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13 giugno 2024
Impianti di interesse strategico: sì a deroga norme su ambiente e salute ma solo se temporanea
Secondo la Consulta, una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell'ambiente, in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente legittima solo se temporanea.
di La Redazione
Con la sentenza n.105 del 13 giugno 2024, la Consulta si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Siracusa su una norma contenuta nel D.L. n. 2/2023, che autorizza il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentano di salvaguardare la salute e l'ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionale e la salvaguardia dell'occupazione.

esempio

Il procedimento è relativo al sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, che a sua volta si iscrive in una più ampia indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona. 

Secondo il rimettente, detta disposizione non garantirebbe adeguata tutela alla vita, alla salute umana e all'ambiente, vincolandolo ad autorizzare la prosecuzione dell'attività anche quando le misure adottate risultino insufficienti rispetto alle esigenze di tutela di questi interessi.
 
La Corte costituzionale precisa, innanzitutto, che una lettura attenta della normativa conferma che, una volta che siano state adottate le misure in questione, il giudice che ha disposto il sequestro è tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività degli impianti, senza poter rimettere in discussione le scelte del Governo.

precisazione

La recente riforma costituzionale del 2022 ha attribuito espresso e autonomo rilievo, nel nuovo testo dell'art. 9, alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Tenuto conto di ciò:
  • da un lato, non è incompatibile con la Costituzione la previsione della possibilità per il Governo di dettare direttamente misure conformi alla legislazione vigente, che consentano di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale, contenendo il più possibile i rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • dall'altro, le misure devono comunque tendere «tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinato dall'attività delle aziende sequestrate».
In applicazione di tali principi, la Consulta ritiene che non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nella norma esaminata, di un termine massimo di 36 mesi di operatività delle misure in questione. Entro questo termine, occorrerà in ogni caso assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e ripristinare gli ordinari meccanismi autorizzatori previsti dalla legislazione vigente.
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