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10 giugno 2024
Il caso processuale: pretesa esecutiva in forza di un titolo giudiziale privo di definitività
Cosa accade se viene emesso un titolo privo dell'efficacia esecutiva? 
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – mediazione obbligatoria

ilcaso

Con ricorso, l'odierna opponente impugnava il decreto, emesso dal Giudice del lavoro, in relazione all'atto di precetto con il quale veniva intimato alla società debitrice ingiunta il pagamento, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma per come ivi debitamente specificata, chiedendone, in via cautelare la sospensione, nel merito l'annullamento.

La normativa risolutiva

legislazione

Il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, viene dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dello stesso giudice e ad istanza del ricorrente. La legge tuttavia prevede l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo debba o possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nel medesimo ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo, appunto, provvisoriamente esecutivo. In particolare, l'art. 642, comma 1, c.p.c. prevede che se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

La procedura

esempio

Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione, intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la contestazione del diritto di agire "in executivis" si basi sul tenore del provvedimento monitorio e sulla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, la disposizione di cui all' art. 642 c.p.c. e quella complementare di cui all'art. 153 del medesimo codice di rito civile costituiscono le norme in forza delle quali il giudice dell'opposizione deve risolvere la "quaestio iuris" relativa alla sussistenza, nel decreto ingiuntivo, dei caratteri propri del titolo esecutivo, venendo pertanto in rilievo come norme non già del procedimento di esecuzione, bensì "sostanziali", che disciplinano la vicenda devoluta alla decisione del giudice (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2014, n. 1984).

La soluzione del giudice

ildiritto

A seguito dell'istruttoria di causa era emersa l'inesistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa esecutiva, posto che lo stesso risultava del tutto sfornito di ogni efficacia esecutiva, sia sotto un profilo formale che sostanziale. Infatti, in primo luogo, il decreto ingiuntivo non era mai stato dichiarato (in nessuna parte del provvedimento) provvisoriamente esecutivo dal Giudice che lo aveva emesso. In secondo luogo, l'ordine di ingiunzione del pagamento con espressa avvertenza al debitore ingiunto “che il pagamento dovrà avvenire entro 40 giorni dalla notifica del decreto”, non lasciava adito a dubbio alcuno, in ordine alla mancanza di ogni efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto. Infatti, se si fosse voluto dotare il decreto ingiuntivo di efficacia esecutiva in via provvisoria sarebbe stato ingiunto il pagamento facendo uso dell'avverbio “immediatamente” e soprattutto non senza avvertire il debitore di pagare entro 40 giorni dalla notifica, ma fissando solo il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art 641 c.p.c. Quindi, a parere del giudice, era evidente che il dato esegetico letterale del provvedimento monitorio confliggeva apertamente con l'erronea interpretazione dello stesso operata da parte opposta, la quale lo indicava e qualificava in relata come “decreto ingiuntivo semplice”, salvo, poi, a qualificarlo nell'atto di precetto come “dichiarato provvisoriamente esecutivo”, legittimando il diritto dell'odierna opponente a contestare il diritto di agire in executivis per inesistenza assoluta del titolo esecutivo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il giudice accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la mancanza di efficacia esecutiva del decreto Ingiuntivo e l'inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza di legittimo titolo esecutivo.

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