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5 luglio 2024
Costruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma nella Regione Umbria
Al fine di portare definitivamente a conclusione il complesso processo di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997, la Regione fornisce strumenti utili a chiudere le relative pratiche amministrative.
di La Redazione
La Regione Umbria con provvedimento del 20 giugno 2024, n. 8 (B.U. R. Umbria P. I-II 26/06/2024, n. 31) approva le norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

precisazione

I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, possono ultimare i lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori in caso di adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o del Comune medesimo, ovvero in caso di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice. A decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di diciotto mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.
 
Inoltre, i soggetti ed i proprietari, per gli interventi in esso previsti, entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva. 
 
Nel caso di interventi occorre distinguere le diverse ipotesi:
  • i lavori sono ultimati:
    • il termine di centottanta giorni per la trasmissione della documentazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    • qualora la documentazione risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.
  • i lavori sono ultimati oltre i termini stabiliti dal Comune:
    • i soggetti ed i proprietari non decadono dal contributo;
    • non decadono altresì dal contributo i soggetti ed i proprietari titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale e il documento unico di regolarità contributiva.

In deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, non decadono infine dal contributo i soggetti ed i proprietari, in caso di mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare:
  • interessata nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2), della l.r. 30/1998, ovvero nel termine di cui all'articolo 73, comma 8, della l.r. 8/2018;
  • interessata alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • interessata dopo l'ultimazione dei lavori successiva all'entrata in vigore della presente legge.
 
Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del Comune competente. In tal caso:
  • il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie;
  • qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

precisazione

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti e dei proprietari dei termini della citata legge comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini nel caso in cui sia accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione.

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