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10 maggio 2024
È incostituzionale la disposizione che esclude dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica i parcheggi ad uso pubblico e temporaneo
Essa, infatti, viola l'art. 117, c. 2, lettera s), Cost.. In particolare, la disposizione regionale, non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, ne avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell'Allegato IV alla Parte seconda del Codice dell'ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
di La Redazione

Con la sentenza n. 82 del 10 maggio 2024, la Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge della Regione Puglia n. 19/2023, che prevedeva l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, fino al 31 dicembre 2023, delle aree a parcheggio ad uso pubblico e temporaneo non superiore a 120 giorni, a condizione che entro e non oltre 30 giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

Tale disposizione era stata impugnata dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che il legislatore regionale abbia introdotto una deroga all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. In questo modo, la Regione Puglia si è sostituita al legislatore statale, cui spetta determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che anche l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale violasse l'art. 117, c. 2, lettera s), Cost..
Infatti, la norma regionale, non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell'Allegato IV alla Parte seconda del Codice dell'ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Sotto tale aspetto, la Corte ha precisato che non compete alle regioni decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale.

Infatti, interventi simili alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da una parte, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d'altra.

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