Con l'ordinanza depositata oggi, Palazzo Spada afferma che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti».
Con l'ordinanza n. 3533 del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata che aveva rigettato i provvedimenti con i quali l'amministrazione ha dato attuazione al Registro dei titolari effettivi antiriciclaggio, definendo il sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi, e il relativo sistema di accesso alle informazioni a favore dei terzi (Autorità, soggetti obbligati e pubblico).
Nei precedenti ricorsi, era stata sollevata la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal TAR) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE per «Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare – protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione».
Il Consiglio di Stato ritiene che ricorrono i presupposti- «le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l'approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato; nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti;
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che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del
D.Lgs. n. 231/2007 , concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati».
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza (ud. 16 maggio 2024) 17 maggio 2024, n. 3533
Svolgimento del processo
che parte appellante (Società qualificatasi come «specializzata nella gestione di trust, nella sua qualità di trustee di diversi trust già costituiti» ha impugnato in primo grado i provvedimenti con i quali l’amministrazione, in estrema sintesi, ha dato attuazione alle direttive antiriciclaggio definendo il sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi e il relativo sistema di accesso alle informazioni a favore dei terzi (Autorità, soggetti obbligati e pubblico) sottoponendola al regime di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 21, del D. Lgs. n. 231/2007;
che in detta sede veniva sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per «Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione»;
Motivi della decisione
Considerato, ad un primo sommario esame:
che le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato; che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti;
che l’interesse dell’Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare la definizione di una procedura di infrazione che, tuttavia, è solo ipotizzata e che, inoltre, è ragionevole supporre non verrà definita prima del vaglio delle richiamate questioni di compatibilità unionale;
che la perdurante efficacia dell’impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall’ostensione di dati riservati;
Ritenuto che, per le suesposte ragioni, ricorrano i presupposti di cui all’art. 98 c.p.a. per concedere la richiesta sospensione;
Considerato che, nelle more del necessario approfondimento di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3533/2024) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Fissa la discussione di merito dell’appello alla pubblica udienza del 19 settembre 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.