Ritenuto in fatto
1. In data 19.2.2024, il Presidente pro tempore della F.I.G.C. ha proposto reclamo ex art. 102 C.G.S. avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria – Delegazione distrettuale di Chiavari, pubblicata sul C.U. n. 25 del 21.12.2023, con la quale -con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria del C.R. Liguria A.S.D. Polisportiva L./Polisportiva A. del 17.12.2023- era stata irrogata nei confronti del calciatore della A.S.D. Polisportiva L. L. P. la squalifica fino al 30.6.2025, con la seguente testuale motivazione: “A seguito dell’espulsione al minuto 43 del 2° tempo, il signor P. L. protestava animatamente e nonostante trattenuto da alcuni compagni di squadra, si portava a pochi centimetri dal Direttore di gara e intenzionalmente gli sputava in volto e più precisamente in bocca e nell’occhio. La partita riprendeva solamente quando il predetto giocatore, dopo numerosi solleciti, abbandonava il campo”.
2. Il reclamo è stato articolato in due distinti motivi.
2.1. In primo luogo, è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Rileva il reclamante che la decisione del Giudice sportivo non sarebbe in linea con la vigente normativa federale in tema di condotta violenta nei confronti dei direttori di gara, e più in particolare con quanto disposto dall’art. 35 C.G.S., così come novellato dal Consiglio federale nella riunione del 19.4.2023 e riportato nel C.U. 165/A del 20.4.2023.
Attualmente, tale norma dispone infatti: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una violenta aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”.
Considerato che la condotta violenta del calciatore P. si sarebbe concretizzata in uno sputo al volto del Direttore di gara, la pena irrogata dal Giudice sportivo non avrebbe potuto essere inferiore al minimo edittale (due anni di squalifica), mentre nel caso concreto è stata inflitta una squalifica per anni uno, mesi sei e giorni dieci.
2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, il reclamante ha eccepito che il primo Giudice avrebbe omesso di dare applicazione, nel caso in esame, a quanto previsto al comma 7 del già citato art. 35 C.G.S.
Tale norma prevede: “7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”.
Le misure amministrative in questione sono state deliberate dal Consiglio federale e sono riportate nel C.U. n. 49/A del 12.10.2022: “Le società, i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano nelle sanzioni definitive previste all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all’allegato A) per il numero delle partite casalinghe nella stagione sportiva di riferimento”.
Di tale specificazione non si rinviene traccia nel provvedimento impugnato e ciò in aperta violazione della normativa suddetta, che non concederebbe all’organo di Giustizia alcuna discrezionalità in merito alla irrogazione delle misure amministrative a carico delle società nei casi di condotta violenta dei tesserati nei confronti degli ufficiali di gara. Dette misure, invece, dovrebbero applicarsi automaticamente e di esse dovrebbe rinvenirsi specifica menzione nel caso in cui venga irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara.
3. All’udienza collegiale del 14.3.2024, il procedimento è stato tenuto a decisione.
Considerato in diritto
1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S.
Al riguardo, queste Sezioni Unite (cfr. da ultimo le decisioni nn. 11, 25, 26, 69 e 89 del 2023-2024) hanno già avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale, prevista dall’art. 102 C.G.S., ad impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale, dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva d’appello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
Si conferma ancora che la natura dell’istituto è quella di tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante.
2. Tanto premesso, nel merito il reclamo è fondato.
Innanzi tutto, la ricostruzione degli accadimenti può certamente essere condivisa.
Dalla lettura degli atti di gara effettivamente emerge che, nel proprio rapporto, l’arbitro della gara in questione abbia segnalato che al minuto 43° del secondo tempo, con il risultato fermo su 1-3, “il Sig. P. L. dopo essere stato espulso a causa di una vigoria sproporzionata atta a far male al calciatore dell’A., mi è venuto incontro minacciosamente protestando animatamente portandosi a pochi centimetri dalla mia persona; viene trattenuto e allontanato da alcuni compagni di squadra e indietreggiando sputa verso di me colpendomi sul viso e più precisamente nell’occhio e in bocca. La partita è ripresa solamente quando il Sig. P. L., identificato con il n. 17, dopo ripetuti solleciti ad abbandonare il campo, è finalmente uscito”.
E’ noto che, a mente di quanto previsto dall’art. 61 C.G.S., il rapporto redatto dagli ufficiali di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle partite. Ma anche a prescindere da ciò, va detto che non risulta in atti alcuna contestazione o differente ricostruzione dei fatti resa dal tesserato L. P. o dalla società Polisportiva L., per cui può ritenersi che il fatto da giudicare sia esattamente quello riportato nel rapporto arbitrale e richiamato nel reclamo.
3. Orbene, la fattispecie in esame deve essere inquadrata – con tutta evidenza - nell’ambito dell’art. 35 C.G.S., che punisce ogni condotta intenzionalmente diretta a produrre una lesione personale mediante un’azione caratterizzata da una volontaria aggressività, “ivi compreso lo sputo”, nei confronti del direttore di gara.
Con tale disposizione il Legislatore federale, nell’evidente intento di tutelare l’interesse giuridico alla salvaguardia della incolumità degli ufficiali di gara, ma anche la regolarità di ogni competizione e più in generale il prestigio della Istituzione federale nel suo complesso, ha costruito la norma fornendo una definizione chiara del concetto di condotta violenta, facendovi rientrare qualsiasi atto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale che si concretizzi in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.
In questo contesto, la scelta operata con il Codice del 2019 di ricondurre lo sputo nell’alveo delle “ condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” sanzionate dall’art. 35 (Collegio di garanzia dello sport n. 8/2020), è stata assunta in adesione all’orientamento giurisprudenziale del giudice sportivo che ha assimilato lo sputo – che è stato definito “un gesto civilmente ignobile” (Corte sportiva d’appello nazionale, sez. III, n. 112/2018/2019) - ad un vero e proprio atto di violenza, in virtù dell’altissimo contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n.71/2017-2018) e la latente violenza fisica che sottintende, tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio dell’arbitro (Corte d’appello federale n. 31/2000-2001).
4. Nel reclamo correttamente viene rimarcato che la norma prevista dall’originario art. 35 C.G.S. è stata fatto oggetto di modifica, diretta ad aggravare la sanzione a carico di chi si renda responsabile della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara a tutela della integrità fisica di costoro, ma anche del ruolo da loro rivestito nel corso o in occasione di una gara di calcio (cfr. tra le tante, la decisione n. 11/CFA/2023-2024: “L’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023)”).
In merito, non può condividersi, peraltro, l’affermazione (pagg. 4 e 5 del reclamo) secondo cui allorquando il Legislatore federale definisce i limiti edittali di una determinata fattispecie, seppure solo con riferimento al minimo di sanzione comminabile, il giudice non può irrogare una sanzione più tenue rispetto al minimo previsto dalla norma stessa.
In realtà, come già affermato da queste Sezioni Unite (cfr. decisione n. 89/CFA/2023-2024), è coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 C.G.S. e che, anzi, proprio il dato testuale dell’art. 13 C.G.S. porti a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili.
5. Svolta questa doverosa precisazione, nel merito, sulla base della ricostruzione in fatto degli accadimenti, questa Corte non ritiene comunque sussistente alcuna delle circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S.
Neppure ricorrono i presupposti per l’applicazione del secondo comma medesimo articolo, che come noto prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di prendere in considerazione - con adeguata motivazione - ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. A tal riguardo, non può non considerarsi che:
- il fatto è stato posto in essere da un calciatore trentunenne, quindi evidentemente esperto, a gara ormai quasi terminata con il risultato fermo sull’1-3;
- l’episodio dello sputo si è verificato dopo la notifica di un provvedimento di espulsione per gioco violento, nonostante i compagni di squadra tentassero di allontanare il P. L., il quale si era avvicinato con intenzioni evidentemente minacciose a pochi centimetri dal direttore di gara;
- anche dopo avere attinto l’arbitro con lo sputo al volto, il calciatore si è convinto ad uscire dal terreno di gioco solo a seguito di ripetuti solleciti;
- non risultano gesti di scusa, a fine gara, da parte del calciatore o dai dirigenti della società di casa.
Tutti questi elementi fattuali, insomma, inducono ad escludere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o specifiche e, conseguentemente, l’irrogazione di una sanzione in misura inferiore al limite edittale fissato dall’art. 35 C.G.S.
6. Parimenti fondato è il secondo motivo di doglianza.
Nel provvedimento impugnato, effettivamente, il Giudice sportivo ha omesso di specificare che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara.
Il dato letterale della norma (art. 35, comma 7, C.G.S.), peraltro, lascia pochi dubbi interpretativi in merito al fatto che le “misure amministrative” deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta si applichino automaticamente e di esse debba rinvenirsi specifica menzione allorquando viene irrogata una sanzione per condotta violenta nei confronti di un direttore di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. L. P. la sanzione della squalifica fino al 21/12/2025 applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S..
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.