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30 aprile 2024
Copertura INAIL per i partecipanti ai PUC beneficiari di ADI e SFL

L'ok arriva dal Ministero del Lavoro alla delibera INAIL che ha stabilito un premio pari a 1,04 euro per giorno di attività a tutela di chi è impiegato nei progetti e percepisca le nuove misure introdotte dal Decreto Lavoro (ADI e SFL).

di La Redazione

Con il D.M. n. 68 del 24 aprile 2024, il Ministro del Lavoro ha approvato la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 con cui il Commissario straordinario INAIL ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali fissato per il 2024 in misura pari ad euro 1,04 per ogni giornata prestata, cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1%, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) che beneficiano dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Sono altresì soggetti assicurati le persone in condizioni di povertà individuate con appositi provvedimenti ministeriali che su base volontaria, pur non percependo l'ADI o il SFL, partecipino ai PUC.

Soggetti assicuranti sono i Comuni e le altre Amministrazioni pubbliche titolari del PUC individuate con D.M. 15 dicembre 2023 e che sono soggetti, in qualità di datori di lavoro, alle disposizioni di cui al DPR n. 1124/1965.

All'art. 7 si specifica che 

esempio

per il calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro, ai fini della liquidazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, si assume la retribuzione convenzionale in vigore per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale utile per la determinazione del premio speciale giornaliero.

L'attivazione dell'assicurazione avviene a cura dei Comuni, anche in forma associata, attraverso comunicazione di ciascun partecipante al PUC, da effettuare entro il giorno che precede quello di inizio dell'attività. Ogni 3 mesi, poi, andrà comunicato il numero di giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti ai PUC.
Per quanto concerne infine le denunce di infortunio o malattia professionale, valgono i termini e le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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