Il deferimento
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 15 gennaio 2024, ha riscontrato che la Società T. F.C. 1927 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.
All’esito di tale riunione, con nota del 17 gennaio 2024, la Co.Vi.So.C. ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
La Procura Federale ha provveduto all’iscrizione nel registro dei procedimenti in data 18 gennaio 2024, al n. 644pf23-24.
All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti, la Procura Federale ha notificato, in data 23 gennaio 2024, ad A. S., n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del T. Football Club 1927 s.r.l., ed al T. Football Club 1927 s.r.l. la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
Il 29 gennaio 2024 l’Avv. C., nella qualità di legale di fiducia della T. FC 1927 e del suo legale rappresentante sig. A. S., ha depositato memoria rappresentando il parziale pagamento delle somme di cui agli addebiti e, con PEC del 31 gennaio 2024, ha richiesto di definire la controversia ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 del C.G.S.
Il 2 febbraio 2024 la Procura Federale ha comunicato l’insussistenza delle condizioni per poter addivenire ad un accordo.
Pertanto, con atto del 5 febbraio 2024, la Procura Federale ha deferito S. A., all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società T. FC 1927 SRL, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) , par. V, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023; nello specifico, la Società, entro la menzionata scadenza federale, non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo pari a 55.242,30 euro, il versamento della rata Inps del piano di rateazione in essere relativa alla mensilità di ottobre 2023 per un importo pari a 25.497,00 euro ed il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo pari a 73.687,00 euro. Veniva inoltre deferita anche la società T. FC 1927 Srl, per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. A. S., all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società T. FC 1927 SRL; b) a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS.
La memoria
In data 4 marzo 2024, l’Avv. E. C. ha depositato, sia per conto della società T. FC 1927 sia per conto del sig. A. S., due memorie difensive.
Con dette memorie, di contenuto sostanzialmente identico, il legale ha ribadito l’intervenuto parziale pagamento degli oneri fiscali e previdenziali contestati richiamando, a dimostrazione di quanto sostenuto, le quietanze dei versamenti effettuati tramite Modelli F24 depositate innanzi alla Procura.
L’Avv. C., inoltre, ha sottolineato che il tardivo adempimento è stato dovuto ad una causa di forza maggiore e per tali motivi ha chiesto il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, ha invocato la tenuità del fatto, richiedendo la sua non punibilità. Comunque, ha richiesto l’irrogazione di sanzioni al di sotto dei minimi edittali per la società e la sanzione dell’ammenda o della inibizione di contenuta entità per il sig. A. S..
Il dibattimento
All’udienza del 7 marzo 2024, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato il dott. L. S., in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. E. C., in difesa del sig. S. A. e della società T. FC 1927 Srl, unitamente al legale rappresentante della predetta società dott. V. G..
Il dott. S., riportandosi all’atto di deferimento, dopo aver precisato che non rileva, ai fini della punibilità, un inadempimento parziale, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. S. A., mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società T. FC 1927 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
L’Avv. C. si è riportato integralmente al contenuto delle memorie difensive depositate e ha precisato che la Co.Vi.So.C stessa ha certificato come si trattasse di mancato completamento dei pagamenti a cui poi la Società ha regolarmente provveduto, e non già di omesso versamento. L’Avv. C. ha, inoltre, evidenziato che il tardivo adempimento è stato dovuto ad una causa di forza maggiore, in quanto durante la partita T. - F. del 3.9.2023 i tifosi ospiti hanno danneggiato la Curva Sud dello stadio, comportandone, a seguito di provvedimenti del Sindaco di T., la chiusura, così recando un danno patrimoniale di notevole dimensione alla società deferita che le ha impedito di provvedere puntualmente ai versamenti dovuti.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. S. A. e della società T. FC 1927 giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas.
Dalla documentazione depositata in atti è, infatti, emerso che i deferiti non hanno provveduto, nei termini regolamentari e, dunque, entro il 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre ottobre 2023 per un importo complessivo pari a euro 55.242,30 e al versamento dei contributi Inps relativi al medesimo bimestre per un importo complessivo pari a euro 73.687,00.
Né hanno versato la rata relativa al piano di rateazione Inps in essere, in scadenza nella mensilità di ottobre 2023, per un importo complessivo di euro 25.497,00. Il che, tuttavia, non rileva, ai fini del presente procedimento, vuoi perché il fatto non è oggetto di contestazione, vuoi perché non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, CGS.
Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure contestate dai deferiti, i quali, al primo punto della memoria depositata, si sono limitati a sostenere che, nel caso di specie, non sussisterebbe una ipotesi di omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, ma di mancato completamento del pagamento nei termini. Difatti, le quietanze (peraltro datate febbraio 2024) dei versamenti effettuati tramite Modelli F24 depositate proverebbero che, in relazione al periodo in contestazione, e, quindi, settembre e ottobre 2023, parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sarebbero stati pagati.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, per quanto d’interesse, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (……) b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
L’art. 85, lett. c), par. V, delle N.O.I.F. prevede che “1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del ( ) -secondo bimestre
(1° settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”.
Calando siffatte disposizioni nella fattispecie in esame, è evidente e documentalmente provato che la società deferita (e, per essa, anche il suo Presidente) non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, dovuti per il bimestre 1° settembre- 31 ottobre 2023 entro il termine fissato dalla normativa federale del 18 dicembre 2023.
Infatti, ai fini della sussistenza della violazione contestata, non vi è differenza tra l’omesso pagamento e (ammesso pure che vi sia stato; ciò di cui manca prova) il pagamento parziale.
L’art. 33, comma 4, lett. b), del CGS, letto in combinato disposto con l’art. 85, lett. c), par. V delle NOIF, stabilisce (per pacifica giurisprudenza endofederale) che la violazione non debba necessariamente riguardare l’intero bimestre, trovando la norma applicazione anche laddove ciascuna violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre pur comportando un dimezzamento della sanzione di due punti di penalizzazione (CFA S.U. n. 108/CFA-2022-2023).
Il mancato (totale o parziale che sia) pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto, come detto, da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.).
La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva (con acquisizione di calciatori di alta validità, come tali maggiormente onerosi) in danno del rispetto delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva.
Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare de qua, risulta la circostanza che, all’esito della partita T. - F. del 3 settembre 2023, i tifosi ospiti abbiano danneggiato lo stadio della società deferita, comportando intervento delle autorità preposte, con obbligo di disputare le due gare del 1° ottobre 2023 (T. – C.) e 15 ottobre 2023 (T. – Crotone) a porte chiuse (la prima anche in campo neutro), così recando un danno patrimoniale di notevole entità alla società deferita, impedendole di avere i relativi incassi certamente utilizzabili per effettuare i pagamenti oggetto di deferimento.
Quanto sopra, a detta dei deferiti, dovrebbe configurare un’ipotesi di causa di forza maggiore che dovrebbe portare al loro proscioglimento.
Senonché, la forza maggiore implica una situazione di irresistibilità. Nella forza maggiore vi è quindi una violenza assoluta che impedisce al soggetto agente di compiere l'azione doverosa. In particolare, nell’ipotesi di forza maggiore si è alla presenza di un elemento esterno che esclude la signoria del soggetto sulla propria condotta.
Sulla scorta di questi pacifici principi, il Tribunale ritiene l’insussistenza di una causa di forza maggiore nella fattispecie de qua, tenuto conto che: a) la società ben avrebbe potuto far fronte alla dedotta situazione di incolpevolezza rispetto ai mancati incassi operando con la dovuta diligenza (1176 c.c.): nulla, ad esempio, avrebbe impedito un finanziamento soci, foss’anche oneroso; b) paradossalmente, i due maggiori incassi (peraltro senza specifica se da botteghino o complessivi, cioè comprensivi dei già introitati abbonamenti) invocati nella memoria quale paragone riguardano la gara T. – F. (del 3 settembre 2023) e la gara T. - J. (del 5 novembre 2023, quindi in prossimità dei pagamenti omessi); laddove le due gare disputate a porte chiuse (peraltro poco comprensibilmente la gara con il C., attesa la sua disputa in campo neutro) risalgono al 1° e 15 ottobre (quindi comprese all’interno del precedente bimestre 1° luglio – 31 agosto per il quale nessun rilievo ha avuto la società).
Da ultimo, nessun seguito può darsi alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, vuoi perché gli importi non pagati al 18 dicembre 2023 sono di entità rilevante (quasi 129.000,00 euro in totale), vuoi perché l’istituto invocato non ha riconoscimento nell’ordinamento sportivo (andando semmai il fatto tenue a trovare riconoscimento nella dosimetria della sanzione).
Infine, per la medesima ragione della gravità dei mancati versamenti, non possono trovare applicazione le invocate attenuanti che, comunque, giammai potrebbero comportare una riduzione del minimo edittale della sanzione da applicare alla società, essa incidendo sul corretto svolgimento del Campionato e sugli inerenti risultati sportivi.
Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società T. FC 1927, congrua la sanzione minima edittale per il bimestre contestato nella misura di due punti per il mancato versamento del bimestre delle ritenute Irpef e di due punti per il mancato versamento del bimestre dei contributi Inps, trattandosi di due violazioni autonome ciascuna da sanzionare con due punti di penalizzazione.
Ragionando diversamente la società, provvedendo ad un limitato pagamento parziale, ad es. delle ritenute Irpef, si vedrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione con ciò violandosi il principio della par condicio di tutti i partecipanti alla competizione.
Per quel che riguarda la posizione relativa al sig. S. A., tenuto conto delle due omissioni e della loro rilevanza, si ritiene congrua la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. S. A., mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società T. FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.