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10 aprile 2024
Registro dei titolari effettivi: si riparte (!?). Il TAR Lazio respinge i ricorsi presentati dalle fiduciarie
Si attendeva l'esito del ricorso presentato dalle Associazioni riconducibili alle fiduciarie, già nell'udienza dello scorso 27 marzo 2024, dove i Giudici in realtà si sono limitati a mantenere sospesa la comunicazione al registro fino alla decisione finale, arrivata appunto nella giornata del 9 aprile 2024.
di Giuseppe Sciarretta
Dopo aver ripercorso in maniera puntuale il quadro normativo e regolamentare nazionale ed europeo, il TAR ha espresso alcune considerazioni circa l'importanza della trasparenza dei titolari effettivi, soprattutto per alcuni veicoli quali appunto i trust e i mandati fiduciari. In particolare, a parere dei Giudici amministrativi è fondamentale «evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità. Nella prospettiva europea, dunque, occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio».

In merito al mandato fiduciario, nello specifico, come riportato nella sentenza, «si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato nonché la legittimazione all'esercizio di diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (appunto la società fiduciaria)» e, il titolare effettivo rimane il fiduciante.

Il rischio concreto è quindi che si vada a creare «quell'effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli esposti obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva». Deve pertanto concludersi che «il mandato fiduciario, sotto il profilo appena evidenziato, presenti criticità analoghe al trust», proprio in considerazione che, come detto, non vi è mai corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

La scelta quindi di includere il mandato fiduciario nella nozione di istituti giuridici affini ai trust non appare, a parere del Tribunale Amministrativo romano, né sproporzionata né irragionevole, ma si rivela del tutto coerente con l'esigenza di acquisire informazioni sulla titolarità effettiva in vista del perseguimento dell'interesse e delle finalità proprie della disciplina europea.

Sulla prospettata questione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti, il TAR dichiara infondata tale doglianza, dovendo escludere che l'art. 22 (comma 5-bis) della normativa antiriciclaggio lasci incertezze in ordine all'individuazione degli istituti giuridici affini al trust nel nostro ordinamento.

In ultimo, i Giudici ritengono corretta la possibilità di consentire l'accesso alle informazioni a chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, richiamando il considerando n. 14 della direttiva UE 2015/849, la quale parla espressamente di «legittimo interesse in relazione al riciclaggio, finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode, rendendo quindi evidente che l'accesso possa essere consentito quando l'interesse ad esso sotteso sia coerente ed omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio».

E ora: appello o comunicazione al registro? Stay tuned.
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