Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di (omissis)avverso la sentenza emessa il 22/09/2023 dal Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (contestato al capo a) dell'imputazione e così diversamente qualificato), venendo contestualmente assolto dal reato contestato al capo b).
La Corte territoriale ha osservato che l'atto di impugnazione non risultava accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art.581, comma lter, cod.proc.pen., conseguendone l'inammissibilità dell'appello; contestualmente dichiarando irrilevante e comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione (omissis) (omissis), tramite il proprio difensore, operando una premessa nella quale ha esposto che la disposizione introdotta all'art.581, comma lquater, cod.proc.pen., non era applicabile al caso di specie trattandosi di soggetto non giudicato formalmente in assenza nel corso del primo grado di giudizio; ha altresì sostenuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione all'art-581, comma lter, cod.proc.pen., dell'atto proposto pure in assenza della previa elezione di domicilio.
Ha quindi censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto necessaria una "nuova" elezione di domicilio da accompagnare all'atto di appello; atteso che tale interpretazione sarebbe stata ridondante in danno del solo imputato, atteso che per le altre parti private il domicilio si intendeva comunque eletto presso il difensore ai sensi dell'art.100, comma 5, cod.proc.pen. e che - nel caso di specie - il domicilio era stato comunque già eletto dall'imputato presso il difensore; ha quindi dedotto che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 581, comma lter, cod.proc.pen., non avrebbe dovuto ritenersi necessaria un'elezione di domicilio necessariamente operata dopo l'emissione della sentenza; ha altresì dedotto l'irragionevolezza della disposizione qualora interpretata nel senso di richiedere il nuovo deposito dell'elezione di domicilio, qualora precedentemente conferita.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi aggiunti, nei quali ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione sollevando - in via subordinata - questione di legittimità costituzionale dell'art.581, comma lter, cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost..
Motivi della decisione
1. Il ricorso va rigettato.
2. Va quindi premesso che l'inammissibilità dell'appello è stata pronunciata per effetto della mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.581, comma lter, cod.proc.pen., ai sensi del quale «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
3. Sul punto, vanno quindi richiamate e integralmente condivise le considerazioni spiegate in parte motiva da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01.
In tale sede è stato pregiudizialmente rilevato che il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che, altresì, la nuova disposizione dell'art.581, comma lter, cod. proc. pen., riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, secondo il quale: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc, pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1».
Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l'art. 581, comma lquater.
Lo scopo manifesto della novella legislativa è quindi quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte.
Riprendendo quanto argomentato nella citata pronuncia, deve ritenersi - in relazione a quanto dedotto dal ricorrente in sede di motivi aggiunti - che si tratti di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore e che non collide con alcun parametro costituzionale; tanto non potendo argomentarsi in ordine all'onere, richiesto all'imputato, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.
Sempre come rilevato nel predetto arresto, la norma censurata in questa sede non prevede affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.
4. D'altra parte, la nuova disposizione introdotta dall'art.581, comma lter, cod. proc. pen., così come l'analoga incombenza imposta dall'art. 581 comma lquater cod. proc. pen., si coordina perfettamente con il novellato art. 157ter co. 3 cod. proc. pen. secondo cui «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater» e con l'art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.».
Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art. 164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
5. Espressiva di analoghi principi è stata quindi la più recente Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805; la quale ha ulteriormente chiarito che la nuova formulazione dell'art.164 cod.proc.pen. ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era "Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[ .. ]per ogni stato e grado del procedimento[ .. ]".
La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente quindi di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.
La conseguenza immediata è che con la presentazione dell'impugnazione l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto.
6. In ogni caso, deve essere rilevato che - anche sulla base dell'interpretazione operata dal ricorrente - non sussiste dubbio che l'art.581, comma lter, cod.proc.pen. richieda comunque il deposito dell'elezione di domicilio, anche se eventualmente e anteriormente operata; adempimento che non risulta essere stato osservato nel caso di specie.
7. Per l'effetto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 aprile 2024