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Con ricorso, l'odierna opponente impugnava il decreto, emesso dal Giudice del lavoro, in relazione all'atto di precetto con il quale veniva intimato alla società debitrice ingiunta il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma per come ivi debitamente specificata, chiedendone, in via cautelare la sospensione, nel merito l'annullamento. |
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Il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, viene dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dello stesso giudice e ad istanza del ricorrente. La legge tuttavia prevede l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo debba o possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nel medesimo ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo, appunto, provvisoriamente esecutivo. In particolare, l' |
Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la contestazione del diritto di agire "in executivis" si basi sul tenore del provvedimento monitorio e sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, la disposizione di cui all' |
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A seguito dell'istruttoria di causa era emersa l'inesistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa esecutiva, posto che lo stesso risultava del tutto sfornito di ogni efficacia esecutiva, sia sotto un profilo formale che sostanziale. Infatti, in primo luogo, il decreto ingiuntivo non era mai stato dichiarato (in nessuna parte del provvedimento) provvisoriamente esecutivo dal Giudice che lo aveva emesso. In secondo luogo, l'ordine di ingiunzione del pagamento con espressa avvertenza al debitore ingiunto “che il pagamento dovrà avvenire entro 40 giorni dalla notifica del decreto”, non lasciava adito a dubbio alcuno, in ordine alla mancanza di ogni efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto. Infatti, se si fosse voluto dotare il decreto ingiuntivo di efficacia esecutiva in via provvisoria sarebbe stato ingiunto il pagamento facendo uso dell'avverbio “immediatamente” e soprattutto non senza avvertire il debitore di pagare entro 40 giorni dalla notifica, ma fissando solo il termine di 40 giorni per proporre opposizione |
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.02.2024, l’odierna opponente impugnava decreto ingiuntivo n. 24/2024, emesso Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi il 09.02.2024, notificato a mezzo pec in data 15.02.2024, atto di precetto con il quale veniva intimato alla società debitrice ingiunta il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di euro 7.447,01 per come ivi debitamente specificata, chiedendone, in via cautelare la sospensione, nel merito l’annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Veniva fissata la prima udienza per il giorno 28.05.2024 per la comparizione delle parti mediante inoltro di sintetiche note scritte.
Regolarmente notificato l’atto introduttivo alla parte resistente si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 ricorso, spese vinte.
All’esito della trattazione scritta sostitutiva della predetta udienza, in base all’art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Quanto all’oggetto del presente giudizio il Tribunale ritiene che l’opposizione sia fondata, il ricorso pertanto deve essere accolto.
Preliminarmente occorre ricostruire i fatti oggetto di giudizio: con relata di notifica a mezzo pec del 09.02.2024 ( doc. 1 ) il sig. Controparte_ difensore avv. N. I., notificava alla società Parte_3 ingiuntivo n. 24/2024 del 09.02.2024 ( doc. 2 ) emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, Dott. G. C., nel proc. 169/2024; 2. con relata di notifica a mezzo pec del 15.02.2024 ( doc. 3 ) il sig. Controparte_1 difensore avv. N.I., notificava, alla società Parte_3 precetto ( doc. 4 ) a mezzo del quale, premettendo di avere notificato alla odierna opponente in data 09.02.2024 il Decreto Ingiuntivo n. 24/2024, dichiarato immediatamente esecutivo, e che l’ordine di pagamento era rimasto infruttuoso, intimava il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di euro 7.447,01.
Dalla disamina del decreto ingiuntivo n.24/2024 appare del tutto evidente l’inesistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa esecutiva, posto che lo stesso risulta del tutto sfornito di ogni efficacia esecutiva, sia sotto un profilo formale che sostanziale.
Infatti, in primo luogo, si osserva come il richiamato D.I. 24/2024 non venga mai dichiarato (in nessuna parte del provvedimento) provvisoriamente esecutivo dal Giudice che lo ha emesso (nel caso di specie lo scrivente, che lo aveva emesso sulla base di un modellino ministeriale adottato in altre centinaia di decreti ingiuntivi accolti nel corso degli anni, e mai interpretati come provvisoriamente esecutivi) così come accade per tutti i D.I. muniti di provvisoria esecutività e non contenga alcuna espressa indicazione dell’art 642 c.p.c., unica norma che, in via di eccezione rispetto all’impalcatura del procedimento monitorio, ne consente la provvisoria esecutività.
In secondo luogo, l’ordine di ingiunzione del pagamento con espressa avvertenza al debitore ingiunto “che il pagamento dovrà avvenire entro 40 giorni dalla notifica del decreto, non lascia adito a dubbio alcuno, in ordine alla mancanza di ogni efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto.
Infatti, se si fosse voluto dotare il decreto ingiuntivo di efficacia esecutiva in via provvisoria sarebbe stato ingiunto il pagamento facendo uso dell’avverbio “immediatamente” e soprattutto non senza avvertire il debitore di pagare entro 40 giorni dalla notifica, ma fissando solo il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art 641c.p.c.
Risulta, a parere di chi scrive, evidente come il dato esegetico letterale del provvedimento monitorio confligga apertamente con l’erronea interpretazione dello stesso operata da parte opposta (che, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, quando notifica il decreto ingiuntivo in data 09.02.2024 (doc 1 di parte opponente) lo indica e qualifica in relata come “decreto ingiuntivo semplice”, salvo, poi, a qualificarlo nell’atto di precetto come “dichiarato provvisoriamente esecutivo”) legittimando il diritto dell’odierna opponente a contestare il diritto di agire in executivis in capo al sig. CP_1.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora "sub iudice" nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione - inerendo l'esistenza del diritto ad agire "in executivis" - può assumere legittimamente la forma dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell'esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio - invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - dell'ingiunzione di "pagare senza dilazione" e dell'avvertimento del diritto del debitore "di proporre opposizione", in mancanza della quale il decreto "diverrà esecutivo", avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione) Cassazione Civ. Sez. III sent. n.1984 del 29 gennaio 2014.
Per tutto quanto esposto, questo giudice non può che ritenere, fondate le doglianze poste alla base dell’opposizione, oggetto del presente giudizio, da cui la fondatezza della domanda con conseguente accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, non potendo parte resistente essere esentata dalla condanna alle spese di soccombenza ai sensi dell’art.152 disp. att.c.p.c., posto che la norma richiamata può trovare applicazione esclusivamente a favore della parte – che avendone i requisiti reddituali previsti dalla legge – sia soccombente esclusivamente nel giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, e non è questo certo il caso.
La liquidazione è operata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed in ragione delle attività concretamente svolte (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. C.G., in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
[...] Controparte_1
27.02.2024, così provvede:
- Accoglie il ricorso, e per l’effetto:
- Dichiara la mancanza di efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n.24/2024 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi in data 09.02.2024, da cui l’infondatezza del diritto del sig. Controparte_1
forzata nei confronti della Parte_1
- Dichiara inoltre l’inefficacia dell’atto di precetto notificato il giorno 15 febbraio 2024, alla società esecutivo;