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17 maggio 2024
Il Consiglio di Stato sospende il Registro dei titolari effettivi fino a settembre

Con l'ordinanza depositata oggi, Palazzo Spada afferma che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti».

di La Redazione

Con l'ordinanza n. 3533 del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata che aveva rigettato i provvedimenti con i quali l'amministrazione ha dato attuazione al Registro dei titolari effettivi antiriciclaggio, definendo il sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi, e il relativo sistema di accesso alle informazioni a favore dei terzi (Autorità, soggetti obbligati e pubblico).

Nei precedenti ricorsi, era stata sollevata la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal TAR) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE per «Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare – protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione».

Il Consiglio di Stato ritiene che ricorrono i presupposti ex art. 98 c.p.a. per concedere la richiesta di sospensione sulla scorta delle seguenti osservazioni:
  • «le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l'approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato; nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti;
  • che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati».
Palazzo Spada conclude fissando la discussione di merito dell'appello alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.
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