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31 luglio 2024
Infortuni sul lavoro: sì alla copertura assicurativa nei casi di interposizione illecita di manodopera
L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'Ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini dell'efficacia di una polizza assicurativa privata.
di La Redazione
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Tizio nei confronti Alfa s.p.a., società assicurativa, e per l'effetto escludeva la solidarietà della stessa ai fini del risarcimento del danno differenziale per il gravissimo infortunio sul lavoro patito dall'uomo.
 
Tizio ricorre in Cassazione contro questa decisione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l'operatività della polizza RCO in quanto il suo rapporto di lavoro è derivato da una fattispecie di illecita interposizione di manodopera e come tale è assicurato all'INAIL.
 
Con ordinanza n. 21204 del 30 luglio, la sezione Lavoro accoglie il ricorso enunciando un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore, anche ai fini della efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda per la sua copertura che il lavoratore infortunato sia addetto all'attività aziendale ed il datore sia in regola con gli obblighi assicurativi sociali».

Il caso di specie rientra interamente nell'oggetto della copertura assicurativa in base alla corretta interpretazione del testo di polizza sotto il profilo letterale, logico e sistematico.
Tizio è stato investito da un muletto nel corso dell'attività svolta all'interno dell'azienda gestita da Beta in base a fitto di azienda, nonostante fosse stato formalmente assunto da Gamma a cui la prima società aveva appaltato lavori di pulizia. Dunque, al contrario di quanto affermato dalla sentenza gravata, in forza del lavoro prestato e dell'accertamento dell'interposizione nel rapporto di lavoro, l'uomo era anche un effettivo dipendente di Beta (cessionaria) ed era anche addetto alla attività aziendale. Tanto che lo stesso lavoratore, ai fini assicurativi in discorso, non potrebbe essere considerato nemmeno “terzo” per il quale dovrebbe operare altra previsione di polizza, anche perché dipendente” addetto all'attività aziendale. Egli era però pacificamente assicurato all'INAIL ed aveva pure ricevuto le relative prestazioni indennitarie, tanto che si discute in questo giudizio soltanto di “danno differenziale”; e doveva ritenersi assicurato ex lege dalla stessa effettiva datrice di lavoro, Beta.
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