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24 luglio 2024
Congedi parentali: l’INPS aggiorna la procedura

Con il messaggio in esame, l'INPS comunica la nuova procedura per fruire del congedo parentale e del congedo parentale a ore per richiedere l'indennità maggiorata.

di La Redazione

Con la Legge di bilancio 2023 e la Legge di bilancio 2024 sono state apportate delle modifiche alla disciplina della fruizione dei congedi parentali.
Con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, l'INPS ha comunicato l'avvenuta implementazione della procedura volta all'acquisizione delle domande di congedo parentale e di congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti che consente la presentazione della domanda per richiedere l'indennità maggiorata.

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A tal fine, si precisa che non è necessario presentare nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni, ma sarà necessario spuntare con un “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina della domanda.

L'INPS precisa che la procedura richiede di valorizzare la data di fine congedo di maternità o di paternità ove la data del parto o quella di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell'anno 2022. Se invece l'evento ricade nel 2023, l'inserimento di una delle date menzionate (ove successiva al 31 dicembre 2023) sarà necessaria per il diritto all'ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (all'80% per il 2024).
Nel caso in cui la nascita o l'ingresso in famiglia si sia verificato a decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano invece le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2024, quindi non è necessario per la fruizione dell'ulteriore mese a quota maggiorata l'accertamento circa la data di fine congedo. Occorre tener conto che lo stesso criterio opera anche in caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2024 in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 359, Legge di bilancio 2023.

La procedura di acquisizione della domanda è stata a tali fini modificata permettendo di presentare la richiesta di congedo solo per i periodi che iniziano non oltre due mesi dopo rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Così facendo è possibile seguire l'ordine cronologico di fruizione dei periodi evitando eventuali sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.

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Tale implementazione non preclude al lavoratore la possibilità di fruire del congedo con un maggiore preavviso al datore di lavoro.

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