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13 maggio 2024
Attenzione a pubblicare sui social post che denigrano i rappresentanti della federazione di appartenenza
Nel caso di specie, un tesserato FIJLKAM viene sanzionato con 40 giorni di squalifica per aver condiviso su Facebook un post denigratorio nei confronti del presidente di una commissione nazionale della Federazione, ledendone l'immagine.
di La Redazione
La Procura Federale FIJLKAM ha deferito un tesserato per aver pubblicato su un famoso social network un post denigratorio nei confronti Presidente della Commissione Nazionale MGA, utilizzando termini tecnici specifici, mutuati da articoli internet, per tracciare in modo premeditato un profilo psico-sociopatico ai suoi danni, volto a minarne la figura professionale e privata.
 
Con decisione n. 16 del 6 maggio 2024, il Tribunale Federale FIJLKAM ritiene sussistente la responsabilità disciplinare del deferito e gli commina, tenuto conto della recidiva, la sanzione di totale 40 giorni di squalifica.
 
Le espressioni usate dal tesserato nel post contestato vanno ben oltre i limiti previsti dai Principi Fondamentali del Regolamento di Giustizia e dell'ordinamento federale e sportivo. Il messaggio che traspare, infatti, si traduce in una negazione dell'essenza dei valori inderogabili e obbligatori cui i tesserati devono ispirare la loro condotta quali lealtà, correttezza, probità. In particolare, si tratta di dichiarazioni che ledono sia la professionalità della categoria di una commissione nazionale, i cui componenti da sempre svolgono il loro ruolo con rigore e correttezza, che l'immagine della Federazione stessa, la quale trasmette valori che si esauriscono non solo nel rispetto delle regole del gioco, ma si estendono anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva in senso stretto.
 
Nemmeno si può parlare di diritto di cronaca costituzionalmente garantito dall'art. 21 della nostra Costituzione, che è soggetto a dei limiti entro i quali può essere esercitato. Infatti, se è vero che il concetto di critica esula il requisito di obiettività, perché consiste in attività valutativa, destinata a tradursi sovente in un dissenso, d'altro canto essa per essere legittima non deve mai trascendere in attacchi e aggressioni personali, dirette a colpire sul piano individuale, la figura morale del soggetto. Nel caso di specie, invece, si tratta di una critica offensiva e diffamatoria nei confronti del Presidente della Commissione Nazionale, nella sua figura professionale e privata.
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