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17 maggio 2024
Nel caso di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p., la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
di La Redazione
La Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello presentato dalla difesa da Tizio contro la sentenza emessa dal Tribunale con cui era stato condannato per il reato ex art. 612-bis c.p..
 
Tizio ricorre così in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata reca nel frontespizio l'indicazione dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia; elemento risultante dal verbale dell'udienza in cui l'imputato rendeva anche spontanee dichiarazioni, oltre ad eleggere domicilio, elezione mai revocata né modificata. Lamenta Tizio che l'art. 581-ter c.p.p. non richiede affatto che l'elezione di domicilio vada effettuata dopo la pronuncia impugnata nel caso di specie, in cui egli era presente in udienza, a differenza di quanto è richiesto nel caso di imputato assente, dovendosi, in ogni caso, applicare la disposizione ex art. 164 c.p.p., dovendosi così ritenere la difesa onerata di depositare la nuova elezione di domicilio o, almeno, di indicarla nell'atto di appello, nel solo caso di modifica della stessa rispetto agli atti compiuti fino al giudizio di impugnazione, anche alla luce del favor impugnationis.
 
Con sentenza n. 19604 del 16 maggio 2024, la Cassazione rigetta il ricorso.
 
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 c.p.p., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
 
In particolare, la giurisprudenza ha osservato che, a differenza della previsione contenuta nel comma 1-quater dell'art. 581 cit., nel comma 1-ter non si fa alcun riferimento alla circostanza che l'imputato impugnante sia stato processato o meno in absentia, il che rende evidente la diversa portata applicativa delle due disposizioni. Inoltre, sebbene la disposizione non richieda espressamente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, è stato evidenziato come «tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti con la riforma Cartabia, nonché con la finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio», imponendo la norma alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio ed alla individuazione.
 
Si deve, quindi, concludere che:

giurisprudenza

«il legislatore della riforma abbia previsto, a norma dell'art. 581-ter, cod. proc. pen., una norma generale, destinata alle parti private ed ai loro difensori, che, a pena di inammissibilità, impone il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello; il successivo comma 1- quater, inoltre, prevede - ed in ciò risiede la differenza tra le dette disposizioni - che, per il solo imputato per il quale si è proceduto in absentia, debba essere depositato, con l'atto di impugnazione ed a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione del decreto che dispone il giudizio».

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