto come proprio. Per la Cassazione, la mancata immedesimazione di genere non determina alcun pregiudizio.

di La Redazione

Gli attuali ricorrenti presentano istanza alla Commissione Elettorale Circondariale di Bologna aventi ad oggetto l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune bolognese senza iscrizione del loro nominativo né nella lista degli uomini né nella lista delle donne, a tutela del pieno e libero esercizio del proprio diritto-dovere di voto in qualità di persone non binarie e non inquadrate nella rigida classificazione del rispettivo genere biologico.
A fondamento delle loro istanze, gli attori lamentano «il mancato riconoscimento istituzionale della propria identità ed il disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita, dagli stessi non riconosciuto come proprio».
La Commissione rigettava le istanze rilevando di non avere competenza in ordine alla modifica delle liste elettorali, così come definita dalla normativa statale vigente.
Giunti in sede di legittimità, i ricorrenti sostengono che l'esame delle domande di tutela proposte non può che essere preceduto dalla rimessione alla Consulta delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5,8,16 e 37 del d.P.R. n. 223/1967 (TU delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) nella parte in cui prevedono la suddivisione delle liste, degli elenchi e degli schedari degli elettori per uomini e donne.
Secondo i ricorrenti, tali norme contrastano con il loro libero esercizio di voto in quanto stabiliscono.

Nelle sue argomentazioni, la Cassazione osserva che «le norme dedotte e la lamentata distinzione per appartenenza di genere concernono esclusivamente l'esecuzione e lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo propedeutiche all'esercizio del diritto di voto, realizzate mediante la predisposizione e l'aggiornamento delle liste elettorali, ma non incidono sull'esercizio del diritto di voto che è oggetto della tutela richiesta».
Ciò detto, per la Cassazione non si comprende in quale modo la suddivisione cartolare degli elettori a seconda del genere potrebbe compromettere il diritto di elettorato attivo in capo ai soggetti che non si riconoscono né nel genere maschile, né in quello femminile. La mancata immedesimazione di genere non determina alcun pregiudizio sul diritto di voto.
Analogo discorso vale per il senso di disagio lamentato dai ricorrenti nel corso delle operazioni elettorali, il quale non è ricollegabile ad alcuna previsione normativa, «visto che lo svolgimento di tali operazioni, che ben potrebbe essere diversamente organizzato, non prevede in alcun modo una ostensione o distinzione, fisica o visibile, degli elettori in base al genere risultante dalle liste elettorali».

Ciò esclude che possa ravvisarsi la rilevanza della questione di costituzionalità che richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce.
Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con sentenza n. 9428 del 9 aprile 2024.

Documenti correlati