Tribunale Federale – FIJLKAM, decisione 6 maggio 2024, n. 16
Fatto
Il presente procedimento disciplinare ha preso le mosse dalla denuncia avanzata dal M. B.. V. F., Presidente della Commissione Nazionale MGA Fijlkam, in merito alla pubblicazione sul social network "Facebook" in data 12.08.2023 del post "Fatti e Misfatti quale è il problema" dal carattere denigratorio nei suoi confronti da parte del tesserato G. I., così come segnalatogli da R. G., fiduciario MGA della Regione Lombardia e dal tecnico M. R..
Il M. B.. F. rappresentava che dal tenore della pubplicazione si sarebbe evinto che G. I. avrebbe utilizzato termini tecnici specifici, mutuati da articoli internet, per tracciare in modo premeditato un profilo psico-sociopatico ai suoi danni, volto a minare la sua figura professionale e privata.
A tal fine, allegava alcuni articoli di Business coaching e di tag medicina sulla definizione di invidia patologica con evidenziate le espressioni utilizzate dal Sig. I. nella pubblicazione Facebook in esame e lo screenshoot del post facebook incriminato.
In sede di attività istruttoria la Procura Federale, tra l'altro, precedeva alla audizione di alcuni tesserati e, ritenendo fondati i fatti oggetto di denuncia, notificava al Sig. I. atto di intendimento di deferimento. Quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie attività difensive, produceva una memoria difensiva mediante la quale, tra l'altro, affermava che il post Facebook segnalato costituisse un mero esercizio di una critica, seppur aspra, ad un fatto vero e che, comunque, vi sarebbe l'esimente della provocazione da lui subita.
La Procura Federale, ritenuto che la predetta difesa non fornisse elementi esimenti per la posizione del rubricato, con provvedimento del 11.03.2024 promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. I..
Alla udienza di discussione datata 22.04.2024 erano presenti, oltre ai rappresentanti della Procura Federale, il deferito assistito dal proprio difensore di fiducia. Il Sig. I. evidenziava, tra l'altro, come il post oggetto di contestazione non facesse riferimento a persone o luoghi specifici e come dal medesimo non si ravvisasse comunque alcuna offesa nei confronti di chicchessia. Il suo difensore, di contro, evidenziava come il fatto storico fosse "vero e dimostrato, quanto all'evidenza del seminario, quanto alla lamentela espressa rispetto alla presenza del Maestro I. al seminario stesso". In punto di diritto, sottolineava come il Sig. I. con il post oggetto di deferimento avesse solamente esercitato un legittimo diritto di critica senza offendere nessuno.
Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo.
Motivi della Decisione
Dall'esito dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale e del successivo procedimento, il Tribunale ritiene sussista la responsabilità disciplinare del deferito.
Alla luce di quanto raccolto, è emerso un comportamento sicuramente antisportivo e offensivo tenuto dall'incolpato nella vicenda oggetto del presente procedimento. Grazie alla segnalazione che ha dato origine al presente procedimento, è stata resa nota l'esistenza di un post Facebook pubblicato dal Sig. G. I. nel quale si leggono commenti offensivi nei confronti del M. B.. V. F., nella qualità di Presidente della Commissione Nazionale del Metodo Globale Autodifesa della Fijlkam, nella sua figura professionale e privata. Le espressioni come riportate nell'atto di deferimento vanno B. oltre i limiti previsti dai Principi Fondamentali del Regolamento di Giustizia e dell'ordinamento federale e sportivo.
Il messaggio che traspare si traduce in una negazione dell'essenza dei valori inderogabili e obbligatori cui i tesserati devono ispirare la loro condotta quali lealtà, correttezza, probità. Si tratta di dichiarazioni che ledono soprattutto sia la professionalità della categoria di una Commissione Nazionale, i cui componenti da sempre svolgono il loro ruolo con rigore e correttezza, che l'immagine della FIJKLAM stessa, la quale trasmette valori che si esauriscono non solo nel rispetto delle regole del gioco, ma si estendono anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva in senso stretto.
Va ancora sottolineato che le espressioni pubblicate violano il diritto di cronaca costituzionalmente garantito dall'art. 21 della nostra Costituzione che è soggetto a dei limiti entro i quali può essere esercitato. Come rilevato dalla dottrina è vero che il concetto di critica esula il requisito di obiettività, perché consiste in attività valutativa, destinata a tradursi sovente in un dissenso, ma per essere legittima non deve mai trascendere in attacchi e aggressioni personali, dirette a colpire sul piano individuale, la figura morale del soggetto. Nel caso di specie si tratta di una critica offensiva e diffamatoria nei confronti del Presidente della Commissione Nazionale del Metodo Globale Autodifesa della Fijlkam, nella sua figura professionale e privata.
Va anche considerato che il Sig. G.I. non è nuovo a comportamenti di questo genere, rappresentando quest'ultimo episodio una recidiva, e che il suo alto grado di esperienza e di anzianità nel mondo federale dovrebbe imporgli maggiore attenzione e cautela nei propri comportamenti che potrebbero diventare un esempio non edificante nei confronti dei tesserati più giovani.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale applica la sanzione della squalifica di giorni 30 pena base, più giorni 1O per la recidiva, per un totale di giorni 40 di squalifica.