Tuttavia, l'acquisizione di una nuova identità di genere postula la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale deve essere oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
L'odierna ricorrente presentava ricorso ai sensi dell'
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (...) nata a (...) il (...), ha rappresentato come la propria identità di genere fosse andata definendosi sin dall'infanzia in senso maschile, conducendola, dopo aver ottenuto il divorzio dal marito (...) padre delle figlie minori (...) e (...) ad iniziare nel (...) il programma per la riassegnazione di genere con sottoposizione alla terapia ormonale.
Essendo il percorso proseguito con successo, la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione del sesso femminile con quello maschile e del nome (...) con il nome (...)
Le figlie della ricorrente, evocate in giudizio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011, si sono costituite con la rappresentanza del padre (...) dando atto di non avere nulla da opporre all'accoglimento della domanda.
All'esito dell'udienza del 21.11.2023, il Tribunale ha disposto la trasformazione della procedura da procedimento semplificato di cognizione a procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, vertendo la controversia in materia di stato delle persone. Alla successiva udienza del 24.1.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c. Il Pubblico Ministero, in data (...), ha concluso nulla opponendo.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e devono trovare accoglimento.
È infatti agli atti relazione clinica conclusiva del (...) ((...) di (...) datata (...) che attesta che la ricorrente presenta una disforia di genere, manifestatasi sin dall'infanzia e presumibilmente irreversibile, e che vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. (...) curante ritiene pertanto che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere contestualmente al cambio del nome e del genere, essendo il paziente consapevole dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dagli interventi chirurgici ed avendo lo stesso come prospettiva un notevole miglioramento della qualità della propria vita. È stata altresì prodotta relazione endocrinologica da cui risulta che (...) è in trattamento ormonale di affermazione di genere sotto il controllo medico e che ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo.
Da quanto precede emerge, dunque, non solo che la ricorrente presenta un disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova attualmente in stadio di transizione verso l'altro sesso, ma altresì che la stessa conduce da tempo una vita corrispondente al suo sentirsi uomo e che è pienamente consapevole dell'irreversibilità e dei rischi del percorso intrapreso.
Ritenendosi non necessari ulteriori accertamenti, in virtù della completa documentazione in atti, il Collegio rileva la coerenza dell'intervento di modificazione dei caratteri sessuali primari con il percorso di adeguamento del corpo di (...) al sesso maschile nel quale, da tempo, si identifica, venendo anche riconosciuta come uomo nel contesto familiare, amicale e lavorativo, come confermato anche nella memoria di costituzione delle figlie.
Vanno altresì ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere l'ulteriore domanda di immediata rettificazione dei dati anagrafici, in applicazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
E' stato in particolare affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della (...) dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale").
Ciò significa che la Cassazione ha ritenuto non necessaria, ai sensi degli artt. 1 e 3 L. n. 162 del 1984, la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, essendo l'identità di genere un diritto inviolabile che compone il profilo personale e relazionale di un individuo e dovendosi così necessariamente operare un bilanciamento tra l'interesse pubblicistico alla chiarezza dell'identificazione anagrafica e quello personale a non sottoporsi a trattamenti chirurgici ingiustificati e discriminatori.
A sua volta, la Corte Costituzionale ha chiarito che la mancanza di un riferimento testuale alle modalità con le quali debba realizzarsi la modificazione dei caratteri sessuali escluda la necessità dell'intervento chirurgico per ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica, dovendosi rimettere al singolo la scelta su come realizzare il proprio percorso di transizione.
Nel caso di specie, gli elementi raccolti costituiscono sufficiente prova della serietà e della definitività della scelta di parte ricorrente di cambiare il proprio genere da femminile a maschile, a prescindere dalla sottoposizione della stessa al trattamento chirurgico al quale ha comunque chiesto di essere autorizzata.
Sussistono dunque i presupposti di cui alla L. n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile e del nome (...) in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Le spese di giudizio vengono compensate, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, vista la L. n. 164 del 1982, così provvede: AUTORIZZA (...) nata a (...) il (...), a sottoporsi a trattamento medicochirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili; DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di (...) nata a (...) il (...), nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso maschile" e laddove è indicato in "(...) il nome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il nome "(...); DISPONE che l'(...) dello Stato Civile del Comune di (...) provveda alle conseguenti annotazioni;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.