Motivi della decisione
- visto il ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 7/3/2024, con il quale M. F. e P. Z., titolari, rispettivamente, del 25% e del 12,5% delle partecipazioni in Distilleria Z. srl (di seguito Distilleria), hanno esposto di avere avviato un procedimento arbitrale volto ad ottenere l’annullamento della deliberazione adottata da Distilleria in data 28.07.2023 ed hanno chiesto disporsi, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della deliberazione impugnata, con la quale Distilleria, con il voto favorevole dei soci A. Z., R. Z. e R. P., ha deliberato di nominare, in sede assembleare della società controllata Z. 1895 srl (di seguito 1895), A. Z. quale Amministratore Unico della controllata stessa;
- osservato che, a fondamento della domanda cautelare, i ricorrenti lamentano che la delibera sarebbe stata assunta in violazione dell’art. 9 bis dello statuto di Distilleria, che attribuisce ai soci M. F. e P. Z. il diritto particolare di nominare gli amministratori delle società controllate; viene inoltre prospettato il vizio di abuso di maggioranza; in relazione al periculum in mora, i ricorrenti lamentano i gravi danni che patirebbero dall’illegittima soppressione dei loro diritti particolari inerenti alle società controllate del gruppo, adducendo che la deliberazione impugnata avrebbe comportato un illegittimo stravolgimento degli assetti organizzativi della società operativa 1895;
- dato atto nessuno si è costituito per A. Z. e R. Z., cui l’atto è stato ritualmente notificato, e che pertanto ne va dichiarata la contumacia;
- rilevato che si sono costituite Distilleria e R. P., eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque chiedendone il rigetto; R. P. ha altresì sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- ritenuta la propria competenza in forza del combinato disposto dell’art. 838 ter, comma 4, cpc, che attribuisce agli arbitri il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della deliberazione assembleare, e dell’art. 818 cpc, ai sensi del quale, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda si propone innanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies cpc;
- considerato, infatti, che, al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 07/03/2024, il collegio arbitrale non era stato ancora costituito, essendo stato nominato solo in data 08/03/2024, come emerge dal doc. n. 1 di Distilleria;
- ritenuto che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da R. P. sia fondata: è infatti ampiamente consolidato l’orientamento interpretativo secondo il quale, nei giudizi di impugnazione avverso le delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall’assemblea dei soci, mentre i soci non impugnanti devono sottostare agli effetti della sentenza di annullamento della delibera, in base a quanto disposto dall’art. 2377, VII comma cc, richiamato anche in materia di srl dall’art. 2479 ter, IV comma, cc; la legittimazione ad esprimere il diritto di voto non va dunque confusa con la legittimazione passiva a resistere all’impugnazione della delibera assembleare, posto che, una volta approvata la deliberazione, la stessa va imputata soggettivamente alla società, e non ai singoli soci che hanno votato favorevolmente; ne consegue che la domanda avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della sola società, alla cui volontà la delibera è ricondotta, e non già nei confronti degli altri soci non impugnanti, i quali tuttavia possono dispiegare intervento in giudizio, qualificato come intervento adesivo delle ragioni della società;
- ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sia fondata:
va infatti rilevato che, il concetto di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, di cui all’art. 2378 cc, richiamato dall’art. 2479 cc, deve essere correttamente interpretato come riferito alla sospensione dell’efficacia della delibera, dovendosi pertanto intendere che possano essere oggetto di sospensione cautelare anche le deliberazioni assembleari che siano già state eseguite, ma i cui effetti si protraggano nel tempo, pregiudicando i diritti dei soci assenti o dissenzienti; è stato ad esempio osservato che “la deliberazione di nomina dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” con l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante” ( cfr. Trib Roma, oprd 4/07/2017);
- viceversa, nel caso di deliberazione assembleare che costituisca il presupposto di atti o deliberazioni successive, la sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata è preclusa qualora la deliberazione abbia esaurito i suoi effetti e sia stata seguita dal compimento di atti o dall’adozione di altre delibere a cascata, dalle quali ultime derivino gli effetti pregiudizievoli in capo al socio impugnante;
- nel caso in esame, l’impugnazione ha ad oggetto non tanto la delibera di nomina dell’organo amministrativo, che non risulta impugnata e produttiva di effetti perduranti nel tempo, quanto piuttosto la antecedente delibera adottata dalla controllante, nel corso della quale Distilleria ha deliberato di nominare, in seno alla controllata, l’Amministratore Unico A. Z.;
- viene dunque impugnata una deliberazione antecedente alla delibera di nomina dell’organo amministrativo, direttamente pregiudizievole in capo al socio dissenziente; la deliberazione impugnata ha esaurito i propri effetti nel momento in cui 1895 ha deliberato la nomina dell’Amministratore Unico, non potendo dunque i ricorrenti conseguire alcuna utilità dalla sospensione dell’esecuzione della delibera del 28.07.2023, che costituisce un mero antecedente rispetto alla nomina dell’organo amministrativo;
- né potrebbe ritenersi che gli effetti della auspicata sospensione dell’efficacia della deliberazione di Distilleria siano suscettibili di riverberarsi anche sulla delibera di nomina dell’organo amministrativo di 1895, posto che, in base all’orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza, gli effetti caducatori o ripristinatori della sentenza di annullamento della deliberazione assembleare, di natura costitutiva, si producono solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia stessa (Cfr. Cass civ. n. 10986/2021); e dunque, anche a voler ritenere – come sostiene parte ricorrente - che la caducazione della deliberazione qui impugnata sia idonea a dispiegare effetti anche sulla successiva delibera di nomina dell’organo amministrativo di 1895, alcun effetto utile potrebbero conseguire i ricorrenti dall’auspicata sospensione cautelare degli effetti della deliberazione impugnata, essendo necessario attendere il passaggio in giudicato dell’eventuale pronuncia di annullamento;
- ritenuto dunque che, in conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso vada dichiarato inammissibile e che i ricorrenti vadano condannati a rifondere, in favore delle parti resistenti, le spese di lite, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di A. Z. e R. Z.:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di R. P.;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna M. F. e P. Z. a rifondere, in favore delle resistenti, le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali per ciascuna parte, oltre spese generali e accessori come per legge.