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20 maggio 2024
Pedopornografia: illegittima la norma che non prevede la diminuente per i casi di minore gravità

Con la sentenza depositata oggi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, n. 1), c.p. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a due terzi pei casi di minore gravità.

di La Redazione
Con sentenza n. 91 del 20 maggio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), c.p., per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

Nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale ricorda la discrezionalità del Legislatore nell'individuare le condotte costitutive di reato e determinare le relative pene nel rispetto del limite dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza.
Con specifico riferimento alla pena, esse deve essere proporzionata per garantire la sua funzione rieducativa.
Tenendo conto di ciò, la Corte osserva che, per il reato di produzione di materiale pedopornografico, la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata.

Così conclude la Corte, «la mancata previsione di una diminuente, analoga a quella prevista per i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne - preclude, infatti, al giudice di calibrare la sanzione al caso concreto che può essere riconducibile, pur nel suo innegabile disvalore, a un'ipotesi di minore gravità, individuabile grazie alla prudente valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo le modalità esecutive e l'oggetto delle immagini pedopornografiche, il grado di coartazione esercitato sulla vittima (anche in riferimento alla mancanza di particolari tecniche di pressione e manipolazione psicologica o seduzione affettiva), nonché le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, pure in relazione all'età (e alla contenuta differenza con l'età del reo) e al danno, anche psichico, arrecatole».

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