
Come ricordano gli Ermellini, la condotta di cui all'art. 570-bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento, ma è necessario che esso sia serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi.
Il Giudice di secondo grado confermava la condanna dell'imputata per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Contro tale pronuncia, l'imputata propone ricorso in Cassazione lamentando il fatto che la Corte d'Appello avesse negato la produzione della documentazione che attestava il suo adempimento tardivo, avendo ella versato gli assegni di mantenimento rimasti in precedenza inadempiuti, seppur in ritardo. A sostegno di ciò erano state prodotte copie dei bonifici effettuati alle udienze dibattimentali, quindi, secondo la difesa, il Giudice di secondo grado sarebbe incorso in un palese travisamento della prova laddove aveva ritenuto che detta prova documentale non era mai stata prodotta in giudizio.
Con sentenza n. 21068 del 29 maggio 2024, la Cassazione dichiara fondato il ricorso, rilevando come dinanzi alla puntuale indicazione della prova documentale, i Giudici avessero del tutto omesso l'esame della questione limitandosi ad affermare che si trattasse di una semplice deduzione difensiva, senza verificare il dato allegato. Ciò integra un vizio di motivazione apparente.
Va detto, poi, che secondo la più recente giurisprudenza, la condotta di cui all'
In altri termini, il Giudice dell'appello avrebbe dovuto confrontarsi con la deduzione della difesa in base alla quale l'inadempimento si sostanziava nel mero ritardo nel versamento di alcune mensilità cui aveva fatto seguito il relativo recupero, seppur in ritardo.
L'omessa valutazione del tardivo adempimento incide anche sul profilo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto dedotto dalla ricorrente.
Inevitabile, allora, l'annullamento della decisione con rinvio per un nuovo giudizio.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 570-bis cod. pen.
2. Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce il travisamento della prova in quanto la Corte di appello avrebbe negato la produzione della documentazione attestante l'adempimento tardivo, dalla quale emergeva che a partire dal settembre del 2021, la ricorrente aveva versato gli assegni di mantenimento in precedenza rimasti inadempiuti, provvedendo anche al regolare adempimento per le scadenze successive.
Sostiene la difesa che copia di tutti i bonifici era stata depositata alle udienze dibattimentali del 14 gennaio, 24 maggio e 6 ottobre 2022, sicché il giudice di appello era incorso in un palese travisamento della prova, avendo ritenuto che la prova documentale non era stata mai prodotta in giudizio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando come la Corte di appello era stata fuorviata dal fatto di non aver riconosciuto l'adempimento tardivo, a fronte del quale le gravità della condotta avrebbe sicuramente meritato una diversa considerazione.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso occorre premettere che la ricorrente, con l'atto dì appello e, successivamente, con il ricorso in cassazione, indica specificamente di aver provveduto (nel corso delle udienze del 14.1.2022, 24.5.2022 e 6.10.2022) al deposito di documentazione attestante il sia pur parziale e tardivo adempimento.
A fronte della puntuale indicazione della produzione documentale, la Corte di appello ha totalmente omesso l'esame della questione, limitandosi ad affermare che si trattava di una mera deduzione difensiva e senza verificare e confutare il dato specifico allegato dalla ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di appello è incorso in un vizio di motivazione apparente, posto che a fronte della specificità del motivo dedotto in appello, la negazione della circostanza avrebbe reso necessaria l'esposizione delle ragioni per cui non poteva ritenersi fornita la prova documentale, procedendo in primo luogo alla verifica dell'effettività della produzione e, in caso di positivo riscontro, alla valutazione nel merito della documentazione.
Tali doverosi passaggi sono stati del tutto pretermessi, il che inficia di per sé la tenuta della motivazione, soprattutto ove si consideri la necessità di valutare la gravità e rilevanza dell'inadempimento.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, la condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Sez.6, n. 47158 del 20/10/2022, Rv. 284023).
Quanto detto comporta che il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi con la deduzione difensiva secondo cui l'inadempimento era consistito nel mero ritardo nel versamento di alcune mensilità, cui aveva fatto seguito un sia pur tardivo assolvimento dell'obbligo.
3. L'omessa valutazione del tardivo adempimento incide direttamente anche sull'ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez.6, n. 5774 del 28/1/2020, Rv. 278213).
L'applicazione di tale principio al caso di specie, imponeva la necessaria verifica della dedotta corresponsione, sia pur tardiva, degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della prole, al fine di verificare se le concrete modalità della condotta potessero o meno dar luogo all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Anche con riguardo a tale profilo, pertanto, si rende necessario l'annullamento con rinvio, al fine di integrare le lacune valutative e motivazioni in cui è incorsa la sentenza impugnata.
4. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel corso del quale il giudice dovrà procedere alle verifiche in ordine alla sussistenza o meno di prove documentali idonee ad attestare il tardivo adempimento, anche al fine di stabilire l'eventuale minima offensività della condotta ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.