Il Decreto 11 aprile 2024 del MIT stabilisce nuove modalità di collocazione ed uso dei rilevatori di velocità. Essi non potranno più essere usati nei tratti il cui limite di velocità è più basso di quello generale previsto dal Codice per il tipo di strada.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2024 il Decreto 11 aprile 2024 del MIT recante «Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992».
Le disposizioni si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (28 maggio 2024, data di pubblicazione in G.U.). Restano, invece, escluse dal campo di applicazione le postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell'art. 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.
Tra le novità più salienti c'è l'obbligo di individuare i tratti di strada dove i dispositivi potranno essere utilizzati attraverso un provvedimento del Prefetto.
Per le strade di tipo extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani l'ente proprietario è obbligato ad effettuare una specifica valutazione, che dovrà sfociare in un documento scritto e consultabile. Esso dovrà dare conto, anche in via alternativa:
- della presenza di elevata incidentalità (documentata da un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici);
- dell'impossibilità o dell'elevata difficoltà di procedere a controlli con contestazione immediata;
- della «presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale».
Altro aspetto rilevante è la posizione degli autovelox in base ai tipi di strada. Sulle strade extraurbane, non potranno essere posizionati dove il limite di velocità «sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato». Inoltre, fuori dai centri abitati, dovrà esserci almeno 1 km di distanza tra il cartello stradale che indica il limite di velocità e l'autovelox stesso.
Sulle strade urbane, è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h.
Nell'allegato B del Decreto vengono invece individuate le modalità di uso dei dispositivi e le attività complementari al controllo.