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«il legislatore della riforma abbia previsto, a norma dell'art. 581-ter, cod. proc. pen., una norma generale, destinata alle parti private ed ai loro difensori, che, a pena di inammissibilità, impone il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello; il successivo comma 1- quater, inoltre, prevede - ed in ciò risiede la differenza tra le dette disposizioni - che, per il solo imputato per il quale si è proceduto in absentia, debba essere depositato, con l'atto di impugnazione ed a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione del decreto che dispone il giudizio». |
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'appello presentato dallla difesa di F. M. D. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, in data 27/02/2023, con cui il predetto era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
2. F. M. D. ricorre, in data 27/10/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to A. M., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 591, lett. c), 581, comma 1- ter, 164 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., atteso che la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la stessa sentenza impugnata reca nel frontespizio l'indicazione dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato presso il difensore di fiducia, come da verbale del 16/01/2023, udienza in cui l'imputato rendeva anche spontanee dichiarazioni, oltre ad eleggere domicilio, elezione mai revocata né modificata; la disposizione di cui all'art. 581-ter cod. proc. pen. non richiede affatto che l'elezione di domicilio debba essere effettuata dopo la pronuncia impugnata nel caso di specie, in cui l'imputato era presente in udienza, a differenza di quanto è richiesto nel caso di imputato assente, dovendosi, in ogni caso, applicare la disposizione di cui all'art. 164 cod. proc. pen., secondo cui la determinazione del domicilio eletto vale per la notificazione degli atti di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. nel grado di appello, con conseguente illogicità della motivazione adottata dalla Corte di merito, dovendosi ritenere la difesa onerata di depositare la nuova elezione di domicilio o, almeno, di indicarla nell'atto di appello, nel solo caso di modifica della stessa rispetto agli atti compiuti fino al giudizio di impugnazione, anche alla luce del favor impugnationis;
2.2 si chiede, in via gradata, di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 11_1 della Costituzione.
3.11 ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodec/es d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Motivi della decisione
Il ricorso di F. M. D. è infondato e va, pertanto, rigettato.
!.L'art. 581, ai commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, prevede, rispettivamente che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter), nonché, in caso di imputato assente, che, unitamente all'atto di appelllo, sia depositato, sempre a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-quater).
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022, si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, quindi dopo il 30/12/2022.
Come già osservato da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa Mohamed Khmayes Cui, Rv. 285324, la disposizione di cui all'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., riproduce la previsione dell'art:. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, secondo cui: "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"; inoltre, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, è affermato che "Il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1 ".
Specularmente, anche per l'art. 581, comma 1-quater caci. proc. pen., sono illustrate analoghe finalità, il che consente di affermare che con la riforma Cartabia si sia inteso prevedere un meccanismo selettivo delle impugnazioni, colpendo con l'inammissibilità quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, ad opera della parte, da verificare proprio attraverso il descritto meccanismo processuale.
La citata sentenza della Sez. 4, ha, quindi, 1Jià ampiamente motivato le ragioni - tutte assolutamente condivisibili - per le quali ogni profilo di paventata incostituzionalità delle citate disposizioni vada respinto; pertanto, deve ribadirsi che "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU,, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notit'icazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi 'in limine impugnationis' ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine." (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa Mohamed Khmayes Cui, Rv. 28!5324).
Le considerazioni poste a base della citata pronuncia, che si è occupata, specificamente, dell'art. 581, coma 1-quater cod. proc. pen., valgono anche in relazione al comma 1-ter della citata disposizione, posto che si tratta di norma attraverso cui si manifesta una legittima scelta discrezionale del legislatore, alla luce della ratio descritta, volta a privilegiare le impugnazioni che siano espressione di un personale e consapevole interesse dell'imputato, evitando ogni automatismo difensivo.
La citata sentenza ha, inoltre, evidenziato come la disposizione dell'art.581, comma 1-ter cod. proc, pen., si coordini perfettamente con il novellato art. 157- ter comma 3 cod. proc. pen., secondo cui "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater" e co11 l'art. 164, in tema di durata del domicilio dichiarato o eletto, che, sostituendo la precedete formulazione dell'art.164 cod. proc. pen. - in base alla quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento - ha escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
Quanto alla ragionevole durata del processo, occorre ricordare che considerazioni, assolutamente condivisibili, di Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio Nicola, n.m., che ha ricordato come, secondo la giurisprudenza costituzionale " .....la «nozione di "ragionevole" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cast. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014)». La Corte costituzionale rilevava anche, richiamando la sentenza n. 317 del 2009, che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. In tale sentenza si è, quindi, affermato che «[u]na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito da,/ suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo» ............ le prescrizioni dell'art. 581, comma 1-ter, risultano invece serventi proprio il principio del giusto processo, consentendo per un verso all'imputato di avere contezza della citazione in giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere celebrata con contraddittorio certo e, al tempo stesso, così da garantire anche la definizione del processo in «tempo ragionevole», in modo da non incorrere nella improcedibilità, a causa della necessità della rinnovazione della citazione per omessa notifica della stessa. In tal senso i due beni in gioco, conoscenza della citazione in giudizio e ragionevole durata del processo, non sono in contrasto bensì concorrono entrambi a garantire il «giusto processo>>." (In senso conforme, in tema di legittimità costituzionale della disposizione in esame: Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, Rossi Aurora, n.m.; Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023, Fulli Claudio, n.m.).
2. La giurisprudenza di questa Corte ha, con orientamento che il Collegio condivide, affermato che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai ·sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile Paolo, Rv. 285985; in senso conforme: Sez. 2, n. 4810 del 16/01/2024, Cianchetti, n.m.; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamed Ahmad Hasa, Rv. 285805; Sez. 2, n. 4796 del 21/12/2023, dep. 2024, Noto, n.m.; Sez. 4, n. 39 del 14/12/2023, dep. 2024, Iorio, n.m.; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 10/01/2024, Pasquale Mauro, n.m.; Sez. 5, n. 2531 del 24/11/2023, dep. 2024, Ibrahimi, n.m.; Sez. 2, n. 2024 del 24/11/2023, dep. 2024, Cristiano, n.m.; Sez. 2, n. 47946 del 09/11/2023, Delfini, n.m.; Sez. 4, n. 47417 del 28/09/2023, Hafsa, n.47417, n.m.).
In particolare, si è osservato che, a differenza della previsione contenuta nel comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., nel comma 1-ter non si fa alcun riferimento alla circostanza che l'imputato impugnante sia stato processato o meno in absentia, il che rende evidente la diversa portata é1pplicativa delle due disposizioni.
Inoltre, sebbene la norma non richieda espressamente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, è stato evidenziato come tale soluzione sia l'unica coerente con la ratio della norma e con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti con la riforma Cartabia, nonché con la finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo del qiudizio, imponendo la norma alla parte impugnante un onere cli leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio ed alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell'ultima manifestazione di volontà dell'imputato.
In secondo luogo, da una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, emerge come vada considerata, anzitutto, "la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vacatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione de/l'udienza preliminare, gli atti di citazione per il 9iudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Tale diversa validità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen. La prima disposizione prevede espressamene che il 9iudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vacatio in iudicium sopra indicati. Coerentemente con tale disposizione, all'art. 164 cod. proc. pen. - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione "Efficacia della dichiarazione o de/l'elezione di domicilio" - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento». La norma prevede, infatti, che, con la sola eccezione delle notificazioni all'imputato detenuto (da eseguire sempre, ai sensi dell'art. 156, comma 1, nel luogo di detenzione), la determinazione dei domicilio dichiarato o eletto è valida per la notificazione dei singoli atti di vacatio in iudicium sopra indicati." (Sez. 6, Mirabile Paolo, cit.).
Ovviamente, il Collegio non ignora come alcune pronunce di questa Corte siano espressione di un diverso orientamento ermeneutico; in pa1ticolare, Sez. 2, n. 6605 del 16/01/2024, Diglio, n.m., che, confermando la necessità della allegazione all'atto di appello, pur se l'elezione di domicilio sia già in atti - l'atto deve essere "depositato, e non richiamato"' - sembra consentire la possibilità di un riutilizzo di una elezione di domicilio giil precedente contenuta in atti; in tal senso si colloca anche Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El .lanati, Rv. 285936, che afferma il principio secondo cui, nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen., possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, oltre che del principio di tassatività delle cause di inammissibilità.
Tanto si afferma rimarcando il diverso regime previsto dal comma 1-ter, nel caso di imputato non assente nel grado precedente, che richiede solo l'allegazione della elezione o dichiarazione di domicilio non anche del mandato a impugnare, a differenza di quanto, anche nella lettera, previsto dal comma 1-quater per il caso di imputato assente che richiede che sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello, con esplicito riferimento alla necessità che si tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata.
Il Collegio condivide il primo e più consistente orientamento, in quanto l'opposta soluzione, come appena sintetizzata, non appare affatto condivisibile, alla luce del fatto che l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., non limita il diritto di impugnazione, ma disciplina la forma di presentazione dell'atto di impugnazione al fine di assicurare una regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione, individuando, per tutti ,gli imputati, un'unica modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 601 cod. proc. pen. Si tratta, dunque, come già osservato da Sez. 6, Mirabile, cit., "di una disposizione che, oltre ad essere pienamente coerente con la nuova disciplina delle notificazioni, è espressione di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, che non appare irragionevole né incide sul diritto di difesa, non limitando in alcun modo il diritto di impugnazione o la tipolo9ia di provvedimenti impugnabili.
Peraltro, affermare che ciò che conta è la presenza agli atti di una elezione o di una dichiarazione di domicilio, significherebbe rendere del tutto superflua la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto, già prima della riforma Cartabia il giudice di appello era tenuto ad esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, a disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina.
Si deve, quindi, concludere che il legislatore della riforma abbia previsto, a norma dell'art. 581-ter, cod. proc. pen., una norma generale, destinata alle parti private ed ai loro difensori, che, a pena di inammissibilità, impone il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello; il successivo comma 1- quater, inoltre, prevede - ed in ciò risiede la differenza tra le dette disposizioni - che, per il solo imputato per il quale si è proceduto in absentia, debba essere depositato, con l'atto di impugnazione ed a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione del decreto che dispone il giudizio.
Alla luce delle dette considerazioni, il ricorso va dichiarato inarnrnìr1sil3i+e, con condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dell'imputato al pagamento delle spese processuali .i dellei so111111a di c¿ 1o t1c11lila i1, favo1e della Cassa dell-e Af'l'lFACflde. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 5:2 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le qeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. llgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.