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13 agosto 2024
Gli abusi sessuali reiterati su minori escludono la possibilità di riconoscere la minore gravità del reato
L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 609-quarter c.p., per i casi di minore gravità, è possibile solo quando la compressione della libertà sessuale della vittima risulti non grave. Pertanto, la presenza anche di un solo elemento di gravità conclamata è sufficiente a negare l'attenuante. In particolare, la reiterazione degli abusi sessuali dimostra un'intensità del dolo che esclude la possibilità di considerare il reato di minore gravità.
di La Redazione
La controversia oggetto d'esame ripercorre la vicenda dell'imputato, condannato per violenza sessuale su minori e per pornografia minorile, ai sensi degli articoli 609-quarter e 600-ter c.p..

  • L'imputato, mediante ricorso, chiede alla Suprema Corte l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello, la quale confermava la responsabilità dell'uomo per i reati ascritti. 
In sede di legittimità, il ricorrente lamenta:
  1. il fatto che la condanna si basa solo sulla testimonianza della minore, la quale presenta contraddizioni significative.
  2. il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, c. 6, c.p..
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32132 del 7 agosto 2024, dichiara inammissibile il ricorso.
In particolare, la Corte precisa che il ricorrente, mediante una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.
La Corte di legittimità è Giudice della motivazione, non già della decisione.
La Corte d'Appello, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha confermato l'affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni rese dalla minore, condividendo la valutazione del Giudice di prime cure e dando adeguata risposta alle censure mosse con l'atto di appello.
La Suprema Corte precisa, infatti, che il Giudice può trarre il proprio convincimento sulla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla vittima, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie previste dall'art. 192, c. 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Quanto, invece, alla seconda doglianza, i Giudici del gravame hanno escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata della minore gravità, valutando globalmente il fatto ed attribuendo valenza ostativa alla reiterazione degli atti sessuali, alle modalità degli stessi ed all'età della persona offesa, undicenne all'epoca dei fatti.

precisazione

La Corte precisa che «la circostanza attenuante prevista dall'art. 609-quater cod. pen. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609-bis comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave (Sez.3, n.965 del 26/11/2014, dep.13/01/2015, Rv.261635; Sez.4, n.18662 de! 12/04/2013, Rv.255930), mentre ai fini del diniego deve ritenersi sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.22/02/2016, Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/201515, Rv. 263821). E si è anche precisato che la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto».

 
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