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24 aprile 2024
Rimozione e smaltimento dell’amianto dagli edifici della Regione Friuli Venezia Giulia
Il regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.
di La Redazione
La Regione Friuli Venezia Giulia con provvedimento del 29 marzo 2024, n. 043 (B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 17/04/2024, n. 16) approva il regolamento per la concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

precisazione

La Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'articolo 4, comma 30, autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese.

Il regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
Beneficiari Proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento; locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento; condomini residenziali, per il tramite dell'amministratore di condominio o di un condomino delegato. Non possono beneficiare, anche indirettamente, dei contributi di cui al presente regolamento: i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato; l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (di seguito ATER).
Interventi Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto da edifici ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, situati sul territorio regionale, di proprietà di persone fisiche purché detti edifici e i relativi manufatti in amianto siano mappati nell'Archivio regionale amianto (A.R.Am.). Qualora il richiedente il contributo sia un condominio, gli interventi di cui al comma 1 riguardano le parti comuni, come definite ai sensi dell'articolo 1117 e dell'articolo 1117-bis del Codice civile. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia e urbanistica, aventi categoria catastale da A1 a A9 e A11 nonché quelli su edifici di categoria catastale C/2, C/6, C/7, F/2 o per i quali non esiste l'obbligo di accatastamento, purché costituiscano pertinenze dei primi 6 non sono finanziabili gli interventi di solo smaltimento.
Presentazione della domanda La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, attraverso il sistema ISTANZE ON LINE (di seguito IOL), accessibile dal sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno.
Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese relative agli oneri per la sicurezza, quelle necessarie per le analisi di laboratorio. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un condominio residenziale, ai fini del calcolo dell'ammontare delle spese ammissibili a contributo si tiene conto esclusivamente di quelle riferite alle quote millesimali, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale.
Importo del contributo  Il contributo è concesso nella misura del 50 percento. Il procedimento di concessione ed erogazione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo. L'erogazione è disposta sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al beneficiario, al momento della compilazione della domanda. Nel caso di condomini residenziali, l'erogazione del contributo è disposta sul conto corrente intestato al condominio oppure su quello intestato al condomino delegato.
Controlli Sono disposti controlli fino al 100 percento delle domande ammesse a contributo secondo i criteri e le procedure fissate con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e bonifiche di siti inquinati.
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