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19 aprile 2024
Congedo parentale: istruzioni INPS sul secondo mese all’80%

Dopo le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, l'INPS detta le indicazioni utili a rendere possibile l'utilizzo dell'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% (solo per il 2024) e al 60% a decorrere dal 2025.

di La Redazione

Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili in vista dell'attuazione dell'art. 1, comma 179, Legge di bilancio 2024. La disposizione prevede nello specifico l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un meseentro il sesto anno di vita del figlio, elevata all'80% solo per l'anno 2024.
La disposizione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo dopo il 31 dicembre 2023. Per quanto concerne il settore pubblico, il riconoscimento del congedo in questione è a cura dell'Amministrazione di riferimento, secondo le indicazioni da essa stessa fornite.

attenzione

L'elevazione dell'indennità non riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Ciò significa che nel caso in cui uno dei due genitori appartenga a tale categoria, mentre l'altro è lavoratore dipendente, l'ulteriore congedo indennizzato al 60% (80% per il 2024) per l'ulteriore mese spetterà solo al secondo.

L'elevazione dell'ulteriore mese si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.

attenzione

L'Istituto precisa che l'ulteriore mese con indennizzo elevato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito anche in modalità ripartita tra gli stessi, ricordando che la legge non preclude la possibilità di fruirne negli stessi giorni e per lo stesso figlio.

In sostanza, i limiti massimi sono i seguenti:

precisazione

  • Un mese è indennizzato all'80% della retribuzione entro i 6 anni di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento del minore;
  • Un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% solo per l'anno 2024) entro i 6 anni del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia;
  • 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dal reddito;
  • Gli altri 2 mesi non sono indennizzati, salvo il richiedente si trovi nella condizione reddituale di cui all'art. 34, comma 3, T.U..

Il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nelle ipotesi in cui il congedo di maternità termini dopo il 31 dicembre 2022 o il 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'ITL.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica avvalendosi del portale istituzionale INPS, del contact center ovvero dei Patronati.

La circolare fornisce poi istruzioni riguardanti l'esposizione dei flussi UniEmens e quelli nella sezione <ListaPosPA> per i datori con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, in aggiunta alle istruzioni contabili e fiscali.

novita

Con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli arretrati.

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