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19 aprile 2024
Impugnativa di bilancio: dopo la riassunzione, la parte può far valere un vizio di nullità non dedotto in precedenza

Secondo la Cassazione, «la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall'art. 2434-bis cod. civ., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante».

di La Redazione

In una controversia sull'impugnativa del bilancio, i soci di maggioranza di una srl riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma dopo che il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Tuttavia, il Giudice romano respingeva l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio proposta...

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