Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 maggio 2024
Criteri di nuove costruzioni e aggiornamento delle zone sismiche della Provincia di Trento
La Regione approva l'elenco a specificazione della tipologia di intervento delle nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.
di La Redazione
La Regione Trentino Alto Adige con provvedimento del 18 aprile 2024, n. 517 (B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 23/05/2024, n. 21) introduce l'autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 a seguito dell'aggiornamento delle zone sismiche.

precisazione

La Provincia autonoma di Trento esercita potestà amministrativa delegata in relazione alle «funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» e, potestà legislativa “primaria” e amministrativa in tema di urbanistica. In tema di normativa tecnica per l'edilizia si applicano le disposizioni della Parte II (articoli da 52 a 82) del DPR n. 382/2001. 

Con delibera della Giunta Provinciale è stato aggiornato l'elenco delle zone sismiche del territorio provinciale, con efficacia a partire dal giorno 15 gennaio 2024, con la novità di prevedere che alcuni Comuni ricadano in zona sismica 2. Tale modifica è significativa anche dal punto di vista della vigilanza sulle opere strutturali in quanto comporta che in Provincia di Trento vi sia la possibilità che alcuni interventi strutturali vengano classificati come “rilevanti” nei confronti della pubblica incolumità e che, pertanto, necessitino di autorizzazione ai sensi dell'articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 
 
In particolare ci sono due categorie di interventi “rilevanti” nei confronti della pubblica incolumità che possono ricorrere in Provincia di Trento in considerazione delle sue caratteristiche orografiche e geologiche:

  • le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità;
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.
Al fine di inquadrare le «nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano articolate calcolazioni e verifiche», è stato un proposto un elenco (esemplificativo) a supporto del progettista.
Materiali pericolosi soluzioni strutturali concepite per il contenimento di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);
Isolatori sismici costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
Nuove costruzioni nuove costruzioni con struttura verticale primaria mista che necessitano di modellazione con analisi non-lineari;
Costruzioni non inquadrami in forme usuali costruzioni con setti o coperture curve a sviluppo bi o tri dimensionale non inquadrabili in geometrie usuali;
Costruzioni con particolari dimensioni costruzioni (edifici, ciminiere, torri, serbatoi, silos,) caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (h/b>3);
Opere di sostegno opere di sostegno definitive senza vincoli o ritegni aggiuntivi lungo l'altezza con altezza fuori terra maggiore di 6 metri;
Strutture pedonali/ciclabili

strutture pedonali o ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta della singola campata maggiore o uguale a 15 metri.

Con il recepimento, con la L. p. 8 agosto 2023. n. 9. del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da tale disposizione legislativa emerge:
 
  • in caso di interventi ricadenti nell'àmbito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed ascrivibili, le relative autorizzazioni, ove previste, s'intendono sostituiti con l'effettuazione della verifica della progettazione;
  • le relative incombenze si intendono assolte con l'acquisizione a protocollo, da parte delle singole amministrazioni procedenti, della verifica senza necessità di utilizzare il SUAP per l'effettuazione di detti incombenti.
Documenti correlati