Gli autovelox possono essere utilizzati anche per il controllo della velocità media, e non sono necessarie segnalazioni ulteriori. Lo ha stabilito la Suprema Corte decidendo su una controversia che riguardava proprio una sanzione per il superamento del limite di 90 chilometri orari rilevata non in un punto fisso ma su un più ampio tratto di strada. Secondo quando affermava...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La s.r.l. propose opposizione, ai sensi del .d.lgs. n.150 del 2011, al verbale che le contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada ed applicato a suo carico la sanzione amministrativa, per avere un suo automezzo, in data 11. 12.2015, superato il limite di velocità di 90 km/h su un tratto di strada in comune di Sonnino.
Il ricorso, rigettato dal giudice di pace, fu accolto, a seguito di appello, dal tribunale di Latina, che con sentenza n. 933 del 4. 6. 2020 annullò la sanzione. Il tribunale motivò tale conclusione rilevando che la violazione era stata accertata mediante apparecchiatura elettronica denominata CELERITA EVO 1411, che misurava la velocità degli autoveicoli non con riferimento ad un punto fisso, ma in relazione alla velocità media da essi tenuta in un determinato tratto stradale e che tale caratteristica di rilevamento non era stata adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello ivi esistente saltano la dicitura " Controllo elettronico della velocità ", senza riferimento alla circostanza che il controllo sarebbe stato eseguito calcolando della velocità media. Affermò quindi che la rilevazione della velocità così effettuata era illegittima, in quanto non preceduta, come richiesto dall'art. 142, comma 6, codice della strada, da idonea segnalazione e prendendo in considera zione due punti del tratto stradale, uno iniziale ed uno finale, di cui soltanto il primo poteva essere visibile. Aggiunse che la mancata specificazione nel segnale di avviso della circostanza che il controllo di velocità sarebbe stato effettuato tenendo conto della velocità media non era conforme all'interesse pubblico diretto ad indurre prudenza negli automobilisti né alla tutela del loro affidamento sul mezzo di controllo utilizzato, che normalmente è effettuato su un punto fisso.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 9. 6. 2020, con atto notificato il 2. 9. 2020, ha proposto ricorso il comune di Sonnino, affidandosi ad un unico motivo.
La s.r.l. ha notificato controricorso.
Il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. C.C., ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Anche la società controricorrente ha depositato memoria.
L'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142 e 148 codice della strada, dell'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, del d.m. n. 282 del 2017 e dell'art. 12 preleggi al e.e., nonché dell'art. 132 n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere adottato una motivazione avulsa dal dato normativo, che si limita a prescrivere, a carico dell'amministrazione, l'obbligo di segna lare la presenza dell'apparecchio elettronico di rilevamento della velocità, senza ulteriori precisazioni, e con una motivazione incomprensibile e contraddittoria, non esponendo le ragioni per cui il sistema di controllo della velocità nella specie impiegato consentirebbe la visibilità del solo strumento posto all'ingresso del tratto stradale oggetto di controllo e non di quello finale, né i motivi per cui esso non sarebbe conforme all'interesse pubblico perseguito dalla normativa ed agli obblighi di trasparenza gravanti sull'amministrazione. Si assume in sostanza che la decisione impugnata è arbitraria, avendo il giudice a quo finito per creare una norma ad hoc, specifica per i sistemi di rilevamento della velocità media, in contrasto anche con le disposizioni del Ministero, che nell'indica re la scritta e le dimensioni del cartello di segnalazione degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità non contengono disposizioni particolari a seconda degli apparecchi utilizzati.
Il motivo è fondato.
Il tribunale di Latina ha annullato il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142 codice della strada sulla base di un giudizio di inadeguatezza del segnale che annunciava la presenza di un sistema elettronico di rilevamento della velocità, mancando esso della indicazione che il controllo sarebbe stato eseguito mediante la misurazione della velocità media degli autoveicoli. Ciò sulla base della considerazione che, in tale evenienza, i punti di rilevamento non sarebbero conoscibili, essendo la loro Visibilità limitata al punto di ingresso e non a quello di uscita del tratto di strada interessato, e che, di conseguenza, l'impianto, in difetto di apposita segnalazione delle sue caratteristiche, sarebbe ingannevole per gli utenti, tradendo la ratio sottesa allo stesso controllo della velocità mediante l'impiego di strumenti elettronici, che è quella non già di rilevare le infrazioni ma di indurre alla prudenza gli automobilisti e quindi digarantire la sicurezza stradale.
Il ragionamento così svolto non merita di essere condiviso, non risultando conforme, come argomentato dal P.M., alla normativa in materia ed apparendo altresì sostenuto da giudizi assertivi, privi di adeguata motivazione.
Sotto il primo profilo, occorre considerare che l'art. 142 codice della strada prevede l'utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità" anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati " ( comma 6 ), stabilendo che esse devono essere " segnalate e ben visibili", mediante " l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa ". Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per l'uso dei predetti apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione sopra richiamata dà peraltro conto che oggetto dell'obbligo di segnalazione è la presenza dell'apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite " calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati ", nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa disposizione di legge. L'indistinta previsione da parte deIla legge dell'obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi logicamente sostenere, 8 contrario, che se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzabili l'avrebbe certamente introdotta. L'identità ed uniformità della disciplina costituisce pertanto un sicuro indice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che l'obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere contenuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l'indicazione delle modalità con cui l'accertamento viene eseguito. La lettura della disposizione in parola autorizza anzi l'interpretazione opposta, portando a ritenere che, come già evidenziato, l'obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto con la presenza, come accertato nel caso di specie, di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti di per sé a ritenere fondate le censure svolte dal comune ricorrente. Esse in particolare portano a considerare del tutto arbitra rio ed ingiustificato il giudizio fatto proprio dal tribunale di inadeguatezza della segna lazione contenuta nel cartello apposto nel tratto di strada in cui è stata accertata la violazione. Esso appare infatti il frutto di una valutazione condotta solo in astratta, non in concreto, fondata sulla mera ragione che l'impianto misurava la velocità media degli autoveicoli. Non si è pertanto di fronte ad un giudizio di fatto, fondato sulle circostanze concrete relative allo stato dei luoghi, di fronte al quale il sindacato di questa Corte deve necessaria mente arrestarsi, ma di una valutazione condotta in genera le, in forza di una regola applicabile in tutti i casi in cui la rilevazione avviene mediante il calcolo della velocità media degli autoveicoli in un tratto di strada determinato. Tale conclusione vale anche con riguardo all'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui un apparecchio di tale tipo consentirebbe la visibilità solo dello strumento di rilevazione posto nel tratto iniziale e non in quello finale, che, oltre ad essere del tutto generica, è meramente assertiva. Sotto tale profilo deve ritenersi fondata anche la censura svolta dal ricorso di carenza di motivazione, non avendo il Tribuna le sostenuto il proprio giudizio di inadeguatezza della segnalazione sulla base di ragioni e circostanze concrete, fondando su di esse il proprio convincimento.
In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.