Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 giugno 2024
Sulla configurabilità dell’impresa familiare: impresa individuale o società di persone?

La qualificazione ha infatti risvolti particolarmente importanti, in particolare sull'esercizio del potere di amministrazione, sulla distribuzione degli utili e sul diritto a pretenderli.

di La Redazione

Riformando parzialmente la decisione di primo grado, la Corte d'Appello di Firenze confermava la partecipazione della moglie in misura pari al 40% all'impresa familiare con il marito, dichiarandola comproprietaria per la quota corrispondente degli immobili indicati, i quali erano stati acquistati dal coniuge con i proventi dell'impresa familiare, disponendone il trasferimento in suo favore. Allo stesso tempo, i Giudici dichiaravano il diritto di proprietà della moglie sulle quote societarie per un ulteriore percentuale (9%) rispetto a quella già posseduta disponendone il trasferimento in suo favore e condannando il marito a pagarle l'incremento di valore dell'azienda.
L'uomo impugna la decisione mediante ricorso per cassazione contestando, in particolar modo, l'accoglimento della domanda di trasferimento dei diritti immobiliari e delle quote societarie, avendo i Giudici disatteso la sua eccezione di inammissibilità della domanda formulata inizialmente.

Con la sentenza n. 15810 del 6 giugno 2024, la Cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato, soffermandosi sulla natura dell'impresa familiare, istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia e racchiuso nell'art. 230-bis c.c.. La finalità dell'impresa familiare è quella di assicurare il lavoro continuativamente prestato all'interno della famiglia, superando la presunzione che il lavoro sia svolto affectionis vel benevolentiae causa. In tal senso va letta la norma codicistica, che riconosce al collaboratore il diritto al mantenimento e la partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda.
Stante la natura, limitata e residuale, dell'istituto, nel tempo si è accresciuto il dibattito circa la sua configurabilità e cioè se esso debba qualificarsi come impresa collettiva ovvero individuale.
Un primo orientamento, infatti, qualifica l'impresa familiare quale associazione di persone. Ciò ha come principale conseguenza che l'esercizio del potere di amministrazione spetterebbe a tutti i collaboratori.
D'altra parte, l'orientamento prevalente qualifica l'impresa familiare come impresa “individuale”, la cui qualità di imprenditore è assunta solo dal familiare che la esercita verso l'esterno, mentre gli altri familiari si limiterebbero a partecipare alla gestione dei soli rapporti interni.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, chiarendo che

giurisprudenza

«L'esercizio dell'impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa non solo l'assenza nell'art. 230 bis cod. civ. di ogni previsione in tal senso, ma, soprattutto, l'irriducibilità ad una qualsiasi tipologia societaria della specifica regolamentazione, patrimoniale, ivi prevista in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, ponendosi altresì il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario».

Ciò chiarito, la Cassazione richiama numerose pronunce che precisano i caratteri peculiari dell'istituto, affermando che l'assunto sulla natura obbligatoria del diritto di partecipazione del collaboratore sui beni (e sulle quote societarie) acquistati attraverso gli utili non ripartiti dal titolare dell'impresa trova solidi riscontri da elementi di natura testuale, teleologica e sistematica della relativa disciplina. In particolare,

ildiritto

«la configurazione del diritto di partecipazione quale diritto di credito risulta quella maggiormente coerente con la riconosciuta natura individuale dell'impresa familiare e con la connessa alterità del soggetto collaboratore rispetto all'impresa quale entità dinamica».

Preso atto di ciò e delle ulteriori precisazioni fornite dagli Ermellini, il ricorso viene accolto in relazione al suddetto motivo di ricorso con rinvio teso al riesame della domanda della moglie in vista del contenuto necessariamente obbligatorio e non reale della sua pretesa.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?