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10 giugno 2024
Aggressione da parte di un animale selvatico: la Regione risponde del danno

L'ingresso di un cinghiale in un'area abitativa privata ha causato lesioni alla parte attrice, che ha agito contro l'Ente territoriale chiedendo il risarcimento per responsabilità. Il convenuto contesta le prove insufficienti che hanno determinato il giudizio, oltre al fatto che la protagonista della vicenda non avesse adottato le cautele necessarie per prevenire l'incidente. 

di La Redazione

Nel luglio del 2012 A.D. veniva aggredita da un cinghiale mentre si trovava nel giardino di un'abitazione privata. Conseguentemente all''evento la vittima riportava lesioni alla gamba sinistra e agiva in giudizio convenendo la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste, chiedendo il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.. In sua difesa l'Ente territoriale dichiarava di aver messo in pratica tutte le cautele necessarie per limitare la riproduzione degli animali selvatici. Si adduceva, inoltre, a un concorso di colpa con la danneggiata che, non aveva provveduto a dotare l'abitazione delle recinzioni necessarie.

In primo grado il giudice dichiarava la responsabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che doveva risarcire la parte attrice, sentenza che veniva confermata integralmente anche dalla Corte d'Appello.

L'Ente territoriale ricorre in Cassazione denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.», oltre che «omessa e/o insufficiente motivazione, violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova nella parte in cui la corte territoriale ha a essa attribuito la responsabilità». Secondo quanto riportato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, infatti, questa era stata ritenuta colpevole «per il solo fatto della asserita verificazione del danno». In relazione al fatto, non era stata presentata dalla parte attrice nemmeno la specifica condotta omissiva tenuta dalla Regione che avrebbe causato il fatto e non veniva menzionato nemmeno il comportamento che ci si aspettava che l'ente avesse dovuto tenere. Viene, inoltre, evidenziato dal ricorrente come, in relazione all'art. 2043 c.c., la prova dell'individuazione del pericolo concreto, del nesso causale e della colpa sia a carico del danneggiato.

Secondo la Corte di Cassazione si applica normalmente l'art. 2052 c.c. anche nella situazione in cui si chieda il risarcimento di danni provocati da fauna selvatica, che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e la cui gestione è affidata all'ente regionale. Diverse pronunce della Suprema Corte confermano questo orientamento, che però non impedisce al danneggiato di agire in giudizio ex articolo 2043, con il maggior onere probatorio che l'applicazione della suddetta norma richiede. I Giudici di legittimità hanno ribadito l'insindacabilità nel merito di quanto deciso dalla Corte territoriale, che ha ritenuto provata «la responsabilità della Regione per aver omesso di adottare misure idonee ad arginare il progressivo e ingraviscente pericolo, più volte segnalato negli articoli di cronaca locale, dell'avvicinarsi dei cinghiali alle abitazioni poste in prossimità delle zone boschive, sottovalutando il problema della proliferazione della specie e del conseguente crescente bisogno di procurarsi il cibo”». La Cassazione rigetta quindi il ricorso.

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