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23 maggio 2024
La pensione di reversibilità non si trasmette agli eredi

La pensione di reversibilità derivante dalla morte di chi già ne beneficiava non spetta di diritto agli eredi.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado accogliendo la domanda di pensione di reversibilità proposta dall'erede nei confronti dell'INPS, avendo accertato l'inabilità al lavoro dell'appellante e la vivenza a carico della madre al momento del decesso.
Propone ricorso per cassazione l'INPS, lamentando il fatto che la Corte avesse applicato l'art. 22 L. n. 903/1965 ad una fattispecie non in essa sussumibile. Nel caso di specie infatti la madre era titolare di pensione di reversibilità in seguito alla morte del marito, e non di una pensione diretta.

Con l'ordinanza n. 14287 del 22 maggio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso fondato, richiamando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui 

giurisprudenza

la pensione di reversibilità opera in favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre si deve escludere che, alla morte del titolare della pensione di reversibilità, essa sia trasmessa direttamente in capo ai superstiti poiché non spetta di diritto.

Nel caso in esame, la Corte aveva dunque falsamente applicato l'art. 22 cit. senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale e non considerando, in particolare, il fatto che la madre dell'appellante fosse titolare di pensione di reversibilità per decesso del marito, e non di pensione diretta.
Segue l'accoglimento del ricorso proposto dall'INPS.

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