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30 maggio 2024
Versare in ritardo il mantenimento ai figli non integra reato

Come ricordano gli Ermellini, la condotta di cui all'art. 570-bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento, ma è necessario che esso sia serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi.

di La Redazione

Il Giudice di secondo grado confermava la condanna dell'imputata per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570-bis c.p..
Contro tale pronuncia, l'imputata propone ricorso in Cassazione lamentando il fatto che la Corte d'Appello avesse negato la produzione della documentazione che attestava il suo adempimento tardivo, avendo ella versato gli assegni di mantenimento rimasti in precedenza inadempiuti, seppur in ritardo. A sostegno di ciò erano state prodotte copie dei bonifici effettuati alle udienze dibattimentali, quindi, secondo la difesa, il Giudice di secondo grado sarebbe incorso in un palese travisamento della prova laddove aveva ritenuto che detta prova documentale non era mai stata prodotta in giudizio.

Con sentenza n. 21068 del 29 maggio 2024, la Cassazione dichiara fondato il ricorso, rilevando come dinanzi alla puntuale indicazione della prova documentale, i Giudici avessero del tutto omesso l'esame della questione limitandosi ad affermare che si trattasse di una semplice deduzione difensiva, senza verificare il dato allegato. Ciò integra un vizio di motivazione apparente.
Va detto, poi, che secondo la più recente giurisprudenza, la condotta di cui all'art. 570-bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento ma è necessario che esso sia serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere significativamente sull'entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
In altri termini, il Giudice dell'appello avrebbe dovuto confrontarsi con la deduzione della difesa in base alla quale l'inadempimento si sostanziava nel mero ritardo nel versamento di alcune mensilità cui aveva fatto seguito il relativo recupero, seppur in ritardo.
L'omessa valutazione del tardivo adempimento incide anche sul profilo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto dedotto dalla ricorrente.
Inevitabile, allora, l'annullamento della decisione con rinvio per un nuovo giudizio.

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