
Svolgimento del processo
1.1. Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11/2/2021, ha respinto l’opposizione proposta da P. W. Italia (di seguito P.) s.p.a. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, col quale il G.D. aveva accolto solo in parte la domanda della società di ammissione in prededuzione del credito di complessivi € 23.811.036,74 - vantato in corrispettivo dell’esecuzione di contratti d’appalto stipulati con I. in bonis, pendenti alla data di apertura della procedura e dai quali i commissari straordinari non si erano sciolti - riconoscendo tale collocazione al minor credito di € 10.883.526,51 e ammettendo solo al chirografo quello residuo di € 13.193.568,73.
1.2. Il tribunale, premesso che i commissari straordinari di I., in coerenza con la regola generale di cui all’art. 50, comma 1, d. lgs. n. 270/99, avevano consentito la prosecuzione delle commesse attraverso le richieste di varianti agli ordini, ha pienamente condiviso la decisione impugnata: ha rilevato che il G.D. aveva riconosciuto la natura prededucibile sia dei crediti di P. derivanti dall’esecuzione di dette varianti, sorti in corso di procedura per la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, sia dei crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura ma pretesi dall’opponente in corrispettivo di opere riconducibili alle speciali ipotesi di prededucibilità previste dall’art. 3, comma 1 ter, del d.l. 347/2003, conv. con mod. dalla l. 39/2004, ovvero agli interventi di risanamento e di tutela ambientale e sanitaria di cui al “Piano ambientale” di I. in A.S. approvato con DPCM del 14/3/2014, mentre aveva correttamente escluso la prededucibilità dei crediti anteriori che, come ammesso dalla stessa opponente, erano riferiti ad attività tecniche di rifacimento ed ammodernamento dell’altoforno.
1.1. P. s.p.a., con ricorso notificato l’11/3/2021, illustrato da breve memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.2. La procedura è rimasta intimata.
Motivi della decisione
2.1. Con i primi tre motivi di ricorso, articolati sotto i distinti profili dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e, in via subordinata, della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., P. lamenta che il tribunale, nell’escludere che il suo residuo credito di € 13.193.568,73, maturato per l’esecuzione dell’ordine n. 25604, potesse ricevere collocazione in prededuzione, non abbia tenuto conto della comunicazione del 31/10/2018, ritualmente depositata in sede di opposizione, con la quale, nel corso del giudizio, i commissari dell’I. in amministrazione straordinaria avevano formalmente dichiarato di subentrare nel contratto.
2.2. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 72, comma 1°, e 74 l.fall., applicabili in virtù del richiamo operato dall’art. 51 del d.lgs. n. 270/1999, la ricorrente deduce che, anche a prescindere dalla dichiarazione di subentro da parte dei commissari, la prosecuzione del contratto d’appalto nel corso dell’amministrazione straordinaria sino alla sua conclusione comporta che la procedura acquisisce il risultato dell’opera che ne costituisce l’oggetto (corrispondente, nel caso in esame, alla ricostruzione e all’ammodernamento dell’altoforno) e che non è possibile, di conseguenza, scindere il corrispettivo pattuito in una parte da collocare in chirografo, in quanto anteriore all’apertura della procedura, e l’altra in prededuzione, dovendo, piuttosto, riconoscersi natura prededucibile all’intero credito.
3.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
3.2. L’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, per quanto qui interessa, dispone che: “1. […] il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. […]
3.3. L’art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, conv. dalla l. n. 166/2008, ha poi chiarito che la disposizione di cui all’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 “va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999”.
3.4. Si afferma, quindi, la regola per cui nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene; finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all’apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 270/1999, secondo il quale “i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria” (cfr. Cass. n. 19146 del 2022, in motiv.).
3.5. D’altro canto, come si ricava dallo stesso art. 1-bis della l. n. 166 del 2008, il subingresso del commissario nel contratto implica la stabilizzazione del rapporto, con l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, 1° e 2° comma, d. lgs. cit., il quale rinvia alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
3.6. Da ciò discende l’applicabilità, fra l’altro, dell’art. 74 l. fall., che nel testo attuale, cui occorre far riferimento ratione temporis, stabilisce che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione periodica o continuata deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
3.7. In definitiva, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16650/022), la generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270 del 1999 sta a significare che nell’amministrazione straordinaria per un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli artt. 72/83 bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all’art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d’appalto (nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 81, 1° comma, può subentrare anche il curatore del fallimento del committente).
3.8. Ciò premesso, risulta evidente che, al fine di stabilire se il credito in contestazione - vantato da P. in corrispettivo di lavori d’appalto eseguiti prima dell’apertura della procedura - meritasse o meno collocazione in prededuzione, il tribunale avrebbe dovuto verificare se I. in A.S., attraverso la manifestazione di volontà dei suoi organi, fosse o meno subentrata nel contratto.
3.9. Tale verifica non è stata invece compiuta, avendo il giudice del merito del tutto omesso di esaminare il fatto, senz’altro decisivo (dedotto dall’opponente nei suoi scritti difensivi e risultante dalle comunicazioni via pec del 31/10/2018 prodotte sub. docc. 35 e 35 bis lett. a) del fascicolo P.), costituito dalla formale dichiarazione dei commissari straordinari dell’I. di subentro “nel contratto d’appalto in essere tra l’A.S. e P. n. 25604, sottoscritto in data 1/10/2013”.
4. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Milano in differente composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.