
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
In un giudizio avente ad oggetto le spese di lite, l'attuale ricorrente ne lamentava l'erronea liquidazione, in misura inferiore rispetto alla nota spese e, comunque, al di sotto dei prescritti parametri. Il Giudice dell'impugnazione rigettava l'appello evidenziando che si trattava di controversia di estrema modestia, per cui...
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2015 A.R.C. si opponeva, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, alla cartella esattoriale n. 097 2014 0289502429000 emessa dalla concessionaria Equitalia Sud s.p.a. per conto del Comune di Roma, notificata il 7 maggio 2015, in relazione al mancato pagamento di euro 2.971,06.
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 2557 del 2016, accoglieva l'opposizione, reputando non fornita da parte del Comune la prova della tempestiva notificazione dei presupposti verbali di accertamento della violazione contestata, e condannava gli opposti al pagamento delle spese, liquidate in euro 355.
In virtù di gravame interposto da A.R.C., con il quale lamentava l'erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore alla nota spesa e, comunque, al di sotto dei prescritti parametri, il Tribunale di Roma, nella resistenza di Roma Capitale, contumace la concessionaria, con sentenza n. 18414 del 2017, rigettava l'appello, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
A sostegno della decisione adottata il Giudice dell’impugnazione evidenziava che si trattava di controversia di estrema modestia, inquadrabile nelle opposizioni alle violazioni ed ai conseguenti provvedimenti sanzionatori attinenti al codice della strada, del tutto routinaria e azionabile mediante standard ripetitivi, prive di problematiche di qualche spessore in fatto e/o di diritto, per cui era giusto l’avere proceduto all’abbattimento dei valori medi tabellari.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione la C., sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Roma Capitale.
E’ rimasta intimata la concessionaria.
Il ricorso – previa proposta stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla Sesta Sezione civile - 2. All'esito della camera di consiglio, fissata al 04.07.2019, in vista della quale parte ricorrente curava il deposito di memoria ex art. 380-bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 24196 del 2019 depositata il 27.09.2019, il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla Seconda Sezione per mancanza dell’evidenza decisoria stante la violazione dei parametri minimi.
Per la decisione sul ricorso proposto è stata, pertanto, fissata la trattazione in udienza pubblica per il giorno 10.10.2023, in vista della quale nessuna delle parti ha depositato memoria.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate, degli artt. 91, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 4 legge 794/1942: il Tribunale di Roma, nel rigettare l'appello, ha violato il richiamato art. 4, secondo il quale "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento". Confermando la liquidazione operata dal primo giudice, il giudice d'appello ha operato una riduzione superiore al 50 per cento, così violando i parametri minimi, da ritenersi inderogabili.
Il motivo è fondato e con esso il ricorso.
Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, il Tribunale di Roma, nell'affermare, in considerazione "della estrema modestia della controversia", di non essere vincolato all'abbattimento dei valori medi tabellari indicati dal citato art. 4, ha seguito quell'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. 55/2014, il giudice può scendere "anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" (cfr., ad esempio, Cass. 11601 del 2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro - evidenziato dalla ricorrente - secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (Cass. 20935 del 2017), minimo che viene definito "inderogabile" (Cass. 16615 del 2017).
Successivamente questa Corte, cercando di superare la questione, anche alla luce del regime introdotto dal D.M. 37/2018, ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (Cass. n. 10467 e n. 10466 del 2023; Cass. n. 9818 e n. 9815 del 2023).
La significatività della modifica del testo delle norme richiamate è stata ricavata anche dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quello di “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
Nel parere, inoltre, si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neanche con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si segnalava che, rispetto alla vicenda vagliata dal giudice eurounitario, il provvedimento che fissa i parametri, oltre che essere adottato non da un’organizzazione di rappresentanza della categoria forense ma dal Ministro della giustizia, rispondeva anche all’esigenza di perseguire precisi criteri d’interesse pubblico stabiliti dalla legge quali la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
La necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del D.M.
n. 37 del 2018 come intese a ribadire l’inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivo accordo tra le parti, dei minimi fissati dal D.M. n. 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, della legge forense, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
In particolare, il secondo comma dispone che “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”, aggiungendo al comma 4 che “si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”.
Infine, il comma 10 dispone che “Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”.
Emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall’apposito decreto alla misura dell’equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell’art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell’esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione.
La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell’utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio.
Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).
L’assimilazione tra i minimi tariffari e l’equo compenso, perlomeno nei casi rientranti nella previsione di cui al citato art. 13 bis, trova poi supporto nel rilievo per cui la versione originaria dell'art. 13-bis, comma 2, imponesse, fra gli altri criteri, affinché il compenso risultasse equo, di «tenere conto» dei parametri previsti dal decreto ministeriale, così che è stato sottolineato come l'attuale formulazione, risultante dalla modifica apportata dalla l. n. 205/2017, secondo cui il compenso deve essere « conforme » ai parametri, corrisponde ad un ampliamento della tutela degli avvocati, in quanto determina una più stringente corrispondenza fra le convenzioni contrattuali ed i parametri legali.
La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all’esito dell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense.
Deve poi recisamente negarsi ogni dubbio circa la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria – come sopra anticipato riferendo del parere del Consiglio di Stato parere n. 2703/2017 - non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l’ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002).
Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427/2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall’art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015).
Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017 cit.) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”.
Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l’intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l’introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti.
I nuovi criteri rispondono inoltre all’interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell’interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa (pari all’importo della sanzione irrogata), somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014.
Deve, pertanto, in continuità con quanto di recente affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 10438/2023), essere affermato il seguente principio di diritto: ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, ma senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.