Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 maggio 2024
"Furbetto della 104" incastrato dagli investigatori della società: legittimo il licenziamento perché non assisteva la madre invalida
La società, per verificare l'effettiva assistenza del dipendente alla madre invalida, aveva incaricato una società di investigatori, i quali avevano scoperto un utilizzo abusivo dei permessi 104 da parte del lavoratore che veniva poi licenziato per giusta causa. Per la Cassazione, il lavoratore ha commesso una frode ai danni dell'INPS e ha arrecato grave pregiudizio al datore di lavoro.
di La Redazione

L'attuale ricorrente lavorava presso una società fino a quando non è stato licenziato per motivi disciplinari.
Al ricorrente veniva contestato il fatto che, durante un periodo di congedo straordinario di 323 giorni consecutivi, fruito per assistere la madre invalida, ex art. 3, c. 3, L. n. 104/1992, aveva «disatteso agli obblighi di assistenza e convivenza posti dalla normativa vigente a presupposto del beneficio della sospensione della prestazione di lavoro».
Secondo l'uomo tale licenziamento sarebbe ritorsivo, così citava in giudizio la società chiedendo l'annullamento del licenziamento.
I Giudici di merito rigettavano il reclamo proposto dall'ex dipendente.

Secondo la Suprema Corte, in totale conformità rispetto a quanto statuito dal Giudice di seconde cure, ha precisato che per usufruire del congedo straordinario è richiesta un'assistenza personale, continuativa e ininterrotta con il familiare disabile.
Il beneficiario è infatti obbligato ad «instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile l'assistenza permanente e continuativa».
Quindi può costituire giusta causa di licenziamento la fruizione di questo congedo per finalità diverse dall'assistenza al disabile, atteso che questo beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute prevalenti dal legislatore.
Nel caso in cui manchi del tutto il nesso causale fra assenza dal lavoro e assistenza del disabile, il diritto potestativo non è esercitato in modo coerente con la sua funzione, sicché si configura un abuso del diritto, oppure una grave violazione dei doveri di correttezza e di buona fede nei confronti sia del datore di lavoro, sia dell'ente assicurativo.
È vero che l'assistenza che legittima il beneficio non può intendersi come esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, ma occorre pur sempre tutelare i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.
È necessario quindi verificare in concreto se vi è stato esercizio abusivo di questo diritto.

Nel caso di specie è emerso che nel dicembre 2013, a circa un anno dall'inizio del congedo fruito ininterrottamente, la società ha verificato l'effettività dell'assistenza del ricorrente alla madre disabile e quindi ha incarico una società di investigazioni per effettuare un monitoraggio sulle 24 ore ogni giorno presso l'abitazione della madre, per 10 giorni.
Dal monitoraggio è emerso che l'uomo non era stabilmente convivente con la madre, non è stato mai avvistato nei pressi dell'abitazione della donna ad eccezione di un giorno quando ha sostato nell'androne del palazzo solo per 10 minuti per il ritiro della corrispondenza, senza mai accedere all'appartamento della signora.
Durante questi 10 giorni l'uomo è stato visto fare la spesa e vari acquisti con la moglie e la figlia per il centro del paese e fermarsi e chiacchierare con conoscenti.
Inoltre, durante quei giorni è emerso che il ricorrente ha sempre dormito e dimorato nell'abitazione dove risiete la famiglia e non si è mai recato presso l'abitazione della madre, dove pur formalmente risiedeva, per svolgere l'assistenza richiesta.
In conclusione, risulta provata la totale mancanza di nesso causale fra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, poiché il ricorrente non conviveva con la madre disabile, né le garantiva in alcun modo assistenza, tanto meno permanente, continuativa e globale.

Pertanto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14237 del 22 maggio 2024, dichiara inammissibile il ricorso e precisa che la gravità oggettiva della condotta discende dall'aver il lavoratore utilizzato il congedo riconosciuto per la sola assistenza del disabile per scopi ad esso estranei, ponendo in essere una frode ai danni dell'INPS e arrecando pregiudizio anche organizzativo al datore di lavoro e quindi come tale integra una giusta causa di licenziamento.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?