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12 aprile 2024
Il curatore del minore va compensato come gli “altri ausiliari del giudice”

Secondo il Tribunale di Pisa, nel silenzio della legge, il curatore del minore va compensato inquadrando la figura nel più ampio istituto degli “altri ausiliari del giudice”. Il Collegio stabilisce inoltre quali criteri sia necessario seguire in sede di quantificazione del compenso e su chi grava la spesa.

di La Redazione

Il compenso del curatore del minore: un vuoto normativo

Con il decreto del 10 ottobre 2023, il Tribunale di Pisa fa il punto sul compenso da corrispondere al curatore del minore, osservando come, nonostante nel caso in esame la nomina del curatore sia avvenuta prima della riforma Cartabia, essa si inserisca nel solco che il Legislatore della riforma ha poi tracciato con il rafforzamento dell'istituto, reso uno strumento ancora più efficace che poggia su ampie previsioni.
Come rileva il Tribunale, la Curatela del minore è un istituto destinato ad un utilizzo sempre più ampio ed i candidati alla nomina sono, di fatto, avvocati specializzati in diritto di famiglia, dunque professionisti che utilizzano nell'esercizio dell'incarico le loro conoscenze tecnico-professionali.
Ora, il vero problema è che né le norme ante Cartabia, né la riforma stessa hanno previsto e disciplinato in alcun modo il compenso per l'attività del curatore del minore, quindi, nel silenzio del Legislatore, il Tribunale ritiene che si debba far ricorso ai principi generali e, in particolare, a quello dell'eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un'attività lato sensu professionale, e quindi pur sempre lavorativa.

L’inquadramento del curatore del minore tra gli “altri ausiliari del giudice”

Preso atto del fatto che il Legislatore, laddove abbia inteso stabilire la gratuità dell'incarico, lo avrebbe espressamente previsto, come accaduto per il tutore dell'incapace o per l'amministratore di sostegno, in assenza di una disposizione che ne prevede la gratuità, il Collegio ne ritiene l'essenziale onerosità, evidenziando come di tale vuoto normativo dovrebbe dubitarsi finanche in punto di costituzionalità.

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Giunti a questo punto, il Tribunale ritiene di inquadrare la disciplina della figura nell'alveo del più grande istituto degli “altri ausiliari del giudice”ex art. 68 c.p.c., potendo inserire il curatore del minore tra quei soggetti comunque idonei al compimento di atti, nominati dal giudice nei casi previsti dalla legge.

Così stando le cose, il compenso del curatore deve essere liquidato con decreto del giudice che lo ha nominato e per l'attività svolta, esplicitando altresì la parte tenuta a corrisponderlo.

Trattamento economico

Con ulteriore passaggio il Tribunale si interroga sulla possibile applicazione, in sede di quantificazione del compenso da corrispondere al curatore del minore, del D.M. n. 147/2022.
In tal senso, osserva come nel caso di specie il curatore non abbia svolto attività propriamente difensive, compiendo quelle più tipiche del curatore, come l'ascolto del minore, motivo per cui il Collegio non ritiene applicabile il suddetto Decreto, bensì i criteri generali stabiliti per gli ausiliari del giudice, e quindi anzitutto l'art. 49 DPR n. 115/01.

Chi è tenuto a corrispondere il compenso al curatore del minore?

L'onere del pagamento dei compensi deve gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, poiché è il genitore che ha l'obbligo di far fronte a tale spesa che è necessaria nel superiore interesse del figlio minore.

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