
Per questo deve essere valorizzata la documentazione di video casalinghi in grado di documentare episodi di aggressione. Attraverso tali video, il GIP può stabilire se i fatti documentati, attribuibili alla persona arrestata, non sono isolati ma costituiscono ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi.
Il Procuratore presso il Tribunale di Bergamo ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del GIP di mancata convalida dell'arresto in flagranza differita di Tizio, condannato per il reato di cui all'
Svolgimento del processo
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo chiede l'annullamento dell'ordinanza del 15 dicembre 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l'arresto in flagranza differita, eseguito il 13 dicembre 2023 alle ore 22:50, di oz _per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso in danno della compagna convivente.
2. Il ricorrente denuncia:
2.1. violazione dì legge ed erronea applicazione dell'art. 382-bis cod. proc. pen. con riferimento ai presupposti legittimanti l'arresto in flagranza differita e la valutazione della prova in quanto, secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata la prova documentale prodotta non presentava carattere di evidenza con riferimento agli elementi costitutivi del reato, abitualità della condotta e sistematica sottoposizione della compagna a sofferenze, privazioni, umiliazioni, viceversa riferite dalla persona offesa dal reato e dalla figlia di costei;
2.2. violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 382-bis cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della polizia giudiziaria in punto di ipotizzabilità del reato di maltrattamenti poiché il giudice aveva sovrapposto alla valutazione degli inquirenti quella dei gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta, contestualmente respinta, di applicazione della misura cautelare;
2.3 violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 382-bis cod. proc. pen. con riferimento alla configurabilità del reato in presenza di "conflittualità reciproca", risultando dal video prodotto un atteggiamento provocatorio della persona offesa;
2.4. contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla figlia della persona offesa per difformità con quanto dichiarato dall'indagato nel corso della convalida.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento in relazione a tutti i motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente prospettando l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla individuazione delle condizioni che legittimano l'arresto in flagranza differita in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e ai poteri del giudice in sede di convalida per la impossibilità di ricostruire la condotta materiale del reato, legittimante il ricorso alla misura precautelare, in rapporto alle modalità di constatazione della condotta delittuosa.
2. Con l'articolo 10, comma 1, della I. 24 novembre 2023 n. 168 è stata inserita nel codice di rito la disposizione di cui all'art. 382-bis che, in relazione ai reati di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis cod. pen., ha ridefinito la nozione di flagranza precisando che si considera comunque in stato di flagranza "colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua Identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".
La misura precautelare dell'arresto in flagranza differita, in funzione di tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone vittime di violenza domestica o di condotte di stalking, ha un precedente in relazione ai reati di violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa video-fotografica e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico), di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) o stalking (art. 612-bis cod. pen) ovvero connessi alla violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis cod. pen.).
Come noto l'arresto, che si risolve nella eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona che trova previsione e tutela nell'art. 13 Cost., si giustifica per le sue caratteristiche intrinseche poiché si connatura come mìsura "immediata", presupponendo lo stato di flagranza, per la sua intima essenza, la contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale e trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza), della colpevolezza dell'arrestato, che può essere indotta solo dalla
«diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».
E, infatti, questa Corte, affrontando il tema dei poteri della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in relazione alla fattispecie dell'arresto eseguito sulla base di informazioni della vittima o di terzi nella immediatezza del fatto, aveva ritenuto illegittima tale forma di arresto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591). Si è ritenuto che procedere all'arresto sulla base di informazioni della vittima o di terzi, sia pur rese nella immediatezza dei fatti, postulerebbe profili valutativi e apprezzamenti probatori in capo all'organo procedente che mal si conciliano con la natura dell'istituto.
La compatibilità costituzionale, in relazione all'art. 13, comma terzo Cost., dell'arresto in flagranza differita, conferimento alla misura prevista per episodi di violenze negli stadi di cui dell'art. 8, comma primo-ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è stata esaminata, e la questione è stata ritenuta manifestamente infondate, in una risalente sentenza di questa Corte, che aveva valorizzato la ragionevolezza della previsione che, per effetto di fenomeni eccezionali, giustifica la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio temporali ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato (Sez. 6, n. 17178 del 18/04/2007, Dinoi, Rv. 236451).
L'aumento esponenziale dei casi di violenza domestica e gravi delitti in danno di coniugi e conviventi {il relatore della legge n. 168 del 2023, nel corso dell'intervento dinanzi all'Assemblea parlamentare al momento della votazione
del 23 ottobre 2023, aveva sottolineato l'elevata incidenza percentuale della violenza domestica richiamando i dati ISTAT e rilevato che dal 1° gennaio al 15 ottobre 2023 erano stati commessi 266 omicidi, con 94 vittime donne, di cui 77 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 49 avevano trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner), giustifica, quale fenomeno eccezionale, in linea con il principio innanzi richiamato, l'ampliamento della misura dell'arresto in flagranza differita ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572cod. pen.) e stalking (art. 612-bis cod. pen.), ma è indiscutibile che il ricorso a tale misura precautelare si pone in contrasto con la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato se interpretate, scritu sensu, alla stregua della contestualità eziologica, temporale e spaziale tra il delitto e la privazione della libertà personale.
Mentre le condotte violente che si verificano in occasione di incontri sportivi e manifestazioni pubbliche (anche se strutturate e complesse per la partecipazione di più agenti che spesso si trovano in posizione di contrasto), restano pur sempre confinate a episodi singolari, la necessità della contestualità eziologica tra il reato e la constatazione da parte della polizia giudiziaria appare più difficilmente ricostruibile in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e stalking (art. 612-bis cod. pen.) che, per loro natura, individuano un fenomeno in cui la condotta - l'elemento materiale del reato - si estrinseca con più atti, dellttuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo (cfr. exmultis sui maltrattamenti in famiglia, Sez. 5, n. 2130 del 09/01/1992, Giays, Rv. 189558).
L'abitualità costituisce un elemento indefettibile ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen., che appare difficilmente evincibile dal mero dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.
Ed è proprio questo il dato valorizzato dall'ordinanza impugnata dalla quale si rileva che il giudice ha escluso che dai filmati prodotti - video che riproducevano tre aggressioni subite dalla persona offesa il 15 giugno 2021, il 25 novembre 2023 e 13 dicembre 2023, quest'ultimo a ridosso dell'operazione di arresto a seguito della denuncia - emergessero gli elementi per ritenere configurabile il reato di maltrattamenti essendo i fatti documentati limitati ad una lite sfociata in un'aggressione fisica senza poterne desumere l'abitualità della condotta e la sistematica sottoposizione della denunciante a sofferenze, privazioni e umiliazioni. Il tema, tuttavia, non è nuovo ed è stato, sotto altro ma similare aspetto, esaminato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380, comma I-ter cod. proc. pen., in cui si è affermato (e il principio è stato richiamato dal difensore nella memoria prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza), che il giudice, in sede di convalida dell'arresto, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ìpotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596).
E' agevole rilevare che neppure in relazione allo stato di flagranza la polizia si trova di fronte ad una situazione che riproduce la condotta di reato (se riferita all'abitualità dei maltrattamenti), ma a situazioni che descrivono aggressioni, violenza alle persone o alle cose poco prima consumate; allo stato di paura e di soggezione della vittima e dei figli, dunque, a frazioni di condotte, che, sommate a quella oggetto di denuncia, sono state ritenute idonee ad integrare l'abitualità richiesta dalla norma, a tacere del caso in cui la polizia sorprende l'indagato con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima (ad es. quando l'indagato venga trovato armato di coltelli o altre armi improprie, utilizzate per la minaccia, cfr. Sez. 6, n. 17853 del 27/05/2020, Haisam, n.m.).
A questo riguardo correttamente il Pubblico Ministero ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, in materia di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, in cui si è affermato che l'arresto è legittimo tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi (Sez. 6, n. 888 del 01/03/1994, Giay, Rv. 197774).
E' logico, dunque, affermare che, in relazione all'arresto a flagranza differita, diverse, rispetto all'arresto in flagranza, sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base di diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l'osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova.
Facendo applicazione di questi principi alla fattispecie in esame deve, dunque affermarsi che in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che, in esito all'udienza di convalida, pur dando atto del rispetto dei termini, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza differita non ha applicato tali coordinate, che caratterizzano la materia, ma si è posto nella prospettiva di esaminare la gravità indiziaria escludendo che gli elementi acquisiti presentassero requisiti di gravità tali da richiedere un titolo restrittivo e, dunque, sovrapponendo le proprie valutazioni in relazione all'adozione della misura cautelare - da qui la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso - a quelle che, ragionevolmente, la polizia giudiziaria aveva effettuato per procedere all'arresto in flagranza differita sulla scorta della denuncia della persona offesa, denuncia che aveva determinato, alle ore 22:50 del 13 dicembre 2023, l'arresto dell'indagato sulla scorta della documentazione video costituita dal filmato del 13 dicembre 2023, che riproduceva un litigio all'esito del quale l'indagato aveva strattonato la convivente con violenza, aveva tentato di afferrarla per il collo e l'aveva colpita alla testa e poi con dei calci alle gambe e di altre due videoriprese del 25 novembre 2023, in cui si vedeva l'indagato litigare con la persona offesa procurandole un taglio al dito per sottrarle le chiavi dell'abitazione e di altra, ancora più risalente ( del 15 giugno 2021), che documentava un'aggressione alla persona offesa che ne aveva riportato lesioni refertate in sette giorni di guarigione, pur avendo reagito prendendo l'indagato per il collo e mordendolo alla spalla.
Episodi, quelli ora richiamati, puntualmente descritti nell'ordinanza impugnata (alle pagg. 2 e 3) che il giudice procedente ha valutato indipendentemente dalla denuncia della persona offesa che tali episodi aveva inserito in un contesto di aggressioni venendo chiusa nell'ascensore, e, in più occasioni, spinta, minacciata con un coltello e ingiuriata, anche mentre era in stato di gravidanza e che il giudice ha, invece, inquadrato come liti domestiche, perché la donna era reattiva.
Seguendo tale impostazione, erronea, il giudice si è posto nella prospettiva di esaminare non già gli elementi rilevanti ai fini della convalida, onde valutare, ex ante, la situazione conosciuta alla polizia giudiziaria, ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza, al momento dell'esecuzione del provvedimento di arresto, ma ha compiuto un apprezzamento di merito, calibrato sui gravi indizi di colpevolezza e sulla responsabilità dell'indagato esaminando altresì sia le dichiarazioni spontanee dell'indagato in sede di udienza di convalida che le dichiarazioni rese dalla figlia della persona offesa - che aveva escluso l'abitualità dei maltrattamenti riferendo di litigi e occasionali episodi di violenza da lei stessa documentati con la ripresa attraverso il telefonino - , onde ritenere configurabile una condizione di conflittualità reciproca fra i conviventi che, tuttavia, non rileva ai fini della esclusione del reato di maltrattamenti (Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M.,Rv. 278968).
Da qui la fondatezza anche del terzo e quarto motivo di ricorso.
2.L'ordinanza di rigetto della convalida di arresto in flagranza differita deve, pertanto, essere annullata, con l'adozione della formula precisata in dispositivo sulla legittimità dell'arresto (Sez. 6, Sentenza n. 24679 dell'll/6/2006, Adamo, Rv. 235136). Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G.,
mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando la legittimità dell'arresto.