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6 maggio 2024
Videosorveglianza: la posizione delle telecamere sotto la lente del Garante
Le telecamere dell'albergo che riprendono anche le strade e i vicini configurano un trattamento illecito di dati personali. Questo quanto chiarito dal Garante Privacy con il provvedimento n. 138 dello scorso 7 marzo.
di Dott. Marco Miglietta

ilcaso

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali riceveva una segnalazione da parte di un interessato nella quale si evidenziava la non conforme installazione di un impianto di videosorveglianza presso una struttura alberghiera in quanto le telecamere sarebbero state sprovviste di idonei cartelli informativi e idonee a riprendere anche aree di pertinenza di un altro albergo sito nelle vicinanze.
A seguito di richiesta da parte del Garante, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - trasmetteva all'Autorità il verbale del controllo effettuato, nel corso del quale veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, costituito da 20 telecamere.
Dai rilievi fotografici allegati al verbale si evidenziava inoltre che le telecamere riprendevano anche aree di proprietà di terzi, in particolare, l'area corrispondente all'ingresso di un hotel adiacente, con possibilità di riprendere i clienti che entravano ed uscivano da tale struttura ricettiva.

ildiritto

Nel corso dell'attività istruttoria, il Garante ha sottolineato che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del GDPR e, in particolare, del principio di liceità e di minimizzazione dei dati.
Nello specifico, evidenzia l'Autorità, in base alle disposizioni del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile del 2010, nel caso di ripresa di aree esterne ad edifici ed immobili il trattamento deve avvenire «con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti».
Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 prevedono che, «in generale, la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere i locali del Titolare finisce ai confini della proprietà, tuttavia, per una protezione efficace, in alcuni casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza nelle immediate vicinanze dei locali. In questo contesto, il Titolare dovrebbe prendere in considerazione mezzi fisici e tecnici, come ad esempio bloccare o pixelare aree non rilevanti».

Con il provvedimento n. 138 dello scorso 7 marzo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il trattamento dei dati personali effettuato dalla struttura alberghiera risulta illecito in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. c) (principio di minimizzazione) e 6 del GDPR ed ha irrogato nei confronti della stessa una sanzione pari a euro 3.000,00.

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