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30 maggio 2024
Valida la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri
Secondo la Suprema Corte, infatti, la ricezione della notifica di atti o cartelle di pagamento provenienti da un indirizzo diverso da quello regolarmente inserito nei pubblici registri non pregiudica il diritto di difesa del contribuente.
di La Redazione
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a Caio delle cartelle di pagamento, oltre all'intimazione di pagamento e all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Il contribuente chiedeva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eventuale pendenza di iscrizioni nei suoi confronti e gli venivano comunicati gli estratti di ruolo portati dalle cartelle sopra menzionate. 
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla CGT di primo grado dell'Aquila deducendo che, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, aveva ricevuto la documentazione di cui all'oggetto del ricorso e che la documentazione ottenuta era riconducibile a delle cartelle di pagamento.
Il contribuente deduceva di non avere mai ricevuto la notifica di alcuna delle originarie cartelle di pagamento sopra menzionate e chiedeva esplicitamente il disconoscimento sia dell'esatto contenuto che delle pretese esposte, chiedendo esplicitamente l'esibizione del cartaceo. In realtà, l'Ufficio aveva precisato che le cartelle di pagamento erano state notificate tramite PEC da un indirizzo diverso.
Pertanto, secondo il contribuente, tali notifiche erano avvenute con l'utilizzo di un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri, sicché ciò rendeva inesistente e priva di ogni effetto giuridico la notifica.

La CGT di primo grado dell'Aquila rigettava il ricorso evidenziando che, in realtà, le notificazioni a mezzo PEC erano state effettuate da indirizzi diversi, ma tutti riconducibili all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tanto che gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili recavano tutti l'intestazione "agenziariscossione" consentendo dunque la riconducibilità al mittente ed al destinatario, nonché l'identificazione del documento trasmesso. 
Le copie degli attestati di consegna alla casella di posta elettronica del destinatario, depositata in atti, provavano la regolare notifica avvenuta a mezzo PEC. Non vi era alcuna inesistenza o nullità della notifica, in quanto la normativa ammetteva la possibilità di avere più indirizzi di posta elettronica.

Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello.
La questione giunge dinanzi alla CGT di 2º grado dell'Aquila, la quale, con sentenza n. 203 del 27 marzo 2024 rigetta l'appello del contribuente.
 
In particolare, la CGT di secondo grado precisa che, secondo la Suprema Corte l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, «in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi". Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui all'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 solo con riferimento al soggetto che riceve notificazione».
Inoltre, prosegue la CGT, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che: 

precisazione

laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, Ini-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. 

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