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26 giugno 2024
Ammissione al gratuito patrocinio: prevedere per i soli cittadini extra UE la produzione del certificato consolare è discriminatorio?
La Consulta risponde negativamente, in quanto il cittadino straniero può presentare certificazione sostitutiva inerente ai propri redditi nel caso in cui non sia possibile produrre la documentazione richiesta dall'art. 79, c. 2 del D.P.R. n. 115/2002.
di La Redazione

Il Tribunale di Firenze sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24, c. 2 e3, e 117, c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui richiede ai cittadini di Stati extracomunitari, per i redditi prodotti all'estero, di corredare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l'autocertificazione dell'autorità consolare competente.

Il rimettente precisava di dover provvedere sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall'imputato, cittadino del Gambia, arrestato per furto pluriaggravato e poi rimesso in libertà all'esito dell'udienza di convalida. Nella stessa udienza di convalida, l'imputato si riservava di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando «di essere l'unico componente della propria famiglia, di essere in possesso delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, autocertificando di non aver percepito nell'ultimo anno alcun reddito, di non possedere beni mobili e immobili né sul territorio italiano né sul territorio di origine, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato».
Il rimettente riferiva che l'imputato non aveva allegato la certificazione dell'autorità consolare competente, prevista dall'art. 79, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002, né aveva provato la presentazione alla medesima autorità dell'istanza per il rilascio della suddetta certificazione e neppure documentava l'impossibilità a presentarla.
Il Tribunale riteneva, così, necessario investire questa Corte del dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 79, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002, che, per i redditi prodotti all'estero, richiede ai cittadini extra UE di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorità consolare competente.

 

  • Per il Tribunale l'articolo 79 sopra citato sarebbe costituzionalmente illegittimo perché violerebbe il principio di eguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea e tutti gli altri, venendo richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore (certificazione consolare) per l'accesso al beneficio in questione.
  • Inoltre, violerebbe il principio di uguaglianza «nella misura in cui comporta una diversità di trattamento per situazioni uguali, fondata esclusivamente sul requisito della cittadinanza», piuttosto che sul criterio della residenza.
  • Per il rimettente sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca, che sotto quello della ingiustificata disparità di trattamento.
  • In primo luogo, perché la richiesta di produrre l'ulteriore documentazione costituita dalla certificazione consolare si fonderebbe sulla presunzione che il soggetto richiedente, in quanto straniero, abbia redditi all'estero.
  • In secondo luogo, perché la previsione di tale regime speciale, più gravoso, comporterebbe una diversità di trattamento di situazioni uguali, fondata esclusivamente sul requisito della cittadinanzapiuttosto che sul criterio della residenza.

 

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio, la disposizione censurata sarebbe pienamente legittima, considerato che, in base alla previsione di cui all'art. 94, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002, il cittadino straniero può presentare certificazione sostitutiva inerente ai propri redditi, nel caso in cui non sia possibile produrre la documentazione richiesta dal citato art. 79, c. 2.

Per questa Corte le questioni quindi non sono fondate.

  • Per comprovare il presupposto reddituale, i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea devono produrre, «a pena di inammissibilità», una «dichiarazione sostitutiva di certificazione, che attesti «la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76», tanto per i redditi prodotti in Italia, tanto per quelli prodotti all'estero.
  • Per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, l'art. 79, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002 richiede invece che, per «i redditi prodotti all'estero», l'istanza sia corredata «con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, aggiunge l'art. 94, c. 2, citato, questa andrà sostituita, sempre a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La Corte infatti esclude la denunciata violazione dell'art. 24, c. 2 e 3, Cost., da parte delle disposizioni censurate, in quanto la richiesta di documentazione ulteriore a carico del cittadino extra UE ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lungi dal determinare un vulnus alla tutela giurisdizionale, è piuttosto funzionale a garantire la verifica delle effettive condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono le sole a giustificare l'ammissione al patrocinio gratuito.

Con riguardo, invece, alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza intrinseca e della ingiustificata disparità di trattamento, è proprio la facoltà, concessa allo straniero extra UE dallo stesso sistema normativo denunciato dal rimettente, di avvalersi di una dichiarazione sostitutiva, ove risulti impossibile produrre la certificazione consolare, ad escludere la violazione, attenuando considerevolmente l'onere documentale contestato dal giudice a quo.
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso in cui l'interessato, cittadino di uno Stato extra UE, abbia direttamente allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'autocertificazione prevista dall'art. 94, c. 2, del d.P.R. n. 115/2002, egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio, senza che occorra una ulteriore produzione documentale.

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