La pensione di reversibilità derivante dalla morte di chi già ne beneficiava non spetta di diritto agli eredi.
La Corte d'Appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado accogliendo la domanda di pensione di reversibilità proposta dall'erede nei confronti dell'INPS, avendo accertato l'inabilità al lavoro dell'appellante e la vivenza a carico della madre al momento del decesso.
Propone ricorso per cassazione l'INPS, lamentando il fatto che la Corte avesse applicato l'
Con l'ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso fondato, richiamando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
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la pensione di reversibilità opera in favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre si deve escludere che, alla morte del titolare della pensione di reversibilità, essa sia trasmessa direttamente in capo ai superstiti poiché non spetta di diritto. |
Nel caso in esame, la Corte aveva dunque falsamente applicato l'art. 22 cit. senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale e non considerando, in particolare, il fatto che la madre dell'appellante fosse titolare di pensione di reversibilità per decesso del marito, e non di pensione diretta.
Segue l'accoglimento del ricorso proposto dall'INPS.
Svolgimento del processo
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Napoli accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta da (omissis) nei confronti dell'Inps.
Riteneva la Corte che fossero accertate in giudizio sia l'inabilità al lavoro della appellante, sia la vivenza a carico della madre alla data del decesso.
Avverso la sentenza, ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria.
(omissis) resiste con controricorso. All'odierna adunanza il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione dell'art.22 l. n.903/65 per avere la Corte applicato la norma a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre era infatti titolare di una pensione di reversibilità a seguito di morte del marito, e non sarebbe ammesso il trattamento di reversibilità su una pensione non diretta ma di reversibilità.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, che ne deduce la notificazione oltre i termini di legge.
La sentenza fu pubblicata il 30.6.17, e il ricorso fu portato alla notifica il 28.12.17, entro il termine semestrale dell'art.327 c.p.c. Nè può applicarsi il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 14.7.2017. La notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve in quanto avvenuta non alla parte presso lo studio dell'avvocato domiciliata rio, ma alla parte nella sede provinciale di Caserta dell'Inps (Cass. S.U. 20866/20). La seconda notificazione della sentenza, avviata il 6.11.17, non risulta perfezionata si, non essendo rinvenibile nel fascicolo l'avviso di ricevimento; peraltro trattasi di atto indirizzato non al domicilio eletto come dichiarato in sentenza d'appello (omissis).
Nel merito il ricorso è fondato.
In punto di fatto risulta dalla sentenza che la reversibilità fu chiesta dall'odierna controricorrente riguardo alla pensione goduta dalla madre; non a quella goduta dal padre.
Questa Corte, con orientamento consolidato cui va data continuità (Cass.11999/02, Cass.21425/11, Cass.5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all'art.22 I. n.903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta.
Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato l'art.22 l. n.903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titola re non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indica va la pensione della madre appartenente alla categoria so, cioè pensione di reversibilità, e non VO).
Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accerta menti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'origina ria domanda. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.
Condanna (omissis) a pagare le spese dell'intero giudizio liquidate, per il primo e secondo grado, in €1500 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge per ciascun grado, in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge per il presente giudizio di cassazione, oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.