
L'orientamento che si è consolidato presso i tribunali per i minorenni per cui dovrebbe ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore, il quale, quindi, in quanto privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non viene condiviso dal Tribunale di Pisa.
Il caso in esame verte sulla richiesta del curatore del minore del proprio compenso professionale. Se ne occupa il Tribunale di Pisa, che con il decreto del 9 ottobre 2024 chiarisce anzitutto che nonostante la nomina del curatore sia stata assunta in applicazione delle norme precedenti la riforma Cartabia, considerata la peculiarità del caso, essa si inserisce comunque nel...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Vista la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal curatore del minore, Avv. XX, in ragione dell'attività svolta e dell'impegno profuso;
considerato che - benché la nomina del curatore del minore nel presente procedimento sia stata assunta in applicazione delle norme antecedenti alla c.d. Riforma Cartabia e quindi ai sensi del disposto dell'art. 78 c.p.c., al fine di tutelare al meglio l'interesse del minore, vista la peculiare problematicità del caso - tale nomina si inserisce nel solco che il legislatore della riforma ha poi tracciato con il rafforzamento dell'istituto;
considerato che, nel perdurante silenzio sul punto del legislatore (anche nelle nuove norme di cui all'art. 473 bis. 7 e 473 bis.8 c.p.c.), i curatori dei minori sono nella prassi, nella stragrande maggioranza dei casi, avvocati specializzati nel diritto di famiglia, quindi professionisti che fanno applicazione nell'esercizio dell'incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso, anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali (tanto che nelle prassi di molti uffici giudiziari costituisce titolo preferenziale per la nomina l'aver svolto specifici corsi di formazione);
ritenuto che si debba far ricorso ai principi generali e in particolare al principio dell'eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un'attività lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa, quale quella in questione;
considerato altresì che, allorché il legislatore ha voluto stabilire la gratuità di un incarico lo ha fatto espressamente come ad esempio per il tutore dell'incapace (art. 379 c.c.) o per l'amministratore di sostegno (art. 411 c.c. nella parte in cui fa rinvio anche all'art. 379 c.c.).;
ritenuto, conseguentemente, che in assenza di un'analoga norma che preveda la gratuità dell'Ufficio di curatore del minore, non è lecito inferirne la gratuità, ma sia invece necessario ritenerne l'essenziale onerosità;
considerate le peculiarità della figura e del ruolo del curatore del minore, e ritenuto che essa non sia inquadrabile nella nozione di mandatario, come ritenuto da alcuni giudici di merito, in quanto la figura del mandatario presuppone appunto il “mandato” ossia un incarico di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante, mentre nel caso del curatore l'incarico non proviene dall'interessato, bensì dal giudice e ha ad oggetto non tanto e non solo atti giuridici, ma una variegata attività anche fattuale (come ad esempio i colloqui con i genitori, l'ascolto del minore...) non riconducibile quindi ad atti giuridici in senso tecnico;
letto l'art. 3, lett. n del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale dà una definizione ampia di "ausiliario del magistrato" e vi ricomprende, tra gli altri, “qualunque altro soggetto (...) comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”;
ritenuto che tale ampia definizione si attagli al caso di specie e che pertanto, anche in assenza di una normativa specifica e in forza del tenore letterale di tale ultima norma, sia applicabile il Capo V del Titolo II delle Disposizione di attuazione del c.p.c.;
letto, conseguentemente, l'art. 52 disp. att. c.p.c., in base al quale il compenso deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l'ausiliario “tenuto conto dell'attività svolta” e il decreto con cui i compensi sono liquidati, a norma dell'art. 53 disp. att. c.p.c., deve contenere l'indicazione della “parte che è tenuta a corrisponderli”;
ritenuto, quanto ai criteri e parametri di liquidazione da applicare, che il Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) al cui art. 10-septies prevede che “Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”;
ritenuto che ove il curatore speciale del minore non abbia svolto attività prettamente “difensive”, ma abbia invece rappresentato l'interesse del minore nei rapporti con i genitori e con il giudice e proceduto all'ascolto del minore, non sia applicabile tale norma, quanto piuttosto, in base a criteri generali stabiliti, la normativa per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice e quindi innanzitutto dell'art. 49 L DPR 115/01 cit. (“agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”) e dell'art. ART. 51 (L) DPR cit. (“Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”);
ritenuto che, quanto alla misura degli onorari, sia applicabile l'art. 50 DPR 115/01 e poiché l'attività del curatore non rientra in alcuna delle attività per le quali sono previsti onorari a tariffa, che debba conseguentemente farsi ricorso agli onorari a vacazioni;
ritenuto che l'onere del pagamento dei compensi debba gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori (artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.);
ritenuto, infatti, di non condividere la diffusa tesi secondo la quale, mutuando l'orientamento consolidatosi presso i tribunali per i minorenni, dovrebbe ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore, il quale quindi, in quanto di regola privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (facendo anche leva, da parte dei sostenitori di questa tesi, sulla norma di cui all'art. 76 L DPR 115/02 cit. che consente - in caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri familiari con lui conviventi - di tener conto solo dei redditi del richiedente (in questo caso appunto del solo minore);
ritenuto, infatti, che debbano valutarsi a tal fine i seguenti elementi, in senso contrario alla tesi anzidetta:
- nella grande maggioranza dei casi, dinanzi al TO si verte in situazioni in cui i genitori si trovano ancora nella piena titolarità della responsabilità genitoriale e quindi, come tali, sono direttamente obbligati col proprio patrimonio a far fronte agli obblighi civili della prole minorenne - al contrario di quanto accade comunemente presso i Tribunali per i minorenni;
- la nozione di conflitto di interessi che è alla base della norma di cui all'art. 76 L DPR 115/02 che non si attaglia al caso in questione: infatti, tra il genitore esercente la responsabilità genitoriale ed il proprio figlio minore può sussistere un mero conflitto di fatto, ma mai un conflitto di interesse in senso tecnico, come quello delineato da tale norma, atteso che il genitore ha l'obbligo giuridico di perseguire l'interesse vero ed ultimo del figlio minore (e quindi anche eventualmente ove diverso da quello che egli/ella ritenga tale);
- ragioni di giustizia sostanziale impongono di tenere nella debita considerazione il fatto che, ove il tribunale debba nominare un curatore speciale del minore per individuare quale sia l'interesse del minore e tutelarlo anche nei confronti del genitore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal giudice, necessaria nel superiore interesse del figlio minore;
- sarebbe inoltre contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del curatore (attesa l'implementazione che all'istituto ha dato la Riforma Cartabia, munendo alcune ipotesi di nomina obbligatoria addirittura della sanzione della nullità processuale, in caso di omessa nomina), spesso derivanti da patenti violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori;
- ritenuto infatti che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali;
ritenuto, pertanto, per quanto precede, che l'onere del compenso del curatore del minore debba essere posto in capo ai genitori, e che debba applicarsi, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza;
ritenuto, tuttavia che, al pari di quanto accade per gli ausiliari, non possa procedersi alla liquidazione, una volta che la causa sia definita, posto che dopo tale momento il giudice perde il potere di emettere il provvedimento con cui grava le parti delle spese del giudizio, (in tal senso, sulla liquidazione del ctu dopo la definizione della causa, Cass. civ. Sez. IV, ord. 30/11/2021 n. 37480/21, nella quale la Suprema Corte ricorda che al professionista rimane la possibilità di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo;
rilevato, infatti che una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso di un ausiliario, pena l'emissione di un provvedimento abnorme, emesso da un Giudice in carenza di potere, che andrebbe ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo (Cass. civ. VI sez., Ord. 3/8/2021 n. 24101);
ritenuto, per quanto precede, di non poter procedere alla liquidazione;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.