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7 agosto 2024
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite conta anche la durata della convivenza prematrimoniale

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile.

di La Redazione

Tizia chiedeva al Tribunale di Velletri di riconoscerle una quota pari al 65% della pensione di reversibilità erogata dall'INPS all'ex marito, in concorso con il coniuge superstite, a decorrere dal 2018, mese successivo a quello del decesso dell'ex marito con il quale aveva contratto matrimonio e poi divorziato.
In risposta, il Tribunale le attribuiva la quota del...

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