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27 maggio 2024
Equa riparazione della parte civile: una volta costituita, deve intendersi presente nel processo anche se non compare

Inoltre, deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, in quanto l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, c.p.p..

di La Redazione

Gli attuali ricorrenti presentavano domanda di equa riparazione con riferimento alla durata irragionevole di un processo penali nei suoi vari gradi, in cui gli stessi, quali persone offese, si erano poi costituiti parti civili.
I Giudici di merito rigettava tale istanza, conseguendone il ricorso per cassazione.
Tra i motivi di doglianza, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, c. 2-quater, L. n. 89/2001 in relazione all'art. 76 c.p.p., con riferimento al principio di immanenza della parte civile nel processo penale, oltre in relazione all'art. 597 c.p.p. circa i limitati poteri di impugnazione della parte civile, ai fini del calcolo della irragionevole durata del processo penale. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale «non avrebbe tenuto conto, nel rigettare l'opposizione, che la parte civile deve ritenersi comunque presente una volta che la relativa costituzione sia intervenuta in primo grado, senza che la costituzione stessa debba essere rinnovata anche nei successivi gradi di giudizio, in tal senso dovendosi ritenere presente nell'ordinamento processuale penale il principio della sua immanenza».
Inoltre, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver la Corte d'Appello motivato sul perché la mancata produzione degli atti di impugnazione avrebbe dovuto far ritenere assolutamente impossibile e radicalmente impraticabile la valutazione della durata dell'intero processo penale come irragionevole.

Per la Cassazione le doglianze in esame sono fondate. Nelle sue argomentazioni, la Corte ribadisce il principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76, c. 2, c.p.p. in virtù del quale «la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, c.p.p.».

Pertanto, presupposta l'applicabilità del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile anche per i gradi successivi al primo (ove non intervenga una revoca espressa), la Corte osserva quanto segue: nel caso di specie i ricorrenti erano rimasti parti civili nel corso dei vari gradi di giudizio del processo penale presupposto. Ne deriva che ha sbagliato la Corte d'Appello ha ritenere che il mancato assolvimento dell'onere probatorio - da considerarsi incombente sugli stessi ricorrenti, malgrado essi rivestissero la sola qualità di parti civili - circa la computabilità del periodo complessivo del processo penale (e, quindi, della sua durata irragionevole) fosse riconducibile alla mancata produzione degli atti di impugnazione.
Infatti le circostanze circa l'effettività e la data di proposizione di tali atti e la definizione delle date delle varie fasi e dei diversi gradi si sarebbero potute comunque evincere dalle relative sentenze dei distinti giudici prodotte nel procedimento di equa riparazione.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con ordinanza n. 14557 del 24 maggio 2024.

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