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16 maggio 2024
Infortunio sul lavoro e diritto di regresso dell’INAIL: quale termine di prescrizione?

Occorre rilevare anzitutto quando sia stato iniziato il procedimento penale rispetto al pagamento dell'indennizzo o alla costituzione della rendita, e poi calcolare i 3 anni dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava prescritta la domanda di regresso promossa dall'INAIL con riferimento all'infortunio letale occorso al lavoratore, ritenendo che il termine triennale ai fini dell'esercizio del regresso decorra dal passaggio in giudicato della sentenza penale solo ove l'azione penale sia iniziata nel triennio dalla costituzione della rendita, mentre nel caso in esame era stato richiesto il rinvio a giudizio nel 2003, mentre la rendita era stata costituita nel 1998.
Contro tale decisione propone ricorso in Cassazione l'INAIL, lamentando il fatto che la Corte territoriale avesse trascurato che l'inizio del procedimento penale fosse ancorato all'iscrizione della notizia di reato (1998) e che il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con la sentenza n. 12777 del 10 maggio 2024, gli Ermellini rigettano il ricorso, richiamando l'orientamento delle SS.UU. secondo cui

giurisprudenza

«il termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione (…) sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato».

È stato poi precisato che laddove il procedimento penale sia iniziato entro 3 anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita, l'azione di regresso verso il datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione che decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile.
Alla luce di ciò, emerge che l'azione di regresso possa essere esperita nel termine triennale dal giudicato penale solo ove il processo penale sia stato attivato nel triennio dalla data di costituzione della rendita, poiché solo in questo caso il termine può poi decorrere dalla fine del processo penale.
Ciò detto, con riferimento al caso di specie, i Giudici rilevano che il procedimento penale aveva visto il datore di lavoro rinviato a giudizio solo con atto del GUP nel 2007, quando cioè il termine triennale dalla liquidazione delle prestazioni all'infortunato era ormai spirato.
La Cassazione rigetta allora il ricorso affermando che

ildiritto

«in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale previsto dall'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per l'esercizio della speciale azione di regresso dell'INAIL, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre in relazione al processo penale instaurato nei confronti della specifica persona verso la quale l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo rilevante un processo penale purchessia in relazione ai fatti dell'infortunio; ne consegue che, l'attivazione del processo penale nei confronti del datore di lavoro non preclude il decorso del termine in discorso nei confronti di altri soggetti legittimati passivi all'azione di regresso, in relazione ai quali occorrerà far riferimento ai tempi del relativo eventuale processo penale».

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