Svolgimento del processo
l. (omissis) impugna, a mezzo di difensore, l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila con funzione di riesame, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta, nel suo interesse, avverso l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 1° settembre 2023.
Nel provvedimento oggetto di ricorso si rileva che la richiesta è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, ma a un indirizzo diverso da quello indicato, per l'Ufficio destinatario dell'atto, nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 dell'art. 7 lett. c) dell'art. 87-bis, comma 3 d. lgs. n. 150 del 2022.
2. Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge in relazione ai principi di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
Si sostiene, richiamando precedente di legittimità, che la causa di inammissibilità rilevata non opererebbe nella specie, posto che l'atto è stato trasmesso ad indirizzo (sezl.penale.tribunale.laquila@giustiziacert.it) diverso da quello indicato da provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, da cui peraltro risulta inviato l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale
Del riesame, indirizzo compreso nell'elenco allegato al provvedimento del “
Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero di Giustizia, concernente l'individuazione degli indirizzi degli uffici giudiziari destinatari di depositi di cui all'art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020 n. 137 come convertito (n. 24593 del 30.6.2021).
Si sostiene, infatti, che la sanzione di inammissibilità segue soltanto a caso di invio ad indirizzo non compreso neppure nel citato allegato al provvedimento direttoriale.
3. La Sostituta Procuratrice generale di questa Corte, V. Manuali, intervenuta con richieste scritte, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire, in data 7 febbraio 2024, memoria di replica con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 87-bis comma 7 lett. c) d.lgs. 150 del 2022, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello».
La norma, nel riprodurre l'art. 24 d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha, invero, consentito il «deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui.al decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici e che, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di . posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (comma 6, ultima parte).
Il comma 7, lett. c) della stessa disposizione ha, dunque, espressamente previsto, tra le cause di inammissibilità, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, l'ipotesi in cui l'impugnazione sia inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
1.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, non è contestato che l'istanza sia stata inviata al Tribunale di L'Aquila, con funzione di riesame, a mezzo p.e.c. come attualmente stabilito dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, ma l'inoltro è avvenuto utilizzando l'indirizzo sezl.penale.tribunale.laquila@giustiziacert. it.
Anzi, dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della doglianza proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), emerge quanto segue:
-l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano è stata emessa in data 1° settembre 2023;
-l'istanza di riesame è stata depositata, tempestivamente, in data 11 settembre 2023 al Tribunale di L'Aquila, con funzione di riesame, attraverso l'inoltro a indirizzo p. e. c. diverso da quello indicato con provvedimento del Direttore dei servizi;
-il giudice competente ha preso visione dell'istanza e fissato l'udienza di trattazione ex art. 309 cod. proc. pen. per il coindagato Claudio (omissis), decidendo, invece, per il ricorrente odierno, de plano, con l'ordinanza di inammissibilità, impugnata nella presente sede, resa in data 14 settembre 2023;
- il Tribunale competente (il Tribunale di L'Aquila con funzione di riesame) ha avuto tempestivamente cognizione dell'atto, pur trasmesso a diverso indirizzo di posta elettronica certificata, in data 11 settembre 2023, come da attestazione della Cancelleria in calce alla ricevuta di trasmissione dell'istanza di riesame.
Secondo il Tribunale con funzione di riesame, si tratta di richiesta inoltrata a indirizzo non compreso nell'elenco pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, in base al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati (DGSIA), in data 9/11/2020.
Diversamente, la difesa deduce che detto indirizzo è compreso in quell'elenco (cfr. p. 2 del ricorso) e, comunque, richiama precedente di legittimità, Sez. 5, n. 24593 del 30 giugno 2021 che ha ritenuto non inammissibile il riesame inoltrato a indirizzo p. e. c. diverso.
1.3. Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, quello inoltrato nella specie è un atto trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (cfr. AII. 1, del provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati), all'Ufficio di indirizzo e ne discende, quindi, la rilevata sanzione di inammissibilità dell'impugnazione come riscontrata dal Tribunale del riesame.
Il precedente citato dalla difesa, invero, fa riferimento a caso diverso e, anzi, afferma un principio opposto a quello che la difesa intende richiamare per il caso al vaglio.
In quella fattispecie, infatti, Il ricorrente rappresentava che gli indirizzi p.e.c. del Tribunale di Genova, ai quali era stato inviato l'atto di appello cautelare (depositoattipenali.tribuna le.genova@g iustiziacert. it e depositoattipenali2.tribunale.genova@giustiziacertit), erano entrambi ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi p. e. c. degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137.
Quel precedente ha, dunque, stabilito il principio di diritto secondo il quale, la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario, in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati all'ufficio medesimo, per il deposito degli atti difensivi, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista, esclusivamente, per il caso del mancato rispetto delle· indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia e dunque solo in caso di utilizzo di indirizzi p. e. c. i destinazione non ricompresi nell'All. 1 del citato provvedimento direttoriale, dal quale risulta che è diverso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi Automatizzati del Ministero e tra questi non è compreso quello utilizzato per la richiesta di riesame di (omissis).
1.4. Il Collegio deve dare atto del diverso orientamento che si affianca a quello maggioritario (Sez. 1, n. 3320 del 25/10/2023, dep. 2024, G., non massimata; Sez. 5, n. 26465 del 26/04/2022, Astra s.r.l., non massimata; Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Sforzato, Rv. 260766; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718), secondo il quale la disciplina in esame deve essere coordinata con il principio stabilito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con il principio del favor impugnationis e, comunque, con quello del raggiungimento dello scopo dell'atto, secondo i quali l'impugnazione deve essere ritenuta ammissibile (anche se erroneamente qualificata), quando l'atto manifesta in modo chiaro la volontà del proponente di impugnare il provvedimento e, comunque, ove l'atto abbia, in ogni caso, raggiunto lo scopo. Non va trascurato, invero, che questa Corte ha escluso la sanzione dell'inammissibilità per il solo errore di presentazione del ricorso in materia cautelare, argomentando che in questo modo sarebbe vanificato l'obbligo di trasmissione al giudice competente e che rimarrebbe, altresì, frustrato il principio di conservazione dell'impugnazione stabilito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 130 del 13/01/2000, Gavrila, Rv. 216001).
L'orientamento in parola puntualizza, comunque, che l'impugnazione irritualmente proposta è ammissibile solo quando venga, poi, rimessa nei termini di legge alla cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla. Si è, invero, affermato che, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, colui che ha proposto l'impugnazione si assume il rischio che l'impugnazione stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, perché la data di presentazione non può che essere quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio competente a riceverla (Sez. 4, n. 30060 del 20/06/2006 Naritelli, Rv. 235178; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009 Ferrigno, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv 252072).
Secondo Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 - 01, in mot., in tema di presentazione del ricorso avverso provvedimento cautelare, questo rileva per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni - che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria e alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l'inammissibilità del ricorso - va computato tenendo conto della data in cui l'atto, materialmente, perviene nella cancelleria del giudice. Si è affermato, infatti, che il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata.
In questo caso, si è sostenuto che occorre avere riguardo non tanto al principio di conversione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto) - che attiene al diverso profilo dell'irregolarità sostanziale del mezzo di impugnazione, opera nel presupposto dell'esistenza in un atto dei requisiti di un atto diverso e richiede, comunque, una valutazione del giudice - bensì al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. Principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
1.4. Pur nella consapevolezza del diverso, descritto, orientamento, il Collegio aderisce al maggioritario indirizzo espresso con plurime pronunce di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 47192 del 11/10/2022, Rv. 284010; Sez. 1, n. 9887 del 26/11/2021, Rv. 280738; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346, Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, Rv. 281734, Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Rv. 281386), le quali hanno affermato che «è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».
L'art. 87-bis cit. invero, prevede uno specifico caso di inammissibilità, che, ad avviso del collegio, non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi "sostanzialmente", lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto.
Le ragioni di tale scelta ermeneutica prendono le mosse dall'art. 12 preleggi, che, nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell'applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Del resto, la valorizzazione del favor impugnationis «non può, tuttavia, tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). Nella stessa pronuncia si è altresì affermato che, in presenza di un univoco tenore letterale della norma, deve ritenersi precluso il ricorso a un'interpretazione "adeguatrice". Mentre nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale (Corte cast n. 82 del 2017).
Si è già rilevato, infatti, che la stessa Corte EDU riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, § 36.).
Dunque, la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti e uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta all'intervento interpretativo di segno contrario, il quale finisce per attenuare il rigore delle cause di inammissibilità, per come individuate tassativamente dal legislatore (Sez. 2, n. 4791 del 23/11/2023, dep. 2024, non massimata). Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non si possono condividere interpretazioni abroganti o latamente correttive che, valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo", finirebbero per complicare gli accertamenti processuali e si risolverebbero in una dilatazione dei relativi tempi di definizione.
Si è notato, infatti, che legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l"'effettività" dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe l'affidamento della legittimità della progressione processuale a imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. E, in tal modo, si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 2, b. 4791 del 23/11/2023, dep. 2024, cit.).
2.Deriva da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. non derivando, dal presente provvedimento la liberazione dell'indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.